5. Decertificazione – Ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della Funzione Pubblica

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, con la circolare n. 5 del 23 maggio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012), ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell' art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione introdotto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, con particolare riferimento a due tipi di problematiche: i certificati rilasciati per l’estero e i < B style="mso-bidi-font-weight: normal">certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.

Nel caso il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista dall'art. 40, comma 2 del citato D.P.R. n. 445/2000 («Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» ) non deve essere apposta. Per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana, e sia quindi nullo, in luogo della dicitura sopra riportata, deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato e' rilasciato solo per l'estero».

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, la dicitura prevista dall'art. 40, comma 2 del citato D.P.R. n. 445/2000 si applica solo nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ( e, nei limiti di cui all'art. 40, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

 

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