Newsletter 177 del 13/9/2012 - Detassazione Ambientale (L. 388/2000) ed Impianti Fotovoltaici

Newsletter 177 del  13/9/2012  

Detassazione Ambientale (L. 388/2000) ed Impianti  Fotovoltaici 

L’articolo 19 del decreto 5 luglio  2012 del Ministero dello Sviluppo economico ha finalmente chiarito che i costi sostenuti  per l’investimento in un impianto fotovoltaico possono rientrare nell’ambito della cosiddetta Tremonti ambientale, purchè quest’ultima si mantenga entro il limitedel 20% del costo dell’investimento.

L’art.5, comma 4, decreto ministeriale 6 agosto 2010 stabilisce inoltre che “gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011”.

 

Il Sole 24 Ore – 24/8/2012

“Tirano, pertanto, un sospiro di sollievo le imprese che si sono comportate in questo modo, mentre chi, per timore della incumulabilità, ha evitato di indicare l'incentivo ambientale in dichiarazione può intraprendere la strada dell'istanza di rimborso oppure (ma secondo l'Agenzia limitatamente al solo 2010) quella della dichiarazione integrativa "a favore".
Per il 2011 si è ancora in tempo a presentare la dichiarazione comprensiva dell'incentivo, eventualmente portando in compensazione il credito derivante dai versamenti a saldo già effettuati”

 

 

Diversi sono ancora i punti  poco chiari.

La legge 388/2000 prevede quanto segue:

16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati

17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma.

 

I seguenti adempimenti sono di Natura Ordinaria o Perentoria ? .

In diverse normative che prevedono agevolazioni la natura perentoria di una ’adempimento è comunque  sancita dalla dicitura “a pena di nullità”.

Gli investimenti vanno calcolati con l’approccio incrementale

Questo è sicuramente l’aspetto più complesso ed a questo proposito la circolare Assonime nr.8 del 2011 consiglia di tenere in considerazione la disciplina comunitaria del 2008:

“Tuttavia, in considerazione della delicatezza della questione e della mancaza di pronuncie ufficiali in merito sembrerebbe utili adottare un atteggiamento più prudenziale nell’utilizzo di  una corretta metodologia di calcolo dei sovra costi di investimento e, quindi, calcolare gli stessi sulla base della più recente disciplina comunitaria del 2008 (2008/C 82/01), confrontando in questo modo i costi dell’impianto fotovoltaico con quelli di una centrale elettrica tradizionale di pari capicità, al netto poi dei profitti e costi operativi”

Una volta individuata la normativa comunitaria di riferimento  non risulta completamente chiaro come devono essere determinati i profitti ed i costi operativi.

Allo studio sono arrivate diversi richieste relative all’ammissibilità degli impianti fotovoltaici realizzati da aziende la cui attività principale è la produzione di energia.

Sulla documentazione consultata  non sono stati trovati chiarimenti in merito.

Sul sito è stata caricata la normativa e la rassegna stampa

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