COMUNICATO STAMPA DELLA REGIONE MARCHE DEL 5/8/2021
LINK DELLA REGIONE MARCHE CON TUTTA LA NORMATIVA
IL BANDO E' STATO PROROGATO AL 15.12.2021
SINTESI DELLA NORMATIVA
NORMATIVA | Decreto nr, 163 del 30.7.2021 |
SCADENZA | Mercoledi 15.12.2021 ore 9.00 - E' UN CLICK DAY |
FONDI STANZIATI | 3mln |
BENEFICIARI | Piccole, medie e grandi imprese |
CODICI ATECO AMMESSI (Art.4) |
B - Estrazione di minerali da cave e miniere C - Attività manifatturiere D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F - costruzioni G - commercio all'ingrosso e al dettaglio H - Trasporto e magazzinaggio I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione M – Solo codice ateco 71.12.20 |
SETTORI ESCLUSI | Art.4 |
L'IMPRESA DEVE ESSERE ATTIVA DA ALMENO DUE ANNI |
Art.5, let. d |
DE MINIMIS |
Il limite del de minimis è di € 200mila nel triennio Allegato 1 - Modulo domanda ...di rispettare quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE 1407/2013 “aiuti de minimis” in materia di cumulo delle agevolazioni (nota 6)
(nota 6) L’art. 5 del Regolamento UE n. 1407/2013 “aiuti de minimis” stabilisce che gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (15) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO |
Micro e piccole impresa: 60% Media impresa: 50% Grande impresa: 40% |
CONTRIBUTO MASSIMO | € 200mila |
INVESTIMENTO MINIMO | € 30mila |
REGOLE DI CUMULO (art. 6) |
Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste (Nota 3)
(Nota 3) Si precisa che il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni fiscali non qualificabili come aiuti di stato, con particolare riferimento a quelle in ultimo modificate dalla L. n. 178/2021; si sottolinea, in tal caso, di osservare quanto specificato in tema di cumulo con altri incentivi, laddove è stabilito che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
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IMPRESA IN DIFFICOLTA' | Non deve risultare impresa in difficoltà al 31.12.2019 (Art.5 let. E) |
CRITERI DI AMMISSIBILITA' AL PROGETTO (Art.10) |
a) Progetto innovativo: progetto che si avvale di nuove tecnologie per l’efficientamento dei processi produttivi e l’utilizzo di energie rinnovabili (*) b) Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del d.lgs. 102/2014 o certificazione ISO 50001. c) Autoconsumo di energia rinnovabile anche sotto forma di Comunità Energetica. d) Applicazione di sistemi di accumulo (il criterio potrà non essere rispettato se il beneficiario dimostra un livello di autoconsumo superiore al 90%); e) Applicazione di sistemi di gestione e di monitoraggio dell’energia; f) Raggiungimento di un target minimo di risparmio energetico espresso in energia primaria risparmiata per euro investito. (*) Ci dovrebbe essere un errore nel bando |
INTERVENTI AMMISSIBILI (art.7) |
A) l’efficientamento energetico del processo produttivo (innovazione di processo – sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) che prevedono l’applicazione di nuove tecnologie – interventi innovativi volti a ridurre gli sprechi di energia; B) l’installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica e/o elettrica all’interno dell’unità produttiva e/o nell’ambito della comunità energetica; Al fine di garantire % elevate di autoconsumo, il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del beneficiario (riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali). Non sono ammessi interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile realizzati su coperture di amianto senza rifacimento della copertura; C) l’utilizzo di sistemi per l’autoconsumo di energie rinnovabili (comprese la condivisione dell’energia rinnovabile prodotta nell’ambito della comunità energetica, sistemi di accumulo anche a supporto di impianti già esistenti e applicazione di sistemi integrati di produzione e consumo di energia rinnovabile che prevedano anche l’abbinamento con sistemi di ricarica delle auto elettriche oltre alla riconversione del parco mezzi aziendale in mezzi elettrici); D) l’applicazione di tecnologie che producono e consentono di stoccare l’idrogeno verde e il suo utilizzo; E) installazione di impianti di cogenerazione - trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione; F) installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia; G) interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità (Es. ups rotanti) di adeguata potenza, atti a garantire la regolare alimentazione degli impianti al verificarsi di interruzioni o variazioni temporanee (transitorie); sono ammessi anche interventi di rifasamento e comunque, installazione di sistemi per la stabilizzazione della tensione (power quality). Interventi obbligatori B), C) e F) |
TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO (art. 14) | 12 mesi dal decreto di concessione |
SONO AMMESSE LE SPESE GIA' SOSTENUTE |
8) Spese ammissibili Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA anche già sostenute prima della presentazione della domanda, purché l’intervento non sia completato prima della presentazione della stessa: |
DECORRENZA AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (Faq) | Dopo la diagnosi energetica che deve avere data successiva al 31.12.2018 |
DIAGNOSI ENERGETICA o CERTIFICAZIONE ISO 5001 | Condizione per la presentazione della domanda è il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ISO 50001 |
RISPARMIO ENERGETICO MINIMO (art. 7) |
1,00 kwh per euro investito (per i consumi elettrici) 1,50 kwh per euro investito (per quanto riguarda i combustibili) |
REQUISITI ECONOMICO, FINANZIARI E PATRIMONIALI | Devono essere rispettati determinati parametri; con il decreto dell' 11.11.2021 sono stati modificati per andare incontro alle richieste delle aziende. |
SPESE AMMISSIBILI (art. 8) |
a) Spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione al programma di investimento, come spese funzionali sono ammesse anche le spese relative alla sostituzione delle coperture in amianto. b) Spese tecniche, nel limite del 10% delle spese ammissibili di cui al precedente punto a). c) Spese per la riconversione dei mezzi aziendali nel limite del 20% delle spese ammissibili di cui al precedente punto a). |
I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA | |
SPESE ESCLUSE | Art. 9 |
DURC in regola alla data della domanda |
Nel modulo della domanda è prevista la seguente dichiarazione: “..di operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali; Se il soggetto richiedente non ha sede legale in Italia ma in altro Stato dell’UE, alla domanda va allegata la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.”. |
CRITERI DI VALUTAZIONE (Art.11) |
Essendo un Click Day non ci sarà una graduatoria, sono ammesse solo le domande con punteggio maggiore di 9 |
ANTICIPAZIONE | E' possibile richiedere l'anticipazione de 40% (Art.13) |
IL CONTRIBUTO E' TASSATO | |
TERMINI PER L'ISTRUTTORIA (art. 15) |
Istruttoria di ammissibilità e valutazione amministrativa e tecnica, sarà svolta da un gruppo istruttore coordinato dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di saldo.
...A seguito delle valutazioni soprarichiamate le domande verranno distinte in “potenzialmente ammissibili all’agevolazione” o “non ammissibili”. L’esito delle valutazioni verrà approvato con specifico Decreto del dirigente della P.F competente, entro 30 gg. dalla data del verbale della seduta di valutazione, previo adempimento a quanto previsto dall’art. 10 bis della Legge 241/90 per quanto riguarda le domande con esito istruttorio non ammissibile. Le comunicazioni relative all’art. 10 bis sospendono i termini per l’adozione del decreto soprarichiamato. |
POSSONO ESSERE RICHIESTE INTEGRAZIONI (Art. 15) | Procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. beneficiario chiarimenti e documentazione integrativa. La richiesta sospende i termini del Ai fini della istruttoria e della valutazione delle domande il RUP può richiedere al |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Dott.ssa Katiuscia Grassi – Tel. 071.8063935 – E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |