24/03/2022 - Invitalia - Nuove imprese a tasso zero - Domande a partire dal 24 Marzo 2022

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO


INDICE

  1. Link utili
  2. Link Mise con tutta la normativa
  3. Link Invitalia
  4. Dal 24 marzo 2022 riapre lo sportello
  5. Circolare direttoriale 8 aprile 2021 n.117378
  6. Sintesi della normativa

APPROFONDIMENTI

  1. Soggetti beneficiari
  2. Imprese costituite da non più di 60 mesi dalla presentazione delle domande
  3. Giovani di età inferiore a 35 anni e donne senza limiti di età
  4. Possono presentare domanda anche le persone fisiche che intendono costituire una impresa
  5. Iniziative ammesse: produzione, servizi, commercio e turismo (esclusa agricoltura)
  6. Imprese costituite da non più di 36 mesi investimento massimo euro 1,5mln e avvio successivo alla presentazione della domanda
  7. Imprese costituite da più di 36 mesi investimento massimo euro 3mln avvio successivo alla presentazione delle domande
  8. Ultimazione investimento: entro 24 mesi dalla concessione
  9. Spese ammissibili: imprese costituite da non più di 36 mesi
  10. Ammessi sono beni nuovi di fabbrica
  11. Vincolo acquisto mezzi di trasporto
  12. Forma e misura del contributo
  13. Modalità di presentazione delle domande
  14. Esaminate in ordine cronologico di presentazione
  15. Istruttoria delle domande
  16. Punteggio aggiuntivo per i progetti innovativi
  17. Tabella punteggi

 


LINK UTILI

 

LINK INVITALIA CON TUTTA LA NORMATIVA

 

LINK DEL MISE 

  


DAL 24 MARZO 2022 RIAPRE LO SPORTELLO  (Comunicato MISE del 17.3.2022)

 

Incentivi per nuove imprese: 150 milioni per giovani e donne

Giovedì, 17 Marzo 2022

Giorgetti, “Mise agevola progetti innovativi”. Domande a partire dal 24 marzo

Dal 24 marzo, alle ore 12, riapre lo sportello per la presentazione delle domande di giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

E’ quanto prevede il decreto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico che rifinanzia, con 150 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2022, la misura “Oltre Nuove imprese a tasso zero” che punta a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

L’agevolazione potrà essere richiesta da imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Con le risorse già stanziate dalla legge di bilancio, il Ministero dello sviluppo economico punta a sostenere le competenze e la creatività di giovani e donne che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali e realizzare progetti innovativi”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti che ha già stabilito di finanziare ulteriormente la linea di intervento dedicata nella misura “Oltre Nuove imprese a tasso zero” al sostegno dell’imprenditoria femminile con 100 milioni di euro del PNRR.

Per maggiori informazioni


 

SINTESI DELLA NORMATIVA

 

Imprenditorialità giovanile (< 35 anni) e femminile (di qualsiasi età).

Attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell’8 luglio 2015, n. 140 volta a sostenere nuova imprenditorialità (autoimprenditorialità), in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente (numero dei soci e quote> del 50%) partecipazione giovanile (< 35 anni) o femminile (di tutte le età). 

CIRCOLARE DELLO STUDIO

Premessa : questa agevolazione è operativa dal 2016 ed in passato è stata molto selettiva. In Italia sono state presentate 3.550 domande e ne sono state finanziate 582 (pari al 16,3%). Nelle Marche le domande presentate sono state 39, finanziate nr. 3 (il 7,7%).

Domande a partire del 19 maggio 2021, verranno esaminate in ordine cronologico.

Ambito: Intero territorio nazionale

Sono ammesse  le società costituite da non oltre 60 mesi (5 anni)

Possono presentare le richieste anche le persone fisiche che hanno intenzione di costituire una società

La compagine sociale deve essere composta, per oltre la meta numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani tra i 19 ed i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

Sono ammesse solo domande a preventivo

Investimento massimo:

€ 1.500.000,00 per le imprese costituite da non più di 36 mesi;

€ 3.000.000,00 per le imprese costituite da più di 36 mesi.

I programmi devono essere ultimati entro 24 mesi.

Spese ammesse per le imprese costituite da non oltre 36 mesi:

a) opere murarie e assimilate (nel limite del 30% dell’investimento ammissibile),

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica

c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione

d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;

e) consulenze specialistiche (nel limite del 5% dell’investimento complessivo);

f) oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento

Spese ammesse per le imprese costituite da oltre 36 mesi

a) l’acquisto dell’immobile sede dell’attività (sole per le imprese operanti nel settore turistico e nel limite del 40% dell’investimento complessivo);

b) opere murarie e assimilate (nel limite del 30% dell’investimento complessivo),

c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica (il leasing non è ammesso),

d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi

Agevolazione per le imprese costituite da non oltre 36 mesi (non è in de minimis)

- Finanziamento agevolato ad un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni;

- Un contributo a fondo perduto

Per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibili, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20% delle spese per macchinari, impianti, programmi informativi e brevetti.

