Bonus del 55% e Conto energia mai cumulabili

Le tariffe incentivanti non sono applicabili se, per l’impianto fotovoltaico, è stata riconosciuta o richiesta la detrazione IRPEF/IRES

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/ Giovedì 27 settembre 2012
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L’art. 12, comma 2 del DM 5 luglio 2012 (V Conto energia), come il pressoché identico art. 5, comma 2 del DM 5 maggio 2011 (precedente IV Conto energia), dispone genericamente che le tariffe incentivanti di cui al citato decreto non sono applicabili nel caso in cui, per lo stesso impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o siano state richieste  detrazioni fiscali (e dunque, la detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica come anche quella IRPEF del 36-50% per gli interventi volti al recupero edilizio).

In questa sede si focalizzerà l’attenzione sul bonus fiscale per il risparmio energetico, rinviando a un intervento successivo la questione relativa all’agevolazione del 36-50%.
Anzitutto, occorre evidenziare che, a ben vedere, il problema della cumulabilità tra la tariffa incentivante del Conto energia e le detrazioni IRPEF/IRES del 55% previste per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti si profila raramente.

Ad evitare le possibili interferenze concorre la precisa delimitazione della tipologia degli interventi agevolati (es. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria – comma 346 – sostituzione dell’impianto di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione – comma 347 – ecc.). Nella maggior parte delle ipotesi, non residua spazio per ammettere che, all’interno dell’intervento agevolato, possa confluire anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

L’unica ipotesi in cui l’installazione dell’impianto fotovoltaico può trovare occasione nell’ambito di un intervento di riqualificazione energetica di un edificio attiene alla tipologia di intervento potenzialmente più ampia, giacché definita in termini meno stringenti quanto alla natura delle opere in cui deve sostanziarsi: quella di cui all’art. 1, comma 344 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

In tal caso, opera il divieto di cumulo con la tariffa incentivante del Conto energia: qualora l’intervento, considerato complessivamente, assicuri il conseguimento degli obiettivi prestazionali fissati dalla legge, la detrazione IRPEF/IRES del 55% di cui all’art. 1, comma 344 della L. n. 296/2006 compete soltanto in relazione alle spese diverse da quelle afferenti l’installazione dell’impianto fotovoltaico ammesso ai benefici del conto energia (es. in relazione alle spese sostenute per la coibentazione del tetto, svolta unitamente all’installazione dei pannelli fotovoltaici).

Comunque, raramente si configura l’ipotesi di cumulo

In merito alle ragioni dell’esclusione delle spese sostenute per l’installazione degli impianti fotovoltaici dall’ambito di applicazione delle detrazioni IRPEF/IRES del 55%, con la risoluzione 20 maggio 2008 n. 207, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese sostenute per l’installazione dei pannelli fotovoltaici (e, in generale, dell’impianto fotovoltaico) non rilevano ai fini della detrazione IRPEF/IRES del 55% di cui all’art. 1, comma 344 della L. n. 296/2006, in quanto tali spese:
- da un lato, sono sostenute per la produzione di energia elettrica di fonte fotovoltaica (finalità del conto energia), e non per il contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento invernale (finalità della detrazione del 55%);
- dall’altro, beneficiano della tariffa incentivante, che ha appunto la funzione di consentire il recupero nel tempo del capitale investito nell’impianto fotovoltaico, con la conseguenza che la spesa relativa non rappresenta un onere effettivamente rimasto a carico del contribuente, e come tale non assume rilevanza ai fini della detrazione dalle imposte sui redditi.

Sotto altro profilo, ma in connessione con quanto sin qui enucleato, si ricorda infine che l’art. 1, comma 1, lett. f) del DM 6 agosto 2009 sancisce il divieto di cumulo tra la detrazione IRPEF/IRES del 55% ed il premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia, di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007 (II Conto energia), emanato in attuazione dell’art. 7 del DLgs. 29 dicembre 2003 n. 387.