Fonte:  Ipsoa News
 
Procedimento amministrativo

P.A., no al silenzio-rifiuto de relato

Carlo Antonio Morabito
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha precisato e ben chiarito che le regole di correttezza e buona amministrazione, cui e' tenuta la Pubblica Amministrazione, trovano applicazione anche nel caso del silenzio rifiuto che si realizza ogni qualvolta l'Amministrazione non assume provvedimenti espressi riscontrando l'istanza del cittadino. Nel caso di specie non e' valso richiamo ad altro procedimento, in essere presso la stessa Amministrazione e connesso col primo per il quale vi era stato riscontro, a giustificare e legittimare il silenzio serbato dalla Amministrazione su quel procedimento.

Il silenzio rifiuto è ormai codificato ed oggetto di possibili contenziosi innanzi al Giudice Amministrativo.

Una chiara esemplificazione di ciò è offerta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria -Sede di Catanzaro-Sezione Prima- con la Sent. n. 32 del 1 dicembre 2011, depositata il 17 gennaio 2012.

La questione dedotta in giudizio è il silenzio (inquadrabile come silenzio - rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione, nel caso di specie il Dipartimento Ambiente della Regione), serbato su una richiesta di privato finalizzata all'ottenimento di un'Autorizzazione Ambientale Integrata per un progetto di ampliamento di una piattaforma di smaltimento rifiuti non pericolosi con selezione dei rifiuti urbani, nonché altre lavorazioni.

Non alcun riscontro, né alcun esito vi è stato sulla detta richiesta da parte dell'Amministrazione competente.

Chiarisce parte ricorrente di essere in possesso di decreto di compatibilità ambientale per il suddetto progetto, ottenuto ad esito e conclusione di procedimento di VIA, sin dall'anno 2007 e per il quale è in corso, presso l'Ente Regione, procedimento per la concessione della proroga dell'efficacia da tre a cinque anni.

L'Ente Regione si è costituita per resistere in giudizio adducendo a sostegno e giustificazione del proprio operato che vi era stata nota di comunicazione al richiedente, sui motivi ostativi al rilascio della proroga, quindi tale situazione avrebbe escluso l'esame del procedimento di ampliamento della piattaforma.

Il Collegio, a tal proposito, ha precisato, dissentendo dalle difese di parte resistente, affermando che due diversi procedimenti devono avere due diverse istruttorie e due procedimenti espressi di conclusione.

Tanto, preliminarmente, precisato la Sezione è passata all'esame approfondito sul contenuto del merito del ricorso ed ha evidenziato quanto segue: - anche in assenza di disposizioni normative l'obbligo di far conoscere al cittadino istante il contenuto e le ragioni delle proprie determinazioni sussiste in tutti i casi in cui, in relazione alla correttezza ed alla buona amministrazione, sorge per il privato una legittima aspettativa -a sostegno dell'assunto la sentenza cita il Consiglio di Stato-Sezione Quinta- Dec. n. 1331 del 22 novembre 1991.

Il Giudicante, poi, si è soffermato sul principio giuridico del silenzio - rifiuto della Pubblica Amministrazione nel "rito speciale" disciplinato dall'art. 117 del c.p.a., che è una procedura finalizzata ad accertare se il silenzio della Pubblica Amministrazione infrange l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito.

Scopo, quindi, della previsione di legge è quello di assicurare al privato una decisione nel merito di quanto dallo stesso chiesto e non l'inerzia, l'inattività e l'incertezza della Pubblica Amministrazione.

La Sentenza è ricca in questo caso di citazione di precedenti giurisdizionali che sono:

- Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Dec. n. 3279 del 10 giugno 2003;

- Consiglio di Stato - Sezione Quinta - Dec. n. 6528 del 12 ottobre 2004;

- Consiglio di Stato - Sezione Quinta - Dec. n. 1913 del 26 aprile 2005;

- Consiglio di Stato - Sezione Quinta - Dec. n. 457 del 5 febbraio 2007.

Alla luce di quanto avanti riepilogato il Giudicante ha ritenuto l'illegittimità dell'inerzia della Amministrazione regionale che sull'istanza di ampliamento della piattaforma non ha espresso alcun provvedimento, né ha realizzato comunicazione circa l'attività istruttoria, precisando che non può ascriversi alcuna valenza ad atti di altro procedimento, come asserito da parte resistente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha quindi accolto il ricorso ed oltre a statuire la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione ha, inoltre, imposto l'obbligo, ordinando alla Regione soccombente, di provvedere sull'istanza di parte ricorrente nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, a mezzo determinazione del Dirigente Responsabile del Dipartimento interessato.

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(Sentenza TAR CATANZARO 17/01/2012, n. 32)
23/02/2012