RIFERIMENTI NORMATIVI - Art.28, comma 2 del DPT 600/73

Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente [imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società], con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”.

 

Rassegna stampa - AGENZIA DELLE ENTRATE (rev. 21 gennaio 2016)

Contributi degli enti pubblici

Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

La ritenuta è a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta da chi percepisce il corrispettivo.

Per delimitare l’ambito di applicazione delle ritenute sono fissate due condizioni:

  1. il destinatario del contributo deve essere un’impresa;
  2. i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.

Si intendono imprese destinatarie del contributo anche i soggetti che, pur non rivestendo natura di imprenditore, conseguono redditi di natura commerciale.

Per quanto riguarda la tipologia di contributi da assoggettare a ritenuta, rientrano nell’ambito applicativo della norma, anche i contributi in conto interessi concessi in forza di specifiche disposizioni agevolative.

La ritenuta è operata a titolo di acconto e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull’importo dei contributi che concorreranno comunque alla determinazione del reddito d’impresa.

 

 

NIENTE RITENUTA SUI CONTRIBUTI COMUNITARI EROGATI DA: STATO; REGIONI  E PROVINCIE. (compreso  l'eventuale cofinanziamento nazionale)

 

 

Agenzia delle Entrate - Risoluzione nr. 108/E del 4 agosto 2004

(Niente ritenuta sui fondi comunicari, si alla ritenuta sul cofinanziamento nazionale)

 

Oggetto: Istanza d’interpello – art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 – Applicabilità della ritenuta alla fonte sui contributi comunitari

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Dalla ricostruzione normativa sopra esposta discende che le autorità o gli organismi nazionali, regionali o locali che intervengono per conto della Commissione ad effettuare il trasferimento dei contributi comunitari ad imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni devono corrispondere detti contributi senza operare ritenute di alcun tipo.

L’art. 28 del DPR n. 600 stabilisce testualmente un obbligo di ritenuta sui contributi che regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati corrispondono per proprio conto alle imprese, ma non si rende, invece, applicabile ai contributi erogati dalla Commissione europea per il tramite di enti che assumono mera veste di intermediari di pagamento.

Da quanto sopra consegue, relativamente al quesito in esame, che la ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 non deve essere operata sui contributi comunitari erogati dalla Provincia istante in qualità di autorità di pagamento a favore delle imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni che, ai sensi della disciplina comunitaria, assumono il ruolo di beneficiari finali.

Si precisa che sono altresì assoggettati alla ritenuta alla fonte, secondo la disciplina dell’art. 28 in argomento, i contributi nazionali di cofinanziamento (*).

 

(*) La risoluzione nr.51 dell'11/6/2010 ha chiarito che non deve essere fatta la ritenuta nemmeno sul cofinanziamento.

 

Agenzia delle entrate - Risoluzione nr.51/E dell'11 giugno 2010

(niente ritenuta sul cofinanziamento nazionale)

 

Quesito

La Regione … eroga aiuti cofinanziati da Fondi strutturali nell’ambito degli obiettivi di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006, applicabile al periodo 2007-2013.

 

Al riguardo la Regione evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 108/E del 4 agosto 2004, adottata in vigenza del regolamento (CE) n. 1260/1999, ha affermato l’applicabilità della predetta ritenuta d’acconto anche nel caso di aiuti di Stato nell’ambito di programmi comunitari, ma limitatamente alla parte di cofinanziamento regionale e statale, escludendo, quindi, la sola quota di stanziamento dell’Unione europea.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

In base alle norme richiamate e alle considerazioni esposte, si ritiene che la Regione non debba applicare la ritenuta prescritta dal secondo comma dell’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973 sui contributi di cofinanziamento assoggettati alle norme del regolamento (CE) n. 1083/2006 erogati alle imprese, in quanto l’articolo 80 del citato regolamento non consente l’applicazione di una “trattenuta” specificamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

Rimane fermo che i contributi medesimi, ancorché non soggetti a ritenuta, concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del TUIR.