Newsletter 219 del 14/10/2014
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
(d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 116/2014)
PREMESSA - Lo studio non segue questa agevolazione in quanto, come la legge tremonti, saranno i commercialisti delle ditte ad applicarla
Soggetti Beneficiari (comma 1)
Titolari di reddito d’impresa (non ci sono limitazioni per quanto riguarda la dimensione, l’attività svolta ed il tipo di contabilità adottato).
(Non sono agevolabili i titolari di reddito di lavoro autonomo e le società semplici. Il punto 1 della circolare 44/e del 27/10/2009 riporta l’elenco dei soggetti agevolabili)
Ambito territoriale (comma 1)
Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (non ci sono quindi limitazioni territoriali)
Decorrenza dal 25/6/2014 al 30/6/2015 (comma 1)
Modalità di acquisizione dei beni agevolabili (il leasing è ammesso) (agenzia delle entrate circolare 44/E/2009, tremonti ter)
-
- Acquisto diretto del bene (l’agevolazione compete con riferimento alla data di consegna o spedizione del bene, ex art. 109 del Tuir; il requisito della data di entrata in funzione è richiesto solo per la deduzione dell’ammortamento);
- Contratto di leasing (rileva alla data di consegna del bene dalla società concedente al soggetto utilizzatore);
- Contratto di appalto (data di ultimazione dell’opera, ovvero Sal se previsti contrattualmente);
- Beni realizzati in economia (costi imputabili per competenza nell’esercizio).
Beni agevolabili - nuovi di fabbrica (comma 1)
Investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.
(la circolare n.44/e del 2009 ha comunque chiarito che è irrilevante il fatto che il venditore degli stessi abbia o non abbia un codice attività appartenente a tale voce)
Nella divisione 28 sono compresi macchinari ed attrezzature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione
Misura dell’agevolazione (comma 1)
Credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla
media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
(la Tremonti-ter consisteva in una detassazione dell’investimento e quindi non poteva essere fruita dalle aziende che chiudevano l’esercizio in perdita).
Non è un aiuto di stato
Non è in de minimis
Non è sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva, è soggetto solo a particolari vincoli per quanto riguarda l’utilizzo
Modalità di utilizzo – tramite F24 (comma 4)
Il credito d'imposta va ripartito nonche' utilizzato in tre quote annuali di pari importo.
La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e' stato effettuato.
Esempio
- investimento effettuato nel 2014
- è riconosciuto un credito d’imposta peri a 90
- lo stesso può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016;
- in ognuno dei periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018 può essere utilizzato un massimo di 30
Non è tassato (comma 4)
E’ cumulabile con altre agevolazioni (fonte: Eutekne.info 17/9/2014)
L’art.18 del DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni.
Bonus investimenti è cumulabile con la “Nuova Sabatini” – (fonte: Eutekne.info 17/9/2014)
Le regole per l’utilizzo congiunto, nei limiti delle intensità massime, sono previste dal DM 27 novembre 2013.
- Sintesi
- Circolare dello studio Astolfi
- Normativa