Il problema concerne l´applicazione della tracciabilità ai finanziamenti o agevolazioni erogati da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell´attività d´impresa (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ex legge 19 diembre 1992, n.488).

Conclusioni : Tuttavia, tali casi non risultano immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi; quest´ultima circostanza, depone, pertanto, nel senso dell´esclusione delle predette fattispecie dall´ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

 

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136

 

Premessa

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con
legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità
organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.

 

 3.3    Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei


Dubbi  interpretativi  sono  sorti  riguardo  il  significato  dell’espressione  “concessionari  di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici”,  contenuta nell’art. 3,  comma 1,  della legge  n.  136/2010.  Il  problema
concerne  l’applicazione  della  tracciabilità  ai  finanziamenti  o  agevolazioni  erogati  da  un
soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell’attività d’impresa (ad
esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad
imprese ex legge 19 dicembre 1992, n. 488).
Sul punto,  anche sulla base dell’avviso espresso dal Ministero dell’Interno e dall’Avvocatura
Generale dello Stato, si ritiene quanto segue.
Nelle ipotesi elencate, si rilevano certamente elementi che connotano  la corresponsione di
risorse  come  finanziamenti  pubblici:  il  che  sembrerebbe  indurre  all’applicazione  della
disciplina   sulla   tracciabilità   dei   flussi   finanziari.   Tuttavia,   tali   casi   non   risultano
immediatamente   riconducibili   alla   prestazione   di   forniture,   servizi   o   lavori   pubblici
strettamente intesi; quest’ultima circostanza, depone, pertanto, nel senso dell’esclusione delle
predette fattispecie dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi
finanziari,  atteso  che  l’art.  3  della  legge  n.  136/2010  richiede  espressamente,  ai  fini
dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, che i soggetti siano “a qualsiasi
titolo  interessati  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle  forniture  pubblici”,  ovvero  richiede  una
correlazione con l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. La natura eccezionaledelle   disposizioni   dettate   dall’art.   3   esclude,   inoltre,   che   possa   farsi   luogo   ad   una interpretazione estensiva delle norme. Va da sé che i soggetti beneficiari di finanziamenti saranno invece assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 qualora siano “a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”.
Ad ogni buon conto, si consideri che una distinta disciplina è prevista, in materia, dalla legge
18 giugno 2009, n. 69 (recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”), il cui art. 14 rinvia ad un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità necessarie per garantire
l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo di risorse pubbliche e private,
impiegate  per  la  realizzazione  di  interventi  oggetto  di  finanziamento  a  valere  sui  fondi
strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate.
Da  quanto  osservato,  emerge  che  nella  dizione  “concessionari  di  finanziamenti  pubblici”
prevista dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti
agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che
stipulano    appalti    pubblici    per    la    realizzazione    dell’oggetto    del    finanziamento,
indipendentemente dall’importo.