Bollo sulle relazioni tecniche
 

Le relazioni tecniche dei periti sono soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso anche se costituiscono allegato e parte integrante di atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine?


C. SansonettiGli atti e documenti allegati alle relazioni tecniche rientrano nella previsione contenuta nel disposto dell’articolo 28 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, che indica gli atti, i documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso. Detto articolo prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare relativamente a “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori …”.
La misura di 0,52 euro deve intendersi elevata a 1 euro ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 642/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 80, della legge 296/2006. Tali atti e documenti sono soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare.

 pubblicato Lunedì 24 Settembre 2012


risponde

Antonina Giordano