Fonte: ItaliaOggi Il dizionario dei Bilanci 2020 (pagine 83 - 88)

Premessa: la classificazione civilistica risulta conforme alla disciplina fiscale

Il contributo è  in conto esercizio, quindi contabilizzato e tassato per competenza

In bilancio

Tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 12 il contributo va iscritto per competenza e non per cassa

  • In diminuzione della voce C17)
  • Se contabilizzato in esercizi successivi a quello di rilevamento degli interessi passivi viene iscritto alla Voce C16)

Fiscalmente il contributo è considerato tassabile ai sensi dell'art.88 punto 1 lettera g  del TUIR, da rilevare per competenza secondo i criteri dell'art. 109 del tuir

I ricavi rilevano nell'esercizio nel quale i costi a cui ineriscono sono imputati.

Periodo di competenza

I contributi in conto esercizio sono iscritti in bilancio nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla loro percezione.

 

Scritture contabili

Al  riconoscimento del credito:

  • Credito ente erogante  A  Contributo conto interessi (C17)

All'erogazione del contributo

  • Banca A Credito ente erogante

Al 31/12 viene rilevato il risconto passivo

  • Contributo conto interessi (C17)  A Risconto passivo

 

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OIC 12

La classificazione in bilancio dei contributi in conto esercizio dipende dalla natura del contributo:

A5) separatamente dagli altri ricavi, se il contributo integra ricavi o riduce i costi;

C16) se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti;

C17) se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza dell'esercizio

 

Per il MISE il contributo è in conto impianti

Faq  Rev 6/6/2020

7.2 In quale regime specifico di agevolazione ricade il contributo Nuova Sabatini? E’ un aiuto in regime “de minimis”?

La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

  • regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
  • regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
  • regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

(P.to 8 Circolare 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mm. ii.).