Fonte  II Sole 24Ore  / L'Esperto risponde 30.1.2012

- Antiriciclaggio-Tracciabilità dei pagamenti - LA PAGA A RATE E CASH SOLO SU ACCORDO SCRITTO

 

Un datore di lavoro, nel corso del mese, paga al dipendente un acconto di retribuzione di 500 euro in contanti; all'atto della compilazione del cedolino il saldo al netto dell'acconto è pari a 800 euro, pagati anche questi in contanti. Se non avesse erogato l'acconto nel corso del mese, il saldo della busta sarebbe stato superiore a 1.000 euro, quindi necessariamente da erogare con sistemi diversi dal contante.È regolare il comportamento del datore di lavoro?




LORENZO COVUCCIA - SANT'ANGELO ALL'ESCA
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L’articolo 49, comma 1 del Dlgs 231/2007, così come recentemente modificato dall’articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all’importo di 1.000 euro. La medesima disposizione specifica come il trasferimento sia vietato anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano tuttavia artificiosamente frazionati. Nel caso di pagamenti in contanti singolarmente di importo inferiore alla soglia di 1.000 euro, ma cumulativamente di ammontare superiore, il ministero dell’ Economia e delle finanze, con la nota interpretativa, protocollo 65633 del 12 giugno 2008, ha ritenuto che questi non rappresentino operazioni illecite laddove il frazionamento discenda dal preventivo accordo tra le parti in tal senso. Con riferimento al caso di specie, è da ritenersi pertanto consentito il versamento di acconti sul maggior dovuto, il cui importo in ogni caso non ecceda la soglia di 1.000 euro, a condizione che datore di lavoro e lavoratore dipendente si siano preventivamente accordarti, per iscritto, sul frazionamento, e che ogni disposizione di pagamento effettuata sia registrata e accettata, sempre per iscritto e sulla busta paga, da entrambi i soggetti coinvolti.