Fonte: www.ilsole24ore.com

La legge fiscale è oscura? Colpo di spugna sulle sanzioni

di Marco Bellinazzo 

Nel caso ci sia incertezza «inevitabile» sul contenuto, l'oggetto e i destinatari di una norma tributaria, le sanzioni non sono applicabili. La Cassazione con la sentenza n. 4685, depositata il 23 marzo, ribadisce questo principio, elencando i fatti e le circostanze che creano una effettiva situazione di "incertezza" e precisando che spetta al giudice e non all'amministrazione finanziaria accertarla.

Il principio è previsto, tra l'altro, dall'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997 sulle cause di non punibilità: «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento». 

Il caso

Tuttavia, non sempre è facile stabilire quando si versa in una situazione di incertezza. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna con una decisione del 2009 (n. 53) aveva rigettato il ricorso dell'agenzia delle Entrate contro una sentenza di primo grado su una vicenda legata alla vendita di un terreno e all'applicazione dell'Iva. L'Agenzia e il contribuente (per motivi opposti, ovviamente) avevano ulteriormente impugnato la sentenza, inducendo la Cassazione a chiarire che l'«incertezza normativa oggettiva tributaria» riguarda una situazione giuridica «caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè e accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie».

L'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto. L'articolo 6 del decreto legislativo 472 «distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dall'amministrazione».

Dunque, per la Corte, l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, «ma nell'impossibilità di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria».

L'incertezza normativa «oggettiva»

La Cassazione, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 24670 del 2007, 7765 del 2008, 19638 del 2009), elenca perciò quelli che considera i fatti indice di «incertezza normativa oggettiva», una serie di circostanze (non esaustive) individuate a titolo di esempio che il giudice deve accertare e valutare.

Si parte dalla difficoltà del contribuente di identificare le disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge, e da quella di «confezione della formula dichiarativa della norma giuridica». La Corte inoltre cita «la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata» e la «mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà». E, ancora, la «mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti» e quella di «precedenti giurisprudenziali». Produce «incertezza normativa oggettiva» anche la «formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale», il contrasto tra prassi amministrativa e sentenze oppure tra opinioni dottrinali. Il decalogo della Cassazione include infine «l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente».

«Tali fatti indice – spiega la Corte – devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti e incompatibili».

Quattro aree di incertezza
1|LE NORME POCO CHIARE

Tra i criteri indicati dalla Corte di cassazione in base ai quali il giudice può accertare l'esistenza di una situazione oggettiva di incertezza normativa tre si riferiscono alla formulazione della norma: se è difficilmente individuabile, se è formulata in modo difficile o è di oscuro significato. La Corte cita, in effetti, «la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata»

2|LA PRASSI AMMINISTRATIVA
Altri tre criteri riguardano le informazioni o la prassi amministrativa, quando mancano, o sono contrastanti nel tempo o quando confliggono con le pronunce della giurisprudenza. La Cassazione fa riferimento la «mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà»

3|LE SENTENZE
Altri due indici riguardano invece più direttamente la giustizia. Si determina incertezza normativa quando il contribuente deve decidere come operare, in assenza di pronunce giurisprudenziali, o quando queste sono in contrasto tra di loro

4|LE INTERPRETAZIONI
Possono incidere anche i contrasti tra le opinioni dottrinarie oppure l'emanazione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una norma implicita preesistente