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CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI TASSATO PER COMPETENZA

Sulla natura del contributo in esame, sulla base delle precisazioni fornite dalla risoluzione n. 241/E del 19 luglio 2002 in merito all'analogo credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse introdotto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, si ritiene che l'agevolazione in questione, generata dall'acquisto di beni strumentali nuovi, rientri nella categoria dei contributi in conto impianti.

Chiarita la natura del contributo quale contributo in conto impianti, sulla base della scelta tra le tecniche di contabilizzazione dello stesso previste dai principi contabili nazionali, atteso che l'articolo 66, comma 2, del TUIR rinvia alle regole recate dall'articolo 102 dello stesso testo unico, resta ferma la rilevanza fiscale dei predetti contributi sulla base del principio di competenza.

 

IMPRESA FAMILIARE

La citata risoluzione specifica anche, in linea di principio, le condizioni che consentono di trasferire ai soci le agevolazioni concesse alle società di persone in forma di crediti d'imposta, ribadisce che l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e chiarisce che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.

I principi su menzionati possono trovare applicazione anche nel caso in esame, considerato che la disciplina delle imprese familiari di cui al comma 4 dell'articolo 5 del TUIR si basa sul medesimo principio di trasparenza fiscale previsto per le società di persone, dovendosi quindi attribuire il credito d'imposta in esame al collaboratore familiare, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.La ripartizione del credito di imposta in questione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell'impresa familiare e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi.