Fonte: Portale Territoriale della Provincia di Macerata
Le nuove disposizioni per la de-certificazione
La legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, con l’art.15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini certificazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali, ma dovranno acquisirle d’ufficio o tramite autocertificazione a firma del cittadino interessato, favorendo la de-certificazione voluta dalla legge.
Si rammenta che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare alla P.A. e/o Gestori di Pubblici Servizi per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole etc.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti rimangono e sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Per effetto di tali novità sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Al tema della decertificazione il nostro Portale dedica una sezione in cui sono disponibili i moduli compilabili, che possono essere o stampati e consegnati, oppure firmati digitalmente ed inviati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) alle pubbliche amministrazioni competenti.
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Fonte: Portale Territoriale della Provincia di Macerata
La legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, con l’art.15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini certificazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali, ma dovranno acquisirle d’ufficio o tramite autocertificazione a firma del cittadino interessato, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.
Si rammenta che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare alla P.A. e/o Gestori di Pubblici Servizi per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole etc.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti rimangono e sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Per effetto di tali novità sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Qui di seguito potrete trovare i moduli compilabili per predisporre facilmente le dichiarazioni che possono essere o stampate e consegnate, oppure firmate digitalmente ed inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) alle pubbliche amministrazioni competenti.
Chi può Dichiarare
Possono utilizzare l’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell’Unione Europea;
- le persone giuridiche;
- le società di persone;
- le pubbliche amministrazioni e gli enti;
- le associazioni e i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea;
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Pertanto nel caso di dover presentare una istanza alla Questura per avviare una pratica inerente la loro condizione amministrativa non si possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (servendo ancora i classici certificati) per attestare i precedenti penali, l’idoneità abitativa, l’iscrizione nelle liste o nell’elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno;
- i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio italiano, solo nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva di Autocertificazione
Di seguito è riportata la modulistica di Autorcertificazione per i casi più frequenti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f1) stato di famiglia attuale;
f2) stato di famiglia storico;
f3) stato di famiglia del defunto;
h) decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
j1) iscrizione in albi;
j2) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
k) appartenenza a ordini professionali;
l1) titolo di studio;
l2) esami sostenuti;
l3) qualifica professionale posseduta;
n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
o1) possesso e numero del codice fiscale;
o2) possesso e numero della partita I.V.A. ;
o3) dati presenti nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
q) qualità di pensionato e categoria di pensione;
s) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
w) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
y) qualità di vivenza a carico;
z1) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
z3) stati, qualità e fatti generici;
z4) stati, qualità e fatti generici di chi è impedito a firmare;
z5) stati, qualità e fatti generici di chi non sa o non può firmare;
z6) stati, qualità e fatti generici di un minore o altra persona;
Modulistica per certificare più fatti, stati e qualità
a) Residenza e cittadinanza;
b) Stato di famiglia attuale, residenza e cittadinanza;
c) Stato di famiglia con un solo componente, residenza e cittadinanza;
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Di seguito è riportata la modulistica delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per i casi più frequenti:
a) eredi legittimi;
b) eredi con testamento;
c) prima casa;
d) copia conforme di documenti di enti pubblici;
e) copia conforme di una pubblicazione;
f) copia conforme di titoli di studio o servizio;
g) copia conforme di documenti fiscali;
h) generico per i privati;
i) generico per la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi;
j) generico per chi è impedito a firmare;
k) generico per chi non può o non sa firmare;
l) generico per minore o altra persona.