In aggiunta è previsto un servizio di tutoraggio che è comunque in de minimis (7.4)  (da € 5.000,00 ad € 10.000,00)

Agevolazione per le imprese costituite da oltre 36 mesi

- Finanziamento agevolato ad un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni;

- Un contributo a fondo perduto.

Per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15% delle spese per macchinari, impianti, programmi informatici e brevetti. 

Sono previsti dei criteri di valutazione, saranno ammesse le domande che otterranno il punteggio minimo previsto dal bando.


CIRCOLARE DIRETTORIALE  8 APRILE 2021, N. 117378

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Circolare 08 aprile 2021, n. 117378


Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020 che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell’8 luglio 2015, n. 140 volta a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.
Ai soggetti interessati
All’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A.

1. Premessa

1.1. La misura di sostegno all’autoimprenditorialità, di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto-legislativo n.185/2000 (Nuove imprese a tasso zero), è stata sino ad ora disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 luglio 2015.

1.2. L’articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha previsto una profonda revisione della misura agevolativa in questione, prevedendo, da un lato, modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al citato Titolo I, Capo 0I, del decreto-legislativo n. 185/2000 (articolo 29, comma 1 del Decreto Crescita), e, dall’altro, l’introduzione di ulteriori semplificazioni mediante l’adozione (articolo 29, comma 2 del Decreto Crescita) di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale definire nuove modalità di attuazione dell’intervento.

1.3. L’articolo 1, comma 90, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022”, ha inoltre previsto che i contributi concessi agli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto-legislativo n. 185/2000, possono essere integrati con una quota di finanziamento a fondo perduto in misura non superiore al 20 (venti) per cento delle spese ammissibili, fermo restando che la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 (novanta) per cento delle spese ammissibili. La citata lettera d) ha inoltre previsto che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa essere
aggiornata la disciplina di attuazione dell’intervento agevolativo di cui all’articolo 29, comma 2, Decreto Crescita.

1.4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 e dell’articolo 1, comma 90, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata quindi definita la nuova disciplina attuativa della misura, in un’ottica di maggiore efficacia dell’intervento, e prevista la concessione di un contributo a fondo perduto nei limiti di cui alla precitata lettera d) dell’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.5. L’articolo 7 del sopra citato decreto del 4 dicembre 2020 ha demandato ad un successivo provvedimento la definizione di ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

1.6. La presente circolare è, quindi, finalizzata a definire modalità, forme e termini di presentazione delle domande e a fornire specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese, alle soglie e ai punteggi ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

2. Definizioni


a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;
c) “Decreto”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 2021, n. 21, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell’articolo 1, comma 90, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale è stata fornita la nuova disciplina attuativa della misura, in un’ottica di maggiore efficacia dell’intervento;
d) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni;
e) “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
f) “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
g) “Prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

3. Risorse finanziarie disponibili

3.1. La concessione delle agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato prevista dal Decreto è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 e di quanto previsto dall’articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

3.2. La concessione delle agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto prevista dal Decreto è disposta a valere sulle risorse individuate dall’articolo 1, comma 90, della Legge n. 160/2019, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

3.3. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Decreto. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresì, destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata.

4. Soggetti beneficiari. 

IMPRESE  COSTITUITE DA NON PIU' DI 60 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 35 ANNI E DONNE (senza limiti di età)

POSSONO PRESENTARE DOMANDA ANCHE LE PERSONE FISICHE CHE INTENDONO COSTIUIRE UNA IMPRESA

4.1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 4.4 e 4.5, le imprese:
a) costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;  
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al Regolamento GBER;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, . 

4.2. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese di cui al punto 4.1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto 4;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse
dal Ministero;
e) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f) non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4.3. Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, nella medesima configurazione approvata in fase di valutazione, secondo quanto previsto dal punto 9.12 e seguenti, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

4.4. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.2 deve essere dimostrato dai soggetti
richiedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche, nei termini previsti dal precedente punto 4.3, fatti salvi i requisiti soggettivi di cui al precedente punto 4.1, lettera d) che devono essere dimostrati alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4.5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto, le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del Codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

4.6. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le iniziative riconducibili ai settori:
a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;  L'AGRICOLTURA NON E' AMMESSA
b) carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

4.7. Le agevolazioni di cui al Decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

5. Iniziative ammissibili

INIZIATIVE AMMESSE: PRODUZIONE, SERVIZI, COMMERCIO E TURISMO (esclusa l'agricoltura)

5.1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei seguenti settori:
a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU' DI 36 MESI: INVESTIMENTO MASSIMO € 1.500.000,00; AVVIO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.2. Per le imprese costituite da non più di 36 (trentasei) mesi di cui al Capo II del Decreto, sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. Tali programmi devono:
a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti ai costi iniziali di gestione di cui al punto 6.3, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi del punto 4.3. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.

