Fonte: www.bda.incentivialleimprese.gov.it

Premessa

 

La Banca Dati Anagrafica (BDA) è un sistema informativo destinato ad Amministrazioni che gestiscono di norme di incentivazione nato con l'obiettivo di fornire uno strumento per il monitoraggio delle agevolazioni concesse a titolo di de minimis e della verifica del rischio di cumulo delle agevolazioni.

L'obiettivo con cui nasce la Banca  Dati, strumento prescelto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 57 del 2001, è la creazione di una base informativa comune, costruita a partire dalle informazioni acquisite dai gestori di norme di incentivazione con riferimento alle varie norme di loro competenza.

 

Contesto normativo
Attraverso l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 e il successivo decreto attuativo del Ministro delle Attività Produttive del 18 Ottobre 2002, il legislatore ha inteso introdurre il tema della gestione "delle informazioni relative agli aiuti pubblici" finalizzate alla "verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria".
Tale dispositivo assume rilevanza in quanto si traduce in un invito nei riguardi degli enti gestori di norme di incentivazione a:
  • assumere un ruolo attivo nella verifica del rispetto dei divieti di cumulo, quale che sia la loro natura, "de minimis" e aiuto di importo limitato e compatibile inclusi;
  • condividere con gli altri enti quanto del proprio patrimonio informativo possa comunque risultare utile ai fini dell'accertamento di tale rispetto.


Nel contempo la misura 4 del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) 2000-2006 "Sviluppo Imprenditoriale Locale - Ob. 1" ha disposto la costruzione di una base informativa finalizzata al monitoraggio del cumulo: la Banca Dati Anagrafica (BDA) progettata e realizzata nell'ambito del Programma Operativo Multiregionale (P.O.M.) 1994-99 e già sperimentata con riferimento ad un insieme circoscritto di norme di agevolazione.

A ciò va aggiunto l'obiettivo della Pubblica Amministrazione di giungere alla caratterizzazione di ciascun progetto di investimento, finanziato anche in parte con risorse pubbliche, attraverso un identificativo univoco denominato Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) (per informazioni:
http://www.cipecomitato.it).

Il contesto normativo e la disponibilità di uno strumento informatizzato già testato consentono di ipotizzare la convergenza degli sforzi delle Amministrazioni Centrali, Regioni e dei singoli gestori di norme di incentivazione in direzione della verifica del rispetto del divieto di cumulo di aiuti pubblici e del monitoraggio completo delle norme.

L’attivazione ed il funzionamento della BDA, alimentata dai contributi informativi di tutti i Gestori di normative di agevolazione, rappresenta per i medesimi Soggetti  una opportunità indispensabile:

  • per adempiere agli obblighi di legge in materia di monitoraggio del divieto di cumulo degli incentivi;
  • per l’elaborazione di statistiche di impatto delle singole misure di aiuto e di confronto con altre normative anche gestite da altri Soggetti;
  • per disporre, senza particolari impegni tecnici e finanziari, di una notevole mole di informazioni sui progetti per i quali sono state richieste agevolazioni.

 

 

 

Il monitoraggio del rischio di cumulo

Il monitoraggio del rischio di cumulo ha come obiettivo l'individuazione di aziende che presentando più domande di agevolazione, hanno accesso a più di un'agevolazione per l'acquisto degli stessi beni, utilizzando norme di incentivazione che non ne consentono il cumulo.
Il modello di monitoraggio del rischio di cumulo di BDA si sostanzia nell'attribuzione ad ogni azienda che abbia presentato più di una domanda di agevolazioni sulla stessa unità locale di un codice esplicativo del livello di rischio di cumulo in cui l'azienda stessa si trova.
Il livello del rischio di cumulo è determinato attraverso l'individuazione di elementi comuni tra le diverse domande di agevolazione presentate.
Il livello del rischio di cumulo, espresso numericamente, varia all'interno di una scala di valori compresi tra 1 e 5. Il livello più basso (livello rischio di cumulo 1) è assegnato a tutte quelle aziende che abbiano presentato più di una domanda di agevolazione sulla stessa unità locale, mentre il livello più alto (livello rischio di cumulo 5) a tutte quelle aziende che abbiano presentato, in sede di rendicontazione dei vari progetti di investimento, medesime fatture per l'acquisto degli stessi beni.

