Fonte: Il Sole 24 Ore - Diritto 24   18/9/2012
 
 
Titoli di credito
L'assegno bancario privo di data al momento dell'emissione
Thomas Coppola, avvocato e docente di Diritto commerciale, Mediatore e Conciliatore Professionista 18 settembre 2012

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Requisiti dell’assegno bancario - Nullità.

Il giudizio di primo grado veniva introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione del protesto di assegni privi di data al momento dell’emissione.
Il ricorrente sosteneva che l’assegno emesso senza data era nullo e quindi inidoneo ad essere considerato titolo esecutivo legittimo per la levata del protesto.
Parte resistente riteneva che il titolo in questione era valido ed efficace, nonché legittimo titolo per la richiesta del protesto in caso di mancato pagamento; alla base della sua tesi il ricorrente sottolineava che l’assegno al momento della presentazione presso l’istituto bancario era completo in tutti i suoi requisiti.
Il Giudice designato rigettava il ricorso.
Il Giudice non riteneva meritevole di tutela la richiesta del ricorrente, neppure relativamente al fatto che il titolo consegnato senza data fosse da considerare come titolo di garanzia e non di pagamento.
Per l’appunto l’Organo Giudicante riteneva che il patto con cui le parti avevano attribuito agli assegni la funzione di garanzia, diversa da quella tipica di mezzo di pagamento, era nullo e non meritevole di tutela in quanto contrario a norme imperative.
La parte soccombente presentava reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. contro l’ordinanza emessa a conclusione del procedimento d’urgenza.
Il Collegio ha accolto il reclamo e quindi ha ordinato la cancellazione dei protesti degli assegni privi di data al momento dell’emissione.
La materia è regolamentata dal Regio Decreto n. 1736/1933; tale normativa disciplina la materia relativa ai titoli di credito quali in particolare l’assegno e il titolo cambiario.
L’art. 1 del Regio Decreto n. 1736/1933 specifica i requisiti che il titolo deve contenere, quali per l’appunto:
1) “la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente)”.

Il testo normativo per l’appunto all’art. 1 - numero 5) prevede esplicitamente che l’assegno bancario, già al momento dell’emissione, deve contenere l’indicazione della data e del luogo;
l’art. 2 del R.D. n. 1736/1933, prevede che “Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma”.
In realtà, la mancanza dell’indicazione del luogo non comporta la nullità del titolo, bensì il suddetto articolo disciplina le casistiche secondo cui si desume il luogo del pagamento del titolo, e all’ultimo comma prevede che: “L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente”.
Relativamente al luogo del pagamento del titolo, l’art. 8 del suddetto regio decreto prevede che “L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere”.
La Suprema Corte di Cassazione come noto ha una funzione di nomofilachia quindi di interpretazione del diritto per garantire l’uniformità di applicazione del diritto; secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato un titolo carente dell’indicazione della data può valere soltanto come promessa di pagamento (Cass. Civ. n. 15910/2009; n. 13949/2006; n. 4804/2006; n. 2816/2006).
E’ stato quindi affermato dall’orientamento giurisprudenziale che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento. La Suprema Corte ha affermato che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità od estinzione di tale rapporto. In secondo luogo, la Corte di cassazione ha rilevato come ai sensi dell'art. 2709 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggetto a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Chi vuol trarne vantaggio, tuttavia, non può scinderne il contenuto, nel senso che non può utilizzarle solo nella parte a sé favorevole. Per contro, non può trovare applicazione - ha precisato la Corte - l'art. 2710 c.c. secondo cui i libri bollati e vidimati possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, visto che il caso di specie vedeva contrapporsi un imprenditore e un libero professionista”.

Titolo esecutivo – Illegittimità della Levata del Protesto.
Un titolo di credito quindi privo di uno dei requisiti previsti dalla legge non può essere considerato come titolo esecutivo.
Di conseguenza a quanto detto sopra, confermato anche dall’orientamento giurisprudenziale di merito, l’assegno bancario privo di data al momento dell’emissione non può essere considerato come titolo esecutivo pertanto anche qualora sia risultato senza provvista non si può procedere con l’iscrizione del nominativo del “tradens” nell’archivio degli assegni irregolari (Trib. di Pordenone 02.09.09; Trib. di Milano 16.01.2006; Trib. di Modena 02.03.2005; Trib. di Roma 06.05.2002).
L’eventuale elevazione del protesto (dichiarazione solenne di mancato pagamento) è da considerarsi illegittima, alla luce del fatto che l’assegno privo di data debba essere considerato come promessa di pagamento o ricognizione di debito e non come titolo esecutivo.
Anche se l'assegno è irregolare perché incompleto, e dunque non può assolvere alla funzione sua propria di pagamento in luogo del denaro corrente, rimane tuttavia suscettibile di esplicare una sua portata ad altri effetti, quali in primo luogo il riconoscimento del debito e pure, entro certi limiti, a fissare il luogo dell'adempimento dell'obbligazione e, conseguentemente, del foro competente a decidere circa l'effettiva debenza dell'obbligazione stessa.
L'omissione della data - benché determini anch'essa l'irregolarità dell'assegno - può trovare la sua spiegazione coerente a svariati fini.
In passato l'omissione dell'indicazione del luogo di emissione comportava addirittura la sanzione penale, al pari dell'assegno privo di data o a vuoto.
Evidentemente si trattava di una stortura del tutto sproporzionata nel considerare reato una semplice dimenticanza o negligenza, e di ciò si è resa conto la legge 15 dicembre 1990 n. 386 con l'abrogare all'articolo 12 l'articolo 116 del Rd 1736/1933, abolendo così ogni conseguenza penale nei casi d'irregolarità nell'emissione di assegni, introducendo altre conseguenze sanzionatorie nelle sole ipotesi - obiettivamente gravi - di emissione di assegni privi di copertura o senza autorizzazione della banca