Tutela della buona fede del contribuente

Agg. 14/01/2012

 

In base all' art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate.
Allo stesso modo il contribuente sarà scusato quando il comportamento che ha determinato la violazione sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria) o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

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NuovoFiscoOggi 25/5/2005

L'articolo 10, infine, dispone, al comma 1, che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Al riguardo, va ricordato quanto precisato dalla suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17576 del 10 dicembre 2002. In tale sede, i giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi relativamente alla portata applicativa del principio di "tutela dell'affidamento e della buona fede", pur omettendo ogni considerazione circa l'efficacia delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente sotto il profilo costituzionale delle fonti del diritto, ne affermano, sostanzialmente, una "valenza superiore" nella legislazione tributaria, riconoscendo ai principi da esse recati una "funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto".
La suprema Corte precisa, altresì, il significato da attribuire a termini quali "collaborazione" e "buona fede"; in particolare, viene affermato che con il termine "collaborazione" si intende alludere, da un lato, ai principi di "buon andamento", "efficienza" e "imparzialità" dell'azione amministrativa tributaria di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, e, dall'altro, a comportamenti non collidenti con il dovere, sancito dall'articolo 53, comma 1, della Costituzione e imposto a tutti i contribuenti, di "concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".
Il termine "buona fede", invece, se riferito all'amministrazione finanziaria, coincide con i significati attribuibili al termine "collaborazione", posto che entrambi mirano ad assicurare comportamenti dell'amministrazione stessa "coerenti", vale a dire "non contradditori" o "discontinui"; il medesimo termine, se riferito al contribuente, allude a un generale "dovere di correttezza", volto ad evitare comportamenti capziosi, dilatatori, sostanzialmente connotati da "abuso" di diritti e tesi a eludere una giusta pretesa tributaria.
Ai fini della tutela dell'affidamento, l'articolo 10 dello Statuto sancisce che non sono applicabili sanzioni al contribuente che si sia attenuto a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria o a seguito di ritardi, omissioni o errori della stessa. Non vengono applicate sanzioni, inoltre, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria.
Alla luce delle considerazioni svolte per delineare i contenuti dei principi di collaborazione e di buona fede, il principio della tutela dell'affidamento del contribuente costituisce un mero svolgimento dei due principi predetti.
In conclusione, possiamo ritenere che la presenza nell'ordinamento tributario dei principi della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento (considerati dal lato del contribuente) - affermati nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 - sono esplicitamente attuativi delle norme costituzionali richiamate dall'articolo 1 del medesimo Statuto, compreso l'articolo 97 della Costituzione.

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