IMPRESE COSTITUITE DA PIU' DI 36 MESI: INVESTIMENTO MASSIMO EURO 3.000.000,00; AVVIO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.3. Per le imprese costituite da più di 36 (trentasei) mesi di cui al Capo III del Decreto, sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo. Tali programmi devono:
a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI: ENTRO 24 MESI DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

5.4. I programmi di investimento devono essere ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 10.1. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Nell’ambito delle attività di verifica previste al punto 12, il Soggetto gestore procederà ad accertare l’organicità e la funzionalità del programma di investimenti nonché il regolare avvio dell’attività. Resta ferma la possibilità per il Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 (sei) mesi per i programmi di cui al punto 5.2 e a 12 (dodici) mesi per i programmi di cui al punto 5.3, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall’impresa beneficiaria al Soggetto gestore prima della data di ultimazione indicata nel contratto di finanziamento. Il Soggetto gestore, valutata la richiesta, comunica l’accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate.

5.5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

6. Spese ammissibili

SPESE AMMISSIBILI: IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU DI 36 MESI

AMMESSI SOLO I BENI NUOVI DI FABBRICA


6.1. In riferimento ai programmi di investimento di cui al punto 5.2, sono ammissibili, per un importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA, le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche ai sensi del punto 4.3. Dette spese riguardano:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
e) consulenze specialistiche;
f) oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 10.1 e, limitatamente alle imprese di cui al punto 4.3, oneri connessi alla costituzione della società.

6.2. Con riferimento alle spese di cui al punto 6.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
a) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 6.1, lettera a), sono ammissibili nel limite del 30 (trenta) per cento dell’investimento ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all’immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all’acquisto di immobili;
b) nell’ambito delle spese di cui al punto 6.1, lettera b) rientrano anche, indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;
c) nell’ambito delle spese di cui al punto 6.1, lettera c), rientrano nei servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) a titoli di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di data-base, a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali all’attività proposta;
d) le spese inerenti all’acquisto di brevetti o delle relative licenze di uso, di cui al punto 6.1, lettera d), sono agevolabili a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali all’avvio delle attività. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo;
e) le spese inerenti alle consulenze specialistiche, di cui al punto 6.1, lettera e), sono agevolabili nel limite del 5 (cinque) per cento dell’investimento complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali all’avvio delle attività.

6.3. Nei limiti del 20 (venti) per cento delle spese di investimento di cui al punto 6.1 ritenute agevolabili dal Soggetto gestore è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesso alle seguenti tipologie di spesa, sostenute dall’impresa a partire dalla data di presentazione della domanda, per le società già costituite a tale data, o dalla data di costituzione nel caso di società da costituire, e fino alla data di ultimazione del programma di investimento:
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi, diversi da quelli già compresi nelle spese di cui al punto 6.1, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, ivi compresi quelli di hosting e di housing;
c) godimento di beni di terzi, comprendenti le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d’impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d’impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa. I CANONI DI LESING RIENTRANO NEL CAPITALE CIRCOLANTE

IMPRESE COSTITUITE DA PIU' DI 36 MESI: SPESE AMMESSE

6.4. In riferimento ai programmi di investimento di cui al punto 5.3, sono ammissibili, per un importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA, le spese relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessari alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo quanto previsto al punto 9.13. Dette spese riguardano:
a) l’acquisto dell’immobile sede dell’attività;
b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento;
c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

LIMITI ALLE SPESE

6.5. Con riferimento alle spese di cui al punto 6.4 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
a) l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, di cui al punto 6.4 lettera a) è agevolabile limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e nel limite massimo del 40 (quaranta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 6.4, lettera b), sono ammissibili nel limite del 30 (trenta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
c) le spese di cui al punto 6.4, lettera d), sono ammissibili a condizione che
i. siano ammortizzabili;
ii. siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
iii. figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 (tre) anni.


