Istanze telematiche alla P.A. – Firma digitale sufficiente anche senza l'allegazione del documento di identita`

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Dal combinato disposto dell`art. 65 comma 1 lett. a) del CAD e dell`art. 77 comma 6 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, l`apposizione della firma digitale, a causa del particolare grado di sicurezza e di certezza nell`imputabilita` soggettiva che la caratterizza, e` di per se` idonea a soddisfare i requisiti richiesti dichiarativi di cui al comma 3 dell`art. 83 del D.P.R. n. 445 del 2000, anche in assenza dell`allegazione in atti di copia del documento di identita` del dichiarante.
Questo in quanto la norma primaria di riferimento non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validita` alla condizione che l`apposizione della firma digitale, come invece succede per la firma autografa, sia accompagnata dall`allegazione di copia del documento di identita` del dichiarante.
Se si giungesse ad una conclusione differente - continua il Consiglio di Stato - si priverebbe “di utilita` pratica la previsione di legge che riconosce all`apposizione della firma digitale un particolare grado di certezza ed attendibilita`”.
E' questo quanto disposto dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4676/2013, depositata il 20 settembre 2013.
Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ossia le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi nonche` le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta`, sono valide anche senza l`allegazione di copia del documento di identita` del dichiarante quando firmate digitalmente.
Richiamando tutta la normativa applicabile al caso di specie, il Consiglio di Stato ha costruito una chiara e puntuale motivazione a sostegno della propria decisione.