Il procedimento previsto dalla legge 488/92 era il più trasparente. Termina l'istruttoria  le ditte venivano informate  in merito ai singoli punteggi  assegnati,  a questo punto potevano essere inviate le controdeduzioni. Solo dopo questa fase veniva approvata la graduatoria.

Quasi tutti i bandi regionali e provinciali non prevedono questa fare e le aziende vengono a conoscenza del punteggio assegnato solo con la pubblicazione della graduatoria. In alcuni casi la successiva comunicazione di concessione contiene il dettaglio dei punteggi in altri è riportato solo il punteggio totale.

Alcune volte capita che le aziende presentano delle istanze per richiedere l'assegnazione di un punteggio che non è stato riconosciuto. Se le ragioni vengono riconosciute è necessario modificare la graduatoria  con il conseguente  allungamento del procedimento. 

Conoscere  il dettaglio dei punteggi assegnati è un diritto dell'azienda.

 

Fonte: www.bosettiegatti.com 

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo

CAPO V
(si veda il regolamento approvato con d.P.R. n. 184 del 2006)

Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 15 della legge n. 15 del 2005)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

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Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

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