6.6. Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle
normative contabili e fiscali di riferimento e pagate tramite un conto corrente bancario intestato
all’impresa beneficiaria dedicato, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di investimenti. Le spese devono, inoltre, essere riferite a beni o servizi:
a) utilizzati esclusivamente dall’impresa proponente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove nell’ambito del territorio nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa proponente e/o ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati ovvero destinati ad attività di sharing economy; BENI NON PRESENTI NELL'UNITA' LOCALE

I BENI DEVONO ESSERE ACQUISTATI DA SOGGETTI TERZI
b) acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare, l’impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 8.5 si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 (venticinque) per cento, da medesimi altri soggetti.

6.7. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse.

VINCOLO PER L'AQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO

6.8. Con riferimento alle spese di cui al punto 6.1 lett. b) e al punto 6.4 lett. c), sono ammesse le spese relative all’acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all’erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa agevolato. La valutazione sulla necessità dell’automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi.

6.9. Le spese sono ammesse al netto dell’IVA e di eventuali oneri previdenziali e assistenziali. L’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

6.10. Oltre alle condizioni stabilite dalla presente circolare, ulteriori limitazioni all’ammissibilità delle spese possono verificarsi nel caso di utilizzo di risorse provenienti dalla programmazione nazionale e comunitaria nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2008, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

6.11. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui ai punti 6.1, 6.3 e 6.4 debbono essere, in sede di domanda di agevolazione, analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare.

7. Forma e misura dell’aiuto

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU' DI 36 MESI

7.1. Per le imprese costituite da non più di 36 (trentasei) mesi di cui al Capo II del Decreto che realizzano i programmi di cui al punto 5.2 è concesso, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento GBER, un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni e un contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore al 90 (novanta) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20 (venti) per cento delle sole spese di cui al punto 6.1, lettere b), c) e d). Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limiti di intensità previsti dal predetto articolo 22 del Regolamento GBER, l’importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto. In ogni caso la parte concessa nella forma di finanziamento agevolato deve essere pari ad almeno il 50% delle agevolazioni complessivamente concesse.

7.2. In aggiunta alle agevolazioni di cui al punto 7.1 sono erogati a tutte le imprese beneficiarie anche servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

7.3. I servizi di cui al punto 7.2 sono erogati a tutte le imprese beneficiarie dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, al marketing, all’organizzazione e risorse umane.

7.4. Il valore dei servizi di cui al punto 7.3 è pari, per singola impresa beneficiaria, a:
a) euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00;
b) euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE COSTITUITE DA PIU' DI 36 MESI

7.5. Per le imprese costituite da più di 36 mesi di cui al Capo III del Decreto che realizzano i programmi di cui al punto 5.3 è concesso, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento GBER, un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni e un contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore al 90 (novanta) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15 (quindici) per cento delle sole spese di cui al punto 6.4, lettere c) e d). Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limiti previsti dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER, l’importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.

7.6. I finanziamenti agevolati di cui al punto 7.1 e 7.5 sono rimborsati, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 6 mesi a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella dall’erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso dell’agevolazione e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento di cui al punto 10.1 o dall’atto di proroga eventualmente concessa secondo quanto previsto dal punto 5.4, ovvero dalla data di conclusione dell’iter di verifica di cui al punto 12 nel caso in cui a seguito delle predette verifiche non siano dovuti ulteriori accrediti di agevolazione. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.

7.7. I finanziamenti di cui al punto 7.1 e 7.5 di importo:
a) non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede
dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

7.8. Il contributo a fondo perduto di cui ai punti 7.1 e 7.5 è concesso nei limiti delle risorse disponibili, come individuate al punto 3.2. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.

7.9. Il Soggetto gestore rende disponibile sul sito internet di cui al punto 8.5 un modello di calcolo per la simulazione delle agevolazioni concedibili in funzione delle caratteristiche dell’impresa richiedente e dell’ubicazione dell’investimento proposto.

8. Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

ESAMINATE IN ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE

8.1. Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

8.2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione richiamata al punto 8.5, possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno 19 maggio 2021.

8.3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal Soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Soggetto gestore e in quello del Ministero, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8.4. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese, condizionatamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Per le domande di agevolazione che, nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi del punto 8.3, non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, il Soggetto gestore provvede a comunicare alla società proponente la sospensione della procedura di valutazione.

8.5. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, nel rispetto delle fasi di istruttoria descritte al punto 9; tali schemi saranno resi disponibili dal Soggetto gestore, in un’apposita sezione del sito precitato, con congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante o, nel caso previsto al punto 4.3, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda e devono essere corredate del piano di impresa di cui al punto 8.6 e della documentazione di cui al punto 8.7, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista al punto 8.7 nel caso di società costituenda. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate dal presente punto non saranno prese in esame.

