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Tracciabilità dei pagamenti: niente transazioni frazionate

La norma sulla tracciabilità dei pagamenti punisce le transazioni artificiosamente frazionate e la comunicazione della violazione verrà inviata anche all'Agenzia delle Entrate che attiverà i conseguenti controlli fiscali.

Noemi Ricci - 31 gennaio 2012

 

La norma sulla tracciabilità dei pagamenti punisce le transazioni artificiosamente frazionate

 

Tra le novità introdotte dalla manovra finanziaria Monti (o decreto Salva Italia) c’è la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, che abbassa ulteriormente la soglia per le transazioni finanziarie in contanti o trasferimenti di libretti di deposito al portatore, o di titoli al portatore.
Il limite è stato infatti portato a 1.000 euro (articolo 12 del Dl 201/2011 in vigore dal 6 dicembre 2011), quindi notevolmente ridotto rispetto ai 2.500 euro precedentemente previsti (articolo 2, Dl 138/2011). In più, viene chiarito, o pagamenti frazionati artificiosamente verranno punite dalla legge.

Pagamenti separati

Nei vari chiarimenti sulla manovra finanziaria Monti, il Fisco aveva precisato che transazioni separate, anche da parte dello stesso fornitore ma che non  corrispondono ad operazioni tra esse collegate, nel valutare il superamento o meno della soglia consentita dalla norma per la tracciabilità dei pagamenti vanno considerate singolarmente.

 Pagamenti frazionati

Per evitare però che questo venga utilizzato come “escamotage” per aggirare la nuova disposizione normativa viene specificato che, se il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a mille euro, il pagamento non può essere effettuato in contanti perché risulterebbe «effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati».

Va precisato però cosa si intende per “transazioni frazionate”: «un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale» (articolo 1, lettera m).

In caso di violazioni constatate ne verrà inviata comunicazione oltre che al MEF (Ragionerie territoriali competenti) anche all’Agenzia delle Entrate, così che questa possa attivare a sua volta i conseguenti controlli di natura fiscale.