PREMESSA
L'ammissibilità degli impianti fotovoltaici all'iperammortamento richiede valutazioni tecniche complesse che possono essere effettuate solo da professionisti qualificati.
In questa newsletter non è possibile approfondire tutti gli aspetti della disciplina; vengono quindi fornite le informazioni essenziali per consentire alle imprese di valutare se l'investimento possa rappresentare un'opportunità meritevole di approfondimento.
VANTAGGI ECONOMICI per i soggetti IRES (per i soggetti Irpef il vantaggio può essere anche maggiore)
L'iperammortamento introdotto dalla legge n. 199/2025 sta suscitando un notevole interesse da parte delle imprese, anche perché negli ultimi anni il costo dei moduli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo si è sensibilmente ridotto.
La convenienza economica deve essere valutata insieme al proprio consulente fiscale, tenendo conto della situazione reddituale dell'impresa e della pianificazione degli utili futuri.
Per gli impianti fotovoltaici qualificati fiscalmente come beni mobili, il coefficiente di ammortamento generalmente applicato è pari al 9%. Considerando la riduzione al 50% della quota deducibile nel primo esercizio, il periodo di ammortamento fiscale è di circa 12 anni.
Il beneficio massimo teorico, ipotizzando che per tutto il periodo le maggiori quote di ammortamento siano integralmente deducibili perché l'impresa produce utili imponibili, è pari al 43,2% del costo dell'investimento, così calcolato:
- maggiorazione del 180%;
- aliquota IRES del 24%;
- beneficio fiscale: 180% × 24% = 43,2%.
Molte imprese, che prevedono di conseguire utili nei prossimi esercizi, stanno facendo il seguente ragionamento:
- con l'ammortamento ordinario ottengono già un risparmio fiscale pari al 24% del costo del bene;
- l'iperammortamento consente un ulteriore beneficio fiscale pari al 43,2%;
- il vantaggio fiscale complessivo può quindi arrivare a circa il 67% del costo dell'investimento;
- da tenere inoltre in considerazione che il beneficio non è tassato.
- a tutto ciò si aggiunge il risparmio economico derivante dalla riduzione dei costi dell'energia elettrica acquistata dalla rete.
NORMATIVA
Per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi quelli fotovoltaici, la normativa prevede alcuni requisiti fondamentali.
1. Impianti destinati all'autoconsumo
Gli impianti devono essere realizzati per l'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.
L'articolo 8, comma 2, del decreto attuativo stabilisce infatti che:
"Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva."
2. Moduli fotovoltaici agevolabili
Il comma 429 della legge n. 199/2025 prevede che siano agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi i sistemi di accumulo.
Per gli impianti fotovoltaici è prevista un'ulteriore limitazione: sono agevolabili esclusivamente gli impianti realizzati con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge n. 181/2023, convertito dalla legge n. 11/2024.
In pratica, possono beneficiare dell'agevolazione soltanto gli impianti realizzati con moduli iscritti nell'apposito registro ENEA appartenenti alle categorie b) e c).
3. Produzione dei beni nell'Unione europea
Il comma 427 della legge n. 199/2025 dispone inoltre che l'agevolazione spetta esclusivamente per gli investimenti effettuati in beni prodotti:
- in uno Stato membro dell'Unione europea;
- oppure in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
ALCUNE CASISTICHE
Le situazioni che possono presentarsi sono numerose e richiedono valutazioni tecniche specifiche; pertanto gli esempi che seguono hanno esclusivamente finalità illustrative.
È opportuno ricordare che la normativa fa riferimento al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, comprendendo non soltanto i consumi di energia elettrica, ma anche quelli termici (ad esempio gas naturale, GPL, gasolio e altri combustibili).
Alcuni esempi:
- L'azienda dispone già di un impianto che copre il 40% del fabbisogno energetico. Può essere agevolato un nuovo impianto nella misura necessaria per raggiungere il limite del 105% del fabbisogno energetico complessivo.
- L'azienda dispone già di un impianto che copre il 105% del fabbisogno energetico. In questo caso, l'agevolazione potrà riguardare esclusivamente l'eventuale sistema di accumulo.
- L'azienda intende realizzare un impianto con una producibilità pari al 155% del proprio fabbisogno energetico. Sarà necessario suddividere l'impianto in due sezioni:
- una, fino al limite del 105%, destinata all'autoconsumo e agevolabile;
- una seconda, pari al restante 50%, destinata alla produzione di energia da immettere in rete, che non beneficia dell'iperammortamento.
CONTATTI
Due soci della Overnoa STP S.r.l. sono ingegneri con una consolidata esperienza nel settore energetico.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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