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http://www.fiscooggi.it/avviso-ai-litiganti/articolo/credito-omesso-oltre-l-integrativasvanisce-ogni-chance-compensativa

 

 

Credito omesso oltre l’integrativa:
svanisce ogni chance compensativa
La norma, comunque, concede al contribuente la possibilità di far valere il proprio diritto alla restituzione anche dopo, tramite domanda di rimborso
bolle di sapone
SINTESI: L’ultimo inciso della disposizione di cui all’articolo 2, comma 8-bis DPR n. 322 del 1998, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante (Cass. 19537/2014), ma fa salva la possibilità di far valere detto credito anche successivamente. Orbene, in assenza della dichiarazione integrativa, presentata in conformità al citato DPR n. 322, articolo 2, comma 8-bis, il credito suddetto non può portarsi in compensazione con l’obbligazione tributaria ai fini Irpeg relativa all’annualità successiva e non può dunque farsi valere in sede di opposizione all’accertamento DPR n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, avente ad oggetto l’obbligazione tributaria relativa all’annualità successiva.

Sentenza n. 16982 del 19 agosto 2015 (udienza 15 luglio 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres.  Di  Amato  Sergio  -  Est.  Federico  Guido
Articolo 2, comma 8-bis DPR n. 322 del 1998 – Presentazione dichiarazione integrativa –E’ possibile emendare la dichiarazione entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo – Entro lo stesso termine è possibile portare in compensazione il credito eventualmente risultante – In assenza di dichiarazione integrativa l’eventuale credito risultante non può essere portato in compensazione
pubblicato Venerdì 4 Settembre 2015