8.6. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 8.5 secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
a) dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
b) descrizione dell’attività proposta e gli elementi utili a determinare il costo del programma, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l’idoneità della sede individuata;
c) descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante, come definito al punto 6.3 per le sole iniziative di cui al punto 5.2;
d) analisi del mercato e relative strategie;
e) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
f) aspetti economico-finanziari.

8.7. Fatto salvo quanto previsto al punto 8.8, congiuntamente alla domanda di agevolazione e al piano d’impresa, devono essere trasmessi:
a) atto costitutivo e statuto della società;
b) attestazione, resa mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 8.5, relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e, qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai dati necessari ai fini delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di documentazione antimafia. Qualora tali dichiarazioni siano rese da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve, altresì, essere allegata la procura speciale.

8.8. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la documentazione di cui al punto 8.7 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 8.5, entro i termini indicati nella comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni di cui all’articolo 8 comma 6 del decreto.

8.9. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico. Pertanto, la data di presentazione della domanda di agevolazione coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico. Il soggetto proponente è tenuto a comunicare al Soggetto gestore tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni di cui al punto 16.

8.10. Il Soggetto gestore provvede a comunicare, con avviso pubblicato sul sito di cui al punto 8.5, l’eventuale anticipato esaurimento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto di cui al punto 3.2 nonché le sopravvenute disponibilità di nuove risorse a tal fine utilizzabili.

9. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

9.1. Le domande di agevolazione, corredate dal piano di impresa e dalla documentazione richiamata al punto 8.5, sono valutate dal Soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione.

9.2. L’iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 9.3 e l’esame di merito, regolato dal successivo punto 9.4.

9.3. La verifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di
quanto disposto al punto 4 e al punto 5 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d’impresa.

9.4. L’esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad
approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale;
b) coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale;
c) coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento.
In allegato n. 1, è riportata l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d’impresa, nonché delle soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER I PROGETTI INNOVATIVI

9.5. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l’accesso alle agevolazioni è previsto
un punteggio aggiuntivo in favore dei programmi di investimento che prevedono l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale.

9.6. La valutazione di cui al punto 9.2 è effettuata dal Soggetto gestore sulla base delle informazioni rese nel modulo di domanda e del colloquio con i proponenti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione o di completamento della stessa ai sensi del punto 8.9.

9.7. Nel caso in cui le verifiche di cui al punto 9.2 si concludano con esito negativo, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

9.8. Nel caso in cui le verifiche di cui al punto 9.2 si concludano con esito positivo, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione in cui provvede a richiedere al soggetto proponente la documentazione necessaria a svolgere l’ulteriore colloquio di approfondimento di cui al successivo punto 9.9. Il soggetto proponente deve trasmettere, pena la decadenza della domanda e senza possibilità di proroga, la predetta documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

9.9. Il Soggetto gestore, sulla base di un ulteriore colloquio di approfondimento con il soggetto proponente, procede, sulla base dei criteri indicati in allegato I, a:
a) verificare la sostenibilità dell’iniziativa proposta e gli aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto alla luce della natura e dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili;
b) determinare, sulla base degli elementi forniti nell’ambito del modulo di domanda e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Soggetto gestore, il costo del programma ammissibile, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l’idoneità della sede individuata. La valutazione della congruità delle spese è condotta, attraverso l’analisi della documentazione di spesa, nell’ambito delle attività di cui al punto 12.1;
c) valutare, limitatamente ai programmi di investimento di cui al punto 5.2, la compatibilità con il programma di investimento proposto e con l’attività d’impresa delle esigenze di liquidità connesse ai costi iniziali di gestione eventualmente richiesti alle agevolazioni. Il Soggetto gestore provvede, laddove necessario, a rideterminare l’ammontare delle spese ammissibili e a ricalcolare l’importo dell’agevolazione concedibile;
d) espletare le necessarie verifiche tecniche per i programmi che prevedono la realizzazione di opere murarie e assimilate di importo superiore a euro 150.000,00, nonché per i programmi di investimento di cui al punto 5.3 che prevedono l’acquisto della sede operativa. Il Soggetto gestore può comunque attivare verifiche tecniche anche su altre specifiche voci del programma di investimento.

9.10. All’esito delle verifiche di cui al punto 9.9, da espletare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione delle attività di cui al punto 9.2 o dalla data di completamento della documentazione, il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda. Ai fini dell’adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla registrazione e alle verifiche dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento. Entro 10 (dieci) giorni dalla predetta adozione, il Soggetto gestore ne dà comunicazione al soggetto proponente.

