Queste le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia.

Aiuti illegittimi, Ue prevale sulle sentenze in giudicato

Gli effetti di una sentenza passata in giudicato non vanno applicati quando sono in contrasto con le decisioni della Commissione Ue secondo i poteri conferiti dagli articoli 87 e 88 Ce. È questo il contenuto delle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, L.a. Geehoed, sul recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune e una decisione della Commissione Ue in materia di siderurgia.

Il fatto. Nel 1985 la società Lucchini aveva chiesto le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 183/76. Dopo aver notificato alla Commissione Ue l'erogazione dei finanziamenti, la società italiana aveva ottenuto una parte del finanziamento dall'amministrazione competente. In seguito ad accertamenti da Bruxelles è arrivato lo stop all'operazione. Nel frattempo l'azienda italiana aveva ottenuto il via libera del finanziamento sulla base della legge 183/1976 grazie a una sentenza di un giudice italiano, confermata in sede di appello e poi passata in giudicato. Poiché il ministero competente non aveva disposto l'erogazione dei fondi, i legali dell'azienda avevano ottenuto un decreto ingiuntivo. Successivamente nel 1996 è arrivata la dichiarazione della Commissione che la sentenza della Corte d'appello e il decreto ingiuntivo erano contrari alle norme comunitarie in materia di aiuti. Secondo gli avvocati dell'azienda una decisione passata in giudicato deve prevalere sull'interesse della Comunità europea a recuperare un aiuto erogato in contrasto con il diritto comunitario.

Le conclusioni dell'avvocato generale. L'autorità di cosa giudicata di una sentenza di un giudice nazionale, che condanna l'autorità nazionale al pagamento dell'aiuto di stato da essa concesso, non può incidere sull'esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dagli artt. 87 e 88 Ce. Pertanto un giudice nazionale, che statuisca sulla legittimità di una decisione di un'amministrazione nazionale di dare attuazione a una decisione della Commissione che dispone la ripetizione dell'aiuto illegittimamente erogato, è tenuto a disapplicare le norme nazionali che disciplinano gli effetti di una sentenza civile passata in giudicato, ove siffatta sentenza sia contraria agli obblighi scaturenti dagli artt. 87 e 88 Ce, per garantire il pieno rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti statali