Fonte:  Ipsoa  18/9/2012
Collaborazione coordinata e continuativa

Come inquadrare il lavoro degli amministratori delle società?

di Pierluigi Rausei

Domanda


Un partecipante (consigliere) al cda di una società per azioni responsabile dell'area ricerca e sviluppo della stessa vi lavora occupando una postazione fissa e esercitando regolarmente il ruolo di riporto gerarchico e funzionale nei confronti dei dipendenti della funzione. E' ravvisabile qualche elemento di rischio di riconfigurazione del rapporto quale lavoro dipendente e conseguenti sanzioni in sede di eventuali accertamenti ispettivi?

Risposta

di Pierluigi Rausei

Con riferimento alle attività dei soci e degli amministratori di una società deve essere valutato in concreto il tipo di prestazione lavorativa effettivamente resa dal soggetto che occupa una postazione fissa in azienda.
Se, infatti, per le attività gestionali, l'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, ha escluso dal campo di applicazione delle norme sul lavoro a progetto - consentendo l'attuazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società, tuttavia, permane evidentemente la possibilità di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato se viene svolta una attività distinta e ulteriore rispetto a quella insita nella qualità di amministratore della società.
Nel caso rappresentato, peraltro, non già la mera circostanza della postazione fissa in azienda (che appare coerente con il ruolo di partecipante al CdA aziendale e astrattamente riconducibile anche ad una collaborazione coordinata e continuativa per le attività gestionali proprie del componente dell'organo di amministrazione), quanto lo svolgimento delle funzioni proprie di "responsabile dell'area ricerca e sviluppo" della società in un pieno e riconosciuto inserimento organico, esercitando ordinariamente anche un ruolo di tipo gerarchico nei confronti dei dipendenti addetti alla medesima funzione, sembra palesare con evidenza il rischio di attivazione di un contenzioso in sede amministrativa nel caso di una verifica ispettiva.
In linea generale, infatti, si ritiene perfettamente compatibile il rapporto di lavoro subordinato con la qualità di componente del CdA e di amministratore quando è agevolmente configurabile, come nel caso di specie, una volontà della società ben distinta da quella del consigliere di amministrazione (cfr. in analogia Cass. 25 maggio 1991, n. 5944).
Va dunque tenuto presente che il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato si fonderà sulle circostanze lavorative di fatto acclarate dal personale ispettivo, acquisendo anche dichiarazioni dai lavoratori che operano alle dipendenze del soggetto di che trattasi, oltreché dello stesso consigliere di amministrazione, potendosi evidenziare sia l'inserimento organico completo di questi nell'organico aziendale e, d'altro canto, la collocazione in superiorità gerarchica dello stesso nei confronti dei dipendenti addetti al settore affidato alla responsabilità del soggetto.
Concludendo, pertanto, sulla base degli elementi forniti dall'interrogante, il rischio di una azione ispettiva con esito sfavorevole all'azienda per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella situazione rappresentata deve dirsi piuttosto rilevante.
 
Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

18/09/2012