9.11. In caso di ammissione alle agevolazioni, con la medesima comunicazione di cui al punto 9.10, il Soggetto gestore provvede a richiedere al soggetto proponente:
a) la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 10.1, ivi compresa, per le società di cui al punto 4.3, la documentazione di cui al punto 8.7;
b) la documentazione attestante la disponibilità dell’immobile oggetto del programma di investimenti agevolato e la rispondenza del medesimo agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, fatta salva la diversa tempistica prevista per le imprese di cui al punto 4.2, lettera a).

9.12. Il soggetto proponente, pena la decadenza della domanda di agevolazione, deve trasmettere al Soggetto gestore la documentazione di cui al punto 9.11 entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 9.10.

9.13. Fermi restando i termini stabiliti al punto 9.12, in ogni fase dell’iter agevolativo il Soggetto gestore può richiedere al soggetto proponente i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

10. Concessione delle agevolazioni


10.1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l’impresa beneficiaria da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 9.11.

10.2. Il contratto di finanziamento:
a) individua le caratteristiche del progetto finanziato, riporta le spese ammesse, nonché, limitatamente alle iniziative di cui al punto 5.2, gli importi riconosciuti connessi alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 6.3;
b) individua la forma e l’ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate, sulla base della verifica di cui al punto 9.9, rispetto a quelle esposte in domanda dal soggetto beneficiario;
c) regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa, di erogazione delle agevolazioni e di fruizione dei servizi di tutoraggio;
d) sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario, anche connessi al mantenimento dei beni, nonché gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca.

11. Erogazione delle agevolazioni


11.1. L’erogazione delle agevolazioni di cui ai punti 7.1 e 7.7 avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10 (dieci) percento dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.

11.2. Contestualmente alla richiesta di erogazione di cui al punto 11.1, le imprese beneficiarie di cui al punto 5.2 richiedono altresì la proporzionale erogazione delle agevolazioni connesse alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nell’ambito del contratto di finanziamento di cui al punto 10.1.

11.3. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria avviene utilizzando le modalità indicate ai successivi punti 11.3.1 (Fatture quietanzate o non quietanzate) e 11.3.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI), che risultano essere alternative e la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma. Tale scelta è rimandata al II SAL in caso di acquisizione di ipoteca sull’immobile.

11.3.1. Fatture quietanzate o non quietanzate
La rendicontazione di stati di avanzamento lavori, relativamente alle spese di cui ai punti 6.1 e 6.4, avviene mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate); nei limiti del 20 (venti) per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30 (trenta) per cento per i SAL successivi al primo, i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati. I titoli di spesa devono riportare, nell’oggetto o nel campo note, l’indicazione del codice CUP (Codice Unico progetto) o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Nuove imprese a Tasso Zero”.
Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione al Soggetto gestore. Qualora il Soggetto gestore accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all’intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l’acquisizione di diversa prova documentale.
Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall’erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell’ambito dei successivi stati di avanzamento.
Al Soggetto gestore è in ogni caso riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori, e in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario.
Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l’erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l’avvenuto pagamento.
Il soggetto beneficiario che opta per la modalità di erogazione di cui al presente punto può richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 8.5 e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia richiesto e ottenuto l’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, il primo stato di avanzamento lavori dovrà contenere titoli di spesa quietanzati di importo almeno pari all’anticipazione stessa.

11.3.2. Conto vincolato/Convenzione ABI
Le agevolazioni, riferite alle spese di cui ai punti 6.1 e 6.4, sono erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate attraverso l’utilizzo di uno specifico contratto di conto corrente, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI). Resta fermo che l’erogazione della quota di agevolazioni connessa alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 6.3 è effettuata direttamente dal Soggetto gestore in favore del soggetto beneficiario sul conte corrente ordinario dedicato.

11.4. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 8.5, nel rispetto dei seguenti termini:
a) l’anticipazione di cui al punto 11.3.1, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 10.1 e comunque entro 6 (sei) mesi dalla data suddetta;
b) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, entro i termini previsti dal contratto di finanziamento tenuto conto della durata del programma d’investimento e comunque entro 30 (trenta) mesi dalla stipula del medesimo contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi di quanto previsto al punto 5.4, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.

11.5. Nel caso di anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla
fideiussione di cui al punto 11.3.1, dovrà essere corredata della documentazione attestante l’effettiva esistenza dell’impresa, nonché, mediante autocertificazione, l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. L’anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria di cui al punto 11.3.1 è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata.

11.6. Nel caso di erogazione per stati di avanzamento lavori, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione di spesa cui al punto 11.3.1 e quella richiamata nello schema di cui al punto 11.4 e nel contratto di finanziamento di cui al punto 10.1. Il soggetto beneficiario deve altresì fornire prova dell’effettiva esistenza dell’impresa, della disponibilità dei locali idonei allo svolgimento dell’attività d’impresa e del regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato ovvero la loro avvenuta richiesta, laddove gli stessi non siano stati ancora rilasciati. Resta ferma la facoltà del Soggetto gestore di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza. L’erogazione degli stati di avanzamento lavori è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.

