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Compensi agli amministratori:
la deducibilità esige la delibera
In alternativa, i corrispettivi devono essere stabiliti nello statuto della società. Il Fisco condivide la regola civilistica che conferisce al costo certezza e determinabilità
vignetta
La deducibilità ai fini Ires dei compensi erogati agli amministratori è ammessa solo laddove tali emolumenti siano stati deliberati esplicitamente dai soci in assemblea, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio nel quale i compensi sono iscritti.
È questo l’interessante principio che si ricava dalla sentenza della Cassazione n. 21953 del 28 ottobre 2015, che conferma, sulla questione, l’orientamento della giurisprudenza favorevole alla posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini Irpeg e Iva, i compensi versati ad alcuni amministratori da parte di una società di capitali, in quanto non determinati nello statuto né deliberati preventivamente dall'assemblea e, quindi, ritenuti privi dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità.
La Ctr della Toscana confermava la pronuncia di primo grado, che aveva annullato l’atto impositivo: secondo i giudici toscani, la legittimità del compenso erogato agli amministratori era stata garantita ex post dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio.
Col successivo ricorso in Cassazione, l’Amministrazione finanziaria denunciava, tra l’altro, violazione dell’articolo 75 del Tuir (vigente ratione temporis, ora 109) nonché dell’articolo 2389 del codice civile: per l’Agenzia, la determinazione dei corrispettivi assunta soltanto con la delibera di approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio doveva ritenersi affetta da invalidità, con l’ulteriore effetto di indeducibilità del relativo costo per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite.
Secondo i giudici di legittimità, “La esigenza di una espressa previsione statutaria o di una specifica delibera assembleare avente ad oggetto la determinazione dei compensi degli amministratori, nel regime normativo antevigente la riforma del D.Lgs. n. 6 del 2003, è stata, infatti, ritenuta funzionale a garantire la piena trasparenza e la previa conoscenza di tutti i soci della relativa voce di spesa, in quanto elemento essenziale del rapporto fiduciario che presiede all'affidamento dell'incarico di amministrazione, esigenza che si ritiene soddisfatta soltanto attraverso la previsione di una specifica manifestazione volitiva dell'assemblea dei soci diretta alla assunzione dell'onere patrimoniale connesso al funzionamento dell'organo di direzione della società”.

La delibera adottata nel caso di specie doveva ritenersi affetta da nullità insanabile, per difformità assoluta rispetto allo schema legale del procedimento di formazione della volontà dell'ente collettivo (che, secondo la giurisprudenza di legittimità – ex multis, Cassazione 9901/2007 – non ammette equipollenti) “atteso che la entità del compenso viene – di fatto – ad essere (auto)determinata dagli stessi amministratori (dovendo esclusivamente ad essi imputarsi la redazione del bilancio)”.
Il procedimento di formazione della volontà assembleare, in materia di determinazione dei corrispettivi agli amministratori, potrebbe essere riconosciuto valido – nel caso in cui il compenso fosse stato liquidato in sede di delibera di approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio annuale – soltanto se un'assemblea totalitaria fosse stata chiamata a discutere, in tale occasione, anche su tale specifico argomento posto all'ordine del giorno.

Per rafforzare ulteriormente il concetto, i giudici precisano che la determinazione del compenso/corrispettivo per lo svolgimento di incarichi di amministrazione nella società di capitali, nel caso in cui non sia prestabilita nell'atto costitutivo ovvero in apposita delibera dell'assemblea, “non può evidentemente essere compiuta unilateralmente dal creditore, ma richiede necessariamente – in base a norma imperativa – il consenso manifestato dalla società mediante una formale deliberazione dell'assemblea dei soci”.
Nel caso di specie, non era stata fornita la prova che, in sede di convocazione dell'assemblea dei soci, indetta per l'approvazione del bilancio esercizio, fosse stata specificamente inserita, tra gli oggetti posti all'ordine del giorno, anche la determinazione del compenso da liquidare agli amministratori o che tale questione fosse stata, comunque, espressamente discussa in un'assemblea che prevedeva la partecipazione totalitaria dei soci.
Ne deriva, secondo i giudici di legittimità, la mancanza dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo, richiesti dall'articolo 75 del Tuir (vigente ratione termporis), “sia in considerazione della invalidità del titolo di spesa, sia in difetto di indicazione nell'atto costitutivo dei criteri di liquidazione, non essendo stato preventivamente stabilito l'importo dei compensi dalla delibera dell'assemblea dei soci”.

Ulteriori osservazioni
Ai fini Ires, l'articolo 95, comma 5, del Tuir, recita: “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti”.
Le norme che regolano la deducibilità dei costi in questione non si rifanno, quindi, al generale principio di competenza, ma seguono il criterio di cassa.
Più precisamente, i compensi erogati dalla società ai propri amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, regola quest'ultima che garantisce, tra l'altro, la simmetria temporale tra deduzione in capo all’erogante e tassazione del percettore.

Tuttavia occorre rifarsi non solo alla normativa tributaria, ma anche a quella civilistica.
L'articolo 2389 del codice civile stabilisce che gli emolumenti devono necessariamente essere deliberati dall'assemblea dei soci, salvo che non siano già stabiliti all'interno dello statuto.
Il compenso deve essere, quindi, approvato sulla base di una discussione consapevole, così da garantire il diritto di informazione dei soci.

Sulla questione sono strettamente intrecciati gli aspetti civilistici e quelli più propriamente fiscali, soprattutto per la definizione dei requisiti per la deducibilità del costo.
Non a caso, la giurisprudenza della Corte suprema, confermata dalla pronuncia in commento, ha ripetutamente sostenuto che i compensi erogati agli amministratori di società di capitali sono deducibili, se non sono stabiliti nello statuto, soltanto se approvati dall’assemblea dei soci, come richiesto dall’articolo 2389, primo comma, del codice civile.
Sul punto è emblematica la sentenza 21933/2008, a sezioni unite, con cui la Cassazione ha ritenuto che “debba essere preferito l'orientamento che ritiene necessaria l'esplicita delibera assembleare di determinazione e che nega che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio”.

A essa ha fatto seguito, più di recente, la sentenza 17673/2013 secondo cui, qualora il compenso non sia stabilito nello statuto, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica.
In particolare “l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori” (Cassazione, sentenza 5349/2014).
L'assenza di specifica delibera assembleare determina quindi l’indeducibilità dei compensi erogati per difetto del requisito di certezza e obiettiva determinabilità del costo (Cassazione, sentenza 20265/2013).

In conclusione, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, appare ormai chiaro che la deducibilità, ai fini Ires, dei compensi degli amministratori sia sottoposta alla condizione che gli stessi vengano debitamente e specificatamente deliberati dai soci: in altri termini, solo il rispetto della regola “civilistica” conferisce al costo quel carattere di certezza e obiettiva determinabilità cui l’articolo 75 (ora 109) del Tuir subordina la relativa deducibilità fiscale.
Francesco Brandi
pubblicato Giovedì 12 Novembre 2015