NewsLetter 500 del 21/5/2026 - Transizione 5.0 e Zes

 

 

 
 

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NewsLetter 500 del 21/5/2026

Transizione 5.0 e Zes

TRANSIZIONE 5.0 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL FOTOVOLTAICO E LE CERTIFICAZIONI

Dovrà essere pubblicato un decreto attuativo.

Una notizia positiva, salvo ripensamenti: il contributo non sarà tassato, come già avviene per tutti gli aiuti di Stato e “de minimis”.

Ciò che ovviamente preoccupa è che, trattandosi di aiuti di Stato, potrebbero sorgere problemi di cumulabilità.

Giusto per non farci mancare nulla !

 

ZES E LIMITE DI € 200.000,00 PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Il decreto-legge n. 124 del 19/09/2023 era chiaro:

“Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro”.

Era pacifico per tutti che questo limite dovesse essere raggiunto con gli investimenti agevolabili.

Con l’uscita della modulistica è però emersa una gradita sorpresa:

“Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro”.

Di conseguenza, il limite di € 200.000,00 può essere raggiunto anche considerando beni non agevolabili.

Esempio:

  • beni agevolabili: 100
  • beni non agevolabili: 100

Il progetto è ammesso perché viene raggiunta la soglia complessiva di 200.000 euro.

Ovviamente, il credito d’imposta ZES potrà essere calcolato esclusivamente sui beni agevolabili, pari a 100.

Da anni l’Agenzia delle Entrate tende a sostituirsi al Parlamento, non limitandosi a fornire interpretazioni normative. Anche in questo caso è intervenuta, peraltro a favore delle imprese, modificando di fatto un limite previsto dalla legge.

Resta però un problema: nessuno si è degnato di spiegare cosa possa essere inserito tra i beni non agevolabili. Noi consulenti abbiamo fornito le nostre interpretazioni, potendo contare soltanto sull’aiuto della provvidenza e sulla speranza che siano in linea con le future interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate quando arriveranno i controlli.

 

ZES E CUMULO CON ALTRI AIUTI DI STATO E “DE MINIMIS”

Questa è sicuramente la problematica che genera il maggior numero di telefonate in studio.

Le indicazioni riportate nella modulistica sono molto chiare:

“Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto.

Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.”

 

Per le agevolazioni che non costituiscono aiuti di Stato (Industria 4.0, Transizione 5.0 e iperammortamento) non vi sono particolari problemi, poiché possono essere sommate nel rispetto di condizioni ormai consolidate e abbastanza chiare.

 

Per gli aiuti di Stato, invece, il termine che genera maggiore confusione è questo:

“È cumulabile con altri aiuti di Stato”.

 

Gli aspetti da chiarire sono principalmente due.

 

Innanzitutto, “cumulabile” non significa necessariamente che gli aiuti possano essere sommati integralmente. In passato, ad esempio, il credito d’imposta Sisma prevedeva la non cumulabilità: in presenza di una concessione Sabatini era necessario rinunciare all’agevolazione prima di presentare la domanda. La ZES, invece, è cumulabile con la Sabatini.

 

Per le Marche, l’intensità massima di aiuto prevista dall’Unione Europea per una piccola impresa è pari al 35%, percentuale che coincide proprio con il massimale previsto dalla ZES.

 

La ZES non prevede click day o graduatorie, ma un meccanismo di riparto: tutte le domande presentate vengono finanziate e, se le risorse non sono sufficienti, si procede con una riduzione proporzionale del beneficio per tutti i richiedenti.

 

Nel 2025, per Marche e Umbria, erano stati stanziati circa 120 milioni di euro, mentre le richieste sono state pari a circa 50 milioni. Non essendoci stato alcun riparto, è stato riconosciuto il contributo pieno del 35%.

In quel caso, la Sabatini non ha potuto sommarsi al 35% ZES, ma è stata portata in diminuzione dello stesso.

 

Nel 2026 la situazione è diversa in quanto c'e un unico stanziamento per Mezzogiono + Marche + Umbria

Entro il 31 maggio verranno presentate le domande relative agli investimenti effettuati o programmati per il 2026; successivamente, a gennaio 2027, verrà trasmessa la comunicazione con gli investimenti effettivamente realizzati nel corso del 2026.

Solo a quel punto sarà resa nota la percentuale definitiva di riparto.

Le risorse stanziate ammontano a circa 2,3 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con quelle del 2025, anno in cui il riparto è stato pari al 75%.

Nella nostra regione, per le piccole imprese, è quindi ipotizzabile un credito d’imposta effettivo intorno al 25% (35% × 75%).

In questo scenario, la cumulabilità potrebbe essere interpretata come possibilità di sommare altri aiuti di Stato fino al raggiungimento del massimale del 35%. Pertanto, ad un credito ZES effettivo del 25% potrebbero aggiungersi ulteriori aiuti di Stato fino al restante 10% (ad esempio la Sabatini Industria 4.0).

 
 
 
 
 

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PATRIZIO ASTOLFI

VIALE XX SETTEMBRE, 93

62010 MOGLIANO, IT

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