ItaliaOggi
Numero 041  pag. 27 del 17/2/2012
La Cassazione sui finanziamenti pubblici

Aiuti illegali? Ora si rischia l'attività

 di Debora Alberici  

Da Piazza Cavour nuovi chiarimenti sulle norme della «231». La società che percepisce illegittimamente finanziamenti statali rischia l'interdizione dall'esercizio dell'attività. Tuttavia può ottenere una misura meno grave, per esempio il commissariamento, se ha cambiato manager e modello organizzativo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6248 del 16 febbraio 2012, ha respinto i primi tre motivi di ricorso e accolto il quarto, presentato dall'ex amministratore di una società accusata di aver percepito finanziamenti illeciti. Nel gravame depositato alla Suprema corte la difesa della società di Taranto ha puntato il dito contro la misura interdittiva, sostenendo l'illegittimità costituzionale e la contrarietà alle norme comunitarie di un provvedimento così drastico che mette in ginocchio l'ente privandolo della possibilità di espletare la propria attività. A questa obiezione, respinta dalla sesta sezione penale, gli Ermellini hanno risposto che non può ritenersi che la misura, siccome applicata cautelarmente in corso di indagini, costituisca una ingiustificata compressione di diritti costituzionalmente garantiti. Ma non basta. «Tanto dovrebbe affermarsi», si legge nel capoverso successivo della sentenza, «seguendo il ragionamento del ricorrente, per ogni misura cautelare prevista dall'ordinamento, sia personale sia reale, posto che vengono comunque colpiti diritti della persona sia fisica che, come nel caso in esame, giuridica oggetto di tutela costituzionale, in una fase in cui non è stata affatto affermata con pienezza probatoria la responsabilità. Invero, una tale conclusione radicale non tiene conto che tale compressione deriva dal coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della civile convivenza e della sicurezza collettiva, che il legislatore ha valutato, secondo canoni codificati, diversificando in relazioni ai singoli illeciti le reazioni dell'ordinamento; si giustifica, così, il non irragionevole bilanciamento, previsto dal legislatore, tra le esigenze cautelari e le contrapposte esigenze di vita costituzionalmente protetta, purché siano rispettati l presupposti per la applicazione delle dette misure». Sull'altro versante è stata positiva la risposta degli Ermellini: la circostanza che l'azienda avesse cambiato il modello organizzativo va rivalutata dal Tribunale del Riesame di Taranto che potrebbe ore decidere per un commissariamento.