Fonte: ItaliaOggi 29/11/2012

Finanziamenti illeciti, confisca a 360 gradi

Di Debora Alberici
 
 

 

Linea dura sulla responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs 231 e su quella dei suoi amministratori: in caso di finanziamenti illeciti sono soggetti a confisca i beni dell'azienda e, se insufficienti, le quote degli amministratori. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 46295 del 28 novembre 2012, ha confermato la misura ablativa disposta a carico della quota di una srl di proprietà dell'amministratore accusato di aver ricevuto un finanziamento regionale illecito.

Ad avviso della seconda sezione penale, dunque, lo Stato deve recuperare per intero quanto indebitamente erogato. Fra l'altro, ha precisato il Collegio di legittimità, affinché la misura ablativa sia legittima non è necessario stabilire quel «rapporto di pertinenzialità» tra reato e provvedimento dei proventi illeciti, che caratterizza invece la misura ex art. 240 c.p. Fermo restando, cioè, il presupposto della consumazione di un reato, non è più richiesto alcun rapporto tra la fattispecie criminale e i beni da confiscare, ben potendo essere questi diversi dal «provento (profitto o prezzo)» del reato stesso.

E ancora, ad avviso della Cassazione, costituendo il finanziamento indebitamente erogato una «forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti», la confisca per equivalente viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatorio. Infine, richiede, oltre alla ravvisabilità di uno dei reati per i quali è consentita e alla non appartenenza dei beni a un terzo estraneo, che nella sfera giuridico-patrimoniale del responsabile non sia stato rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato, quindi è possibile, com'è avvenuto in questo caso dove i beni dell'azienda erano insufficienti a coprire il finanziamento illecito, sequestrare le quote dei manager.

La misura è anche applicabile, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, nei confronti di uno qualsiasi tra i concorrenti per l'intero importo del ritenuto prezzo o profitto del reato, anche se lo stesso non sia affatto transitato, o sia transitato in minima parte, nel suo patrimonio e sia stato, invece, materialmente appreso da altri. Di diverso avviso la Procura generale della Suprema corte che aveva invece chiesto di annullare la confisca sulle quote societarie.