La problematica relativa al cumulo delle agevolazioni è abbastanza complessa ed è molto facile commettere errori, fondamentalmente per due motivi:
- La normativa comunitaria sul cumulo degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis” è molto chiara, ma spesso alcune amministrazioni applicano restrizioni che finiscono soltanto per creare incertezza. Per quanto riguarda il cumulo con le agevolazioni che non costituiscono aiuti di Stato, in linea generale non dovrebbero esserci problemi, poiché l’unica condizione è il non superamento del costo del bene, tenendo conto anche della detassazione.
- Successivamente è stato richiamato anche l’art. 9 del Regolamento UE 241/2021 relativo al divieto di doppio finanziamento:“I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
Negli anni nessuna amministrazione ha avuto il coraggio di fornire esempi numerici utili a chiarire definitivamente la questione, limitandosi spesso a semplici operazioni di copia/incolla.
Con la ZES e l’iperammortamento sono finalmente state fornite istruzioni chiare.
Nella ZES l’agevolazione coincide con il massimale previsto dall’UE; pertanto gli altri aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” devono essere portati in diminuzione.
Esempio
Per una piccola impresa il contributo ZES è pari al 35%.
Se sullo stesso bene è presente un contributo Sabatini Industria 4.0 del 10%, l’agevolazione ZES si riduce al 25% (35% - 10%).
L’iperammortamento può invece essere cumulato, poiché non costituisce aiuto di Stato.
Con l’iper-ammortamento è stata finalmente fatta chiarezza rispetto a Industria 4.0 e Transizione 5.0, anche se attraverso un’interpretazione restrittiva per le aziende.
La base di calcolo deve essere determinata al netto di tutte le altre agevolazioni. Nell’esempio precedente, quindi, il conteggio deve essere effettuato su 65 (100 - 25 - 10).
Va comunque considerato che ZES e Sabatini sono tassati, mentre l’iper-ammortamento non lo è.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ZES – Regole di cumulo (istruzioni)
“Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto.
Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento, e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.
Il credito d’imposta è inoltre cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea di riferimento, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.”
Iper-ammortamento: Regola di cumulo
Legge 30 dicembre 2025, n. 199
“31. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non comporti il superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi, a qualunque titolo ricevuti, per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.”
REGOLAMENTO (UE) 241/2021 del 12 febbraio 2021
Articolo 9 – Addizionalità e finanziamento complementare
“Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.”