Inoltre le funzionalità di filtro messe a disposizione dall'applicativo garantiscono in qualsiasi istante la possibilità di focalizzare l'analisi anche attraverso l'uso composto di una molteplicità di parametri di ricerca, tra cui:

  • ricerca per data e stato dei progetti;
  • ricerca per area (regione, legge e settore);
  • ricerca per tipologie di spesa e/o di iniziativa;
  • ricerca per stato dell'accertamento;

L'utente è, così, in grado di ottenere una forte caratterizzazione delle ricerche secondo le proprie specifiche esigenze, ampliando notevolmente, di fatto, i predetti livelli di rischio di cumulo.

Il rischio di cumulo è calcolato su ogni possibile coppia di domande di agevolazione presentate dalla stessa azienda: ad una singola azienda, pertanto, possono essere associate più situazioni di rischio di cumulo. Il livello di rischio complessivo di ogni singola azienda è determinato dal livello più alto fra tutte le situazioni di rischio di cumulo nelle quali la stessa azienda possa ritrovarsi.

Per sua natura il livello del rischio di cumulo rappresenta un elemento variabile nel tempo, in quanto strettamente dipendente dall'avanzamento dei progetti secondo i diversi procedimenti attuativi dei gestori delle norme di incentivazione nonchè dalla disponibilità di informazioni sui progetti che gli stessi gestori di norme abbiano trasmesso al Sistema BDA.

Nel dettaglio il rischio di cumulo risulta dipendere dalle seguenti variabili:

  • la potenziale cumulabilità tra le diverse norme di incentivazione;
  • la comunanza di elementi tra diverse domande di agevolazione;
  • lo stato di attuazione delle domande;
  • il periodo di realizzazione degli investimenti;
  • la disponibilità delle informazioni;

La figura seguente illustra il modello di monitoraggio del rischio di cumulo evidenziando i vari livelli di rischio e gli elementi caratterizzanti.

 

Livello di rischio "1" il livello 1 è assegnato a quelle aziende che abbiano presentato almeno due domande di agevolazione sulla stessa unità locale.
Il rischio è aggravato se almeno una domanda sia in stato di agevolazione concessa.
Livello di rischio "2" il livello 2 è assegnato a quelle aziende che abbiano presentato almeno due domande di agevolazione sulla stessa unità locale e i relativi progetti prevedano spese in almeno una stessa tipologia di investimenti.
Il rischio è aggravato se almeno una domanda sia in stato di agevolazione concessa.
Livello di rischio "3" il livello 3 è assegnato a quelle aziende che abbiano presentato almeno due domande di agevolazione sulla stessa unità locale, i relativi progetti prevedano spese in almeno una stessa tipologia di investimenti e per entrambe i progetti sia stata effettuata una erogazione di fondi.
Livello di rischio "4" il livello 4 è assegnato a quelle aziende che abbiano presentato almeno due domande di agevolazione per le quali nel corso del processo di rendicontazione di spesa sia stata utilizzata almeno una medesima fattura. Si intende per "medesima fattura" la presentazione di due documenti di spesa riportanti analoghi dati relativi a Partita IVA o Codice Fiscale del fornitore, data, numero e importo dell'investimento.
Livello di rischio "5" il livello 5 è assegnato a quelle aziende che abbiano presentato almeno due domande di agevolazione e per le quali sia stata effettuata una erogazione di fondi e dalle informazioni disponibili risulti che per entrambi i progetti sia stata utilizzata almeno una medesima fattura per l'acquisto di stesse tipologie di beni di investimento.

I predetti livelli di rischio contengono una componente aggravante nel caso in cui i progetti abbiano in comune almeno un giorno nel periodo di realizzazione degli investimenti.
Nel caso un determinato livello di rischio di cumulo non risulti misurabile a causa della indisponibilità di informazioni, all'azienda sarà automaticamente assegnato il livello di rischio precedentemente evidenziato con l'aggiunta di un asterisco. Ad esempio, nel caso BDA riceva dai soggetti gestori l'informazione che due progetti presentati dalla stessa azienda relativi ad una stessa unità locale siano stati entrambi agevolati e rendicontati, ma non siano disponibili i dati sulle fatture perchè si tratta di dati attualmente non informatizzati, il rischio di cumulo attribuito dal sistema sarà 3* piuttosto che 4 o 5.