11.7. In aggiunta alla documentazione di cui al punto 11.6, le imprese beneficiarie di cui al punto 5.2 e le imprese di cui al punto 4.2, lettera a), unitamente alla richiesta di erogazione del primo SAL, trasmettono al Soggetto gestore:
a) la documentazione attestante la disponibilità dei locali idonei all’attività d’impresa;
b) la documentazione attestante la rispondenza dell’immobile agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso.

11.8. L’erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un’unica soluzione, è subordinata all’esito delle verifiche della documentazione di cui al punto 11.6 e del sopralluogo di cui al punto 12. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro il termine previsto al successivo punto 12.4. Qualora l’impresa beneficiaria non trasmetta, in occasione della richiesta dell’erogazione del SAL a saldo, la documentazione non precedentemente prodotta attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività, l’erogazione del SAL a saldo sarà conseguentemente sospesa.

11.9. Contestualmente alle verifiche di cui al punto 11.8, il Soggetto gestore verifica altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del piano d’impresa, l’effettivo sostenimento da parte del soggetto beneficiario di spese riconducibili alle tipologie di cui al punto 6.3 per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel contratto di finanziamento di cui al punto 10.1. Il Soggetto gestore verifica, altresì, il permanere del rispetto del limite di cui al punto 6.3 e procede, ove necessario, alla rideterminazione dell’importo ammissibile alle agevolazioni.

11.10. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la tracciabilità del pagamento, anche attraverso l’indicazione nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento di pagamento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Nuove imprese a Tasso Zero”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

12.Sopralluogo di verifica e controlli periodici

12.1. Il Soggetto gestore, al fine di procedere all’erogazione del SAL a saldo, ovvero in un’unica soluzione, verifica la realizzazione, l’organicità e funzionalità del programma degli investimenti nonché il regolare avvio dell’attività mediante un sopralluogo da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa dell’impresa finanziata. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche con modalità da remoto e, laddove necessario, presso qualsiasi altra luogo ove risultino ubicati i beni agevolati. Il predetto sopralluogo, laddove ritenuto necessario dal Soggetto gestore, può altresì essere effettuato in relazione alle richieste di erogazione a SAL diverse da quelle indicate al precedente capoverso.

12.2. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni, tenuto conto delle variazioni autorizzate dal Soggetto gestore;
b) la regolarità dei libri contabili e fiscali;
c) la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del punto 11;
d) la conformità della documentazione di spesa presentata;
e) l’esistenza, la consistenza e la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli programmati;
f) l’installazione e il funzionamento del complesso degli impianti, consistente nella verifica degli allacciamenti, della loro idonea collocazione ai fini dell’entrata in produzione e dell’eventuale collaudo.
g) le condizioni per l’intervenuto regolare avvio dell’attività finanziata.

12.3. In caso di mancata presentazione del SAL a saldo, il sopralluogo di cui al punto 12.1 verrà comunque effettuato entro il termine fissato al punto 11.4, lettera b), con conseguente eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni.

12.4. Sulla base della verifica effettuata, il Soggetto gestore redige e trasmette all’impresa beneficiaria, entro 45 (quarantacinque) giorni dall’accertamento stesso, fatti salvi i maggiori termini connessi all’acquisizione di ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dall’impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, la relazione finale sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, il regolare funzionamento degli investimenti realizzati, l’avvenuto avvio dell’attività prevista, l’insussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale della società beneficiaria o da suo procuratore speciale, all’erogazione del SAL a saldo.

13. Revoca delle agevolazioni

13.1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale delle agevolazioni concesse e la restituzione di quelle già erogate nei seguenti casi:
a) qualora sia verificata l’assenza, di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti, come eventualmente prorogati dal Soggetto gestore e fatte salve cause di forza maggiore, ovvero qualora il programma di investimenti sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;
c) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti i beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento, senza la preventiva autorizzazione del Soggetto gestore;
d) il soggetto beneficiario delocalizzi l’attività produttiva oggetto del programma di investimento ammesso alle agevolazioni in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
e) il soggetto beneficiario cessi volontariamente ovvero alieni totalmente o parzialmente, o conceda in locazione o trasferisca all’estero l’attività dell’impresa agevolata, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
f) l’impresa beneficiaria sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
g) il soggetto beneficiario non adempia gli obblighi di cui al punto 14;
h) il soggetto beneficiario non rimborsi una rata del finanziamento agevolato concesso per oltre un anno;
i) qualora l’impresa beneficiaria a seguito dei controlli di cui al punto 11.11 risulti non operativa;
j) nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui ai punti 11.5, 11.6, 11.8, 11.11 e 12.3 della presente circolare, qualora, a giudizio del Soggetto gestore, ricorrano condizioni irreversibili o di particolare gravità;
18
k) nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 15 in tema di variazioni;
l) nel caso in cui l’impresa non adempia agli obblighi di cui al punto 14.2, lettera d);
m) negli altri casi di revoca totale previsti dal contratto di finanziamento.

