L'Esperto risponde
7.11.2011

- Antiriciclaggio - I CRITERI PER IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO

Mi riferisco all'adeguata verifica del titolare effettivo ex Dlgs 231 del 21 novembre 2007. Il bancario, o il pubblico ufficiale incaricato di raccogliere la dichiarazione del cliente, che suggerisce e/o impone al medesimo il nominativo da indicare come titolare effettivo da individuare esclusivamente tra quei soggetti in possesso di una quota del capitale sociale pari almeno al 25%, commette una irregolarità e/o una violazione della norma sottostante?Non è, infatti, nella piena ed esclusiva responsabilità del cliente (oltre che fine ultimo della norma alla base del Dlgs 231 del 21 novembre 2007) indicare come titolare effettivo, se del caso, anche una persona fisica che abbia il controllo della società, pur senza esserne quotista?




ANTONIO GIUSEPPE AMENDOLAGINE - BARI
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Il Dlgs 231/2007 definisce il titolare effettivo come la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, o ne risultano beneficiarie secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al decreto stesso. Tale allegato precisa che, nel caso in cui il cliente sia una società, per titolare effettivo si intende:1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica. Con riferimento al caso di specie, l’identificazione del titolare effettivo nel soggetto in possesso di una quota superiore al 25% appare quindi corretta. Al fine di permettere ai destinatari degli obblighi di identificazione di adempiere al proprio dovere, i clienti stessi sono tenuti a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. L’individuazione definitiva rimane comunque in capo ai soggetti esercenti attività finanziaria.