Diritto societario

PEC anche per le imprese individuali

Per le imprese già iscritte, obbligatorietà entro il 31 dicembre 2013

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/ Giovedì 11 ottobre 2012
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L’art. 5 della bozza del decreto “Crescita 2.0” estende l’obbligatorietà dell’attivazione di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) in capo a tutte le imprese individuali che si iscriveranno al Registro delle imprese successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, invece, avranno tempo fino al 31 dicembre 2013 per depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, al posto della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. , sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che sia integrata con l’indirizzo PEC.

Così, con l’attivazione della PEC da parte delle imprese individuali in occasione dell’iscrizione al Registro delle imprese (o all’albo delle imprese artigiane), si viene a completare il quadro prescritto dall’art. 16, comma 6, del DL 185/2008, che aveva già previsto l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC per tutte le imprese costituite in forma societaria, o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (si veda, sul punto, la circ. del Ministero dello Sviluppo economico 3 novembre 2011 n. 3645/C).
Come chiarito dalla Relazione illustrativa, l’obbligo generalizzato della PEC avrà un triplice ordine di effetti: superamento delle problematiche burocratiche legate ai tempi lunghi delle modalità tradizionali di comunicazioni, riduzione dei costi di gestione, maggiore contributo all’alfabetizzazione informatica.

Si ricorda che l’art. 16, comma 6, del DL 185/2008 ha trovato immediata applicazione nei confronti delle società costituite successivamente all’entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008), tenute ad indicare l’indirizzo PEC già nell’ambito della domanda di iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese.

Per le società già costituite e iscritte nel Registro delle imprese alla predetta data, il termine ultimo entro cui procedere alla comunicazione del solo indirizzo PEC al suddetto Registro ha, invece, subìto varie modifiche. Infatti, il termine, originariamente fissato al 29 novembre 2011, è stato rinviato, prima, dal Ministero dello Sviluppo economico all’inizio del 2012 (lettera circ. 25 novembre 2011 n. 224402) e, poi, dal Legislatore al 30 giugno 2012 (art. 37 del DL 5/2012). Infine, in sede di conversione del DL 5/2012 nella L. 35/2012, è stata eliminata tale ultima proroga e, in sostituzione, è stato inserito all’articolo citato il nuovo comma 6-bis, ai sensi del quale l’ufficio del Registro delle imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha ancora iscritto il proprio indirizzo PEC, in luogo dell’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., sospende la domanda per 3 mesi, in attesa della sua integrazione con l’indicazione dell’indirizzo stesso.

Al riguardo la Camera di Commercio di Torino, con nota 20 aprile 2012 n. 5, ha chiarito in particolare che, in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC entro il suddetto periodo massimo di 3 mesi, l’iscrizione richiesta verrà eseguita, ma ciascun soggetto tenuto, in rappresentanza della società, ad assolvere a tale obbligo verrà assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal già citato art. 2630 c.c. per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese nei termini prescritti (si veda “PEC impresa, eliminata la proroga al 30 giugno” del 16 maggio 2012). Così anche le Camere di Commercio di Padova. Si veda, comunque, la nota del 9 ottobre 2012, nella quale il Conservatore del Registro delle imprese di Milano – in sostituzione della precedente nota del 7 maggio 2012 – ha precisato che la sospensione deve avvenire con effetto immediato e, comunque, per un massimo di 3 mesi, “senza applicare alcuna sanzione”.

Il comma 3 dell’art. 5 della bozza di decreto, poi, prevede l’istituzione del nuovo “Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC), presso il Ministero dello Sviluppo economico, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il pubblico elenco agevolerà Pubbliche amministrazioni, professionisti e imprese – che potranno accedervi – nello scambio di informazioni e documenti, come previsto dall’art. 5-bis, comma 1, del CAD (DLgs. 82/2005), ai sensi del quale la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche avviene solo utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (si veda il DPCM 22 luglio 2011). L’istituzione dell’INI-PEC – si legge nella Relazione illustrativa – ribadisce quanto già stabilito dalla normativa vigente, consentendo alla Pubblica Amministrazione un accesso unico ai dati dei professionisti e delle imprese, reperibili ad oggi nei singoli elenchi PEC tenuti in maniera distinta da Ordini e Collegi professionali e dal Registro delle imprese.