Aggiornata al 19/9/2012

Fonte: http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0136.htm

Legge 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

 

Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari
(per l'interpretazione si veda anche l'articolo 6 della legge n. 217 del 2010)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante  bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

6. (comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

 

 

 

 

 

 

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Normativa prima delle modifiche introdotte con la legge 217/2010

 

 

LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136 
Piano straordinario contro le mafie, nonche'  delega  al  Governo  in
materia di normativa antimafia. (10G0162) 

 

 Art. 3.   (Tracciabilita' dei flussi finanziari)

 
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
a   prevenire   infiltrazioni   criminali,   gli    appaltatori,    i
subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese  nonche'
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei  a  qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e  alle  forniture  pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la  societa'  Poste  italiane  Spa,  dedicati
,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal  comma
5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi  ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici  nonche'  alla  gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo  devono  essere  registrati
sui conti correnti dedicati e, salvo  quanto  previsto  al  comma  3,
devono essere effettuati  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del
bonifico bancario o postale. 
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali nonche'  quelli  destinati
all'acquisto di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al  comma  1,  per  il  totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva  alla  realizzazione
degli interventi di cui al medesimo comma 1. 
3. I pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi  e
istituzionali, nonche' quelli in favore di  gestori  e  fornitori  di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,  possono  essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le  spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative  agli
interventi di cui al  comma  1,  possono  essere  utilizzati  sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai  lavori,  ai  servizi  e
alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il  ricorso  a  somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al  medesimo  comma  1,
questi ultimi possono  essere  successivamente  reintegrati  mediante
bonifico bancario o postale. 
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,  il  bonifico
bancario  o  postale  deve  riportare,  in   relazione   a   ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
unico  di   progetto   (CUP)   relativo   all'investimento   pubblico
sottostante. Il  CUP,  ove  non  noto,  deve  essere  richiesto  alla
stazione appaltante. 
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di  supporto
CUP, operativa presso il Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
7. I soggetti economici di cui al comma 1  comunicano  alla  stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di
cui al medesimo comma 1 entro sette  giorni  dalla  loro  accensione,
nonche', nello stesso termine, le generalita' e  il  codice  fi-scale
delle persone delegate ad operare su di essi. 
8.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  sottoscritti  con  gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei  flussi
finanziari di cui alla  presente  legge.  Il  contratto  deve  essere
munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi  in
tutti i  casi  in  cui  le  transazioni  sono  state  eseguite  senza
avvalersi  di  banche  o   della   societa'   Poste   italiane   Spa.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente  che  ha  notizia
dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli   obblighi   di
tracciabilita'  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo  procede
all'immediata risoluzione  del  rapporto  contrattuale,  informandone
contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la   prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente. 
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e  alle  forniture
di cui al  comma  1  sia  inserita,  a  pena  di  nullita'  assoluta,
un'apposita clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  gli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.