13.2. Il Soggetto gestore dispone la revoca parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
a) il programma di investimento sia eseguito in misura parziale ma risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale nonché idoneo a garantire l’operatività dell’impresa;
b) nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui ai punti 11.5, 11.6, 11.8, 11.11 e 12.3 della presente circolare, qualora, a giudizio del Soggetto gestore, ricorrano condizioni di non particolare gravità;
c) negli altri casi di revoca parziale previsti dal contratto di finanziamento.

14.Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione

14.1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.

14.2. I soggetti beneficiari devono:
a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, eventualmente dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato, al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l’avvio del provvedimento di revoca delle agevolazioni;
c) nel caso in cui il programma sia cofinanziato con risorse dell’Unione europea a valere sui programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o degli altri Fondi SIE, adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all’utilizzo delle predette risorse, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero;
d) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125- quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della
nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all’1 percento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

15. Variazioni

15.1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie o variazioni della compagine societaria, nonché quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate. Fino alla predetta autorizzazione, l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

15.2. Ai fini dell’autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. È fatta salva la possibilità per il Soggetto gestore di richiedere al soggetto beneficiario integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all’espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni. Le verifiche di cui al presente punto sono concluse entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione completa. Entro il medesimo termine il Soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario gli esiti delle predette verifiche. Nel caso in cui tali verifiche si concludano con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.

15.3. Variazioni relative alla compagine societaria o dei soggetti indicati al 4.3 che determinino il venire meno del requisito di cui al punto 4.1, lettera d), intervenute dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei 3 (tre) anni successivi alla firma del contratto di finanziamento e comunque prima dell’avvenuta ultimazione dell’iniziativa, determinano la revoca delle agevolazioni concesse, fatte salve cause di forza maggiore adeguatamente motivate al Soggetto gestore.

16. Modalità di comunicazione e punti di contatto


16.1. Le comunicazioni tra Soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nella presente circolare.

16.2. Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite:
 portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it
 portale Invitalia: www.invitalia.it.

17. Disposizioni transitorie e finali

17.1. Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data indicata al punto 8.2.

17.2. Eventuali domande di agevolazione presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare e prima della data indicata al punto 8.2 non saranno prese
in considerazione dal Soggetto gestore.

17.3. Per le imprese che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla previgente disciplina e che, successivamente alla data indicata al punto 8.2, risultano destinatarie di una comunicazione di rigetto della domanda è fatta salva, in caso di presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data della predetta comunicazione di una nuova domanda di agevolazione, a valere sul Capo II del Decreto, riferita al medesimo programma di investimenti, la data di presentazione della prima domanda di agevolazione ai fini della decorrenza delle spese ammissibili.

17.4. Le domande di agevolazione presentate a valere sulla previgente normativa e che, alla data indicata al punto 8.2, non risultano ancora ammesse alle agevolazioni sono istruite nel rispetto della citata previgente normativa, fatta salva la rinuncia e la ripresentazione entro 6 mesi dalla predetta data di una nuova domanda di agevolazione, a valere sul Capo II del Decreto, riferita al medesimo programma di investimenti. La data di presentazione della prima domanda di agevolazione resta valida ai fini della decorrenza delle spese ammissibili. La predetta possibilità è applicabile altresì alle domande ammesse alla data di cui al punto 8.2 e per le quali non sia stato ancora sottoscritto il contratto di finanziamento.

17.5. Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’Allegato n. 2 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal Decreto e dalla presente circolare.

18. Elenco allegati


• Allegato n. 1: criteri di valutazione e punteggi assegnabili ai programmi di investimento.
• Allegato n. 2: elenco degli oneri informativi per le imprese.
IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Bronzino
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche


ALLEGATO N. 1
CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL PUNTO 9.4 INCIDENZA
Parametro A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e Punteggio CAPO CAPO III
gestionali richieste dall’attività imprenditoriale massimo II
A1 Capacità del Team Imprenditoriale di focalizzare l'idea imprenditoriale proposta, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dalla clientela target e di definire percorsi evolutivi in considerazione dell'attuale stato di avanzamento del progetto e delle dinamiