Guida DURC: istruzioni per l’uso

DURC in pillole: in attesa delle semplificazioni 2013, ecco le risposte ai dubbi dei lettori di PMI.it sul Documento Unico di Regolarità Contributiva.

- 14 giugno 2013 

 

 DURC: normativa e applicazioni pratiche

 

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è da sempre al centro di asperità per le imprese e di difficili interpretazioni normative. In attesa delle semplificazioni promesse dal Governo (leggi di più), riesaminiamo ancora una volta i più critici e dubbi: chi deve richiederlo, quando, e con quali conseguenze in caso di mancata esibizione, soprattutto e nei rapporti con le stazioni appaltanti. => Consulta la normativa aggiornata sul DURC

Richiesta DURC: regole

Al di là del D.M. 24/10/2007 (modalità di rilascio, contenuti analitici del DURC, tipologie di irregolarità previdenziale e condizioni non ostative al rilascio), bisogna prestare attenzione alle novità 2012: l’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recepita dalla Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 ha semplificato la richiesta DURC, perchè vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere alle aziende certificati o informazioni già in possesso di altre PA (=> Leggi modalità 2013 di richiesta del DURC). In pratica, dal 13 febbraio 2012 la richiesta del DURC non può più essere avanzata da ditte appaltatrici o subappaltatrici ma solo da Stazioni Appaltanti pubbliche o Amministrazioni procedenti. Tuttavia, non è possibile presentare autocertificazione (leggi perché), essendo il DURC un documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese e che quindi deve essere comprovata da Enti tecnici.

Contenuti del DURC

I contenuti del documento restano quelli: denominazione/ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro, attestazione della avvenuta iscrizione agli istituiti previdenziali e (ove previsto) alle casse edili, dichiarazione di regolarità e di non regolarità contributiva con indicazione della scopertura, data della verifica di regolarità contributiva, data di rilascio del documento e nominativo del responsabile del procedimento di rilascio. => Approfondisci: DURC regolare per imprese con crediti PA

Obbligo DURC: i soggetti

Vediamo chi deve richiedere obbligatoriamente il DURC: la regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dall’ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Inoltre è richiesto a datori di lavoro e lavoratori autonomi nei seguenti casi:

  • Appalti di opere, servizi o fornire pubbliche;
  • Lavori privati in edilizia con obbligo DIA (denuncia inizio attività) o PAC (permesso a costruire) o soggetti a rilascio di concessione;
  • Agevolazioni contributive;
  • Agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • Rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA).

Obbligo DURC: i casi

La richiesta del DURC è obbligatoria sia quando si tratta di opere edili, sia di servizi (pulizie, assistenza, servizi professionali), sia di beni mobili o immobili (arredi, attrezzature per ufficio, veicoli, etc.). La stessa cosa accade quando si opera su cantieri mobili e temporanei (anche itineranti, tipo spettacoli di piazza e simili). => Leggi quando il DURC è obbligatorio negli appalti

Dunque il DURC è necessario: negli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) come requisito per poter partecipare alla gara, all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori, alle liquidazioni finali; nei lavori privati dell’edilizia soggetti al rilascio di concessione edilizia ovvero a denuncia inizio attività (DIA) o permesso a costruire (PAC); per la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. => Leggi perché il DURC non è necessario per ogni gara: ordinanza CdS

Richiesta e rilascio DURC

Al rilascio DURC sono autorizzati INPS, INAIL e altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con gli enti predetti. Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è altresì rilasciato dalla casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro. La richiesta DURC avviene tramite modulistica unificata predisposta da istituti previdenziali, casse edili ed enti bilaterali. Richiesta e rilascio avvengono attraverso strumenti informatici (Sportello Unico Previdenziale). Il DURC viene rilasciato dagli istituiti previdenziale entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Oltre tale termine senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta il silenzio assenso. Il DURC stampato in duplice originale (uno per il richiedente e uno da tenere agli atti) è firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata con A/R o posta elettronica certificata per gli enti che hanno già attivato tale modalità. Chiarito questo primo importantissimo punto, veniamo ai tanti equivoci che sono nati e che continuano a caratterizzare il burrascoso rapporto tra piccoli imprenditori e, soprattutto, la Pubblica Amministrazione.

Ditte individuali senza dipendenti

Le piccole imprese, per lo più commerciali, che sono composte da singolo titolare senza alcun dipendente ricevono parimenti richiesta dall’ente pubblico di esibizione del DURC come vincolo al pagamento della fornitura. Non avendo rapporti di lavoro dipendente, l’imprenditore resta di sasso e, quando si rivolge a INPS e INAIL, apprende che non può essere rilasciata alcuna documentazione in quanto manca il presupposto giuridico (ovvero la presenza di lavoratori dipendenti)! => Scopri come funziona il DURC per i liberi professionisti

Come regolarsi? Abbiamo interpellato la direzione provinciale dei due principali enti coinvolti (INPS e INAIL) ricevendo in entrambi i casi la medesima risposta: «il titolare di ditta individuale, senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare (ovvero che sia in regola con i versamenti contributivi che gli competono come ditta individuale), può richiedere una attestazione da cui si evinca che non ha in carico personale dipendente e, di conseguenza, l’ente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti tale documentazione, può tranquillamente procedere alla liquidazione di quanto dovuto».

 

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http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6239

 

 

IMPRESE SENZA DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:

  • l'azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera  con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l'obbligo di dimostrare solo l'idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva;
  • l'azienda artigiana con dipendenti che opera anche con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori,  ha l'obbligo di dimostrare non solo la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti ma anche quella della contribuzione che è tenuto a versare per i  collaboratori familiari;
  • l'azienda artigiana con dipendenti sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria, ha l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.

Tuttavia,  indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l'Inps in qualità di “Amministrazione certificante” secondo la definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P)

del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione ove sia richiesta (circ. 9/2006).

 

Incollato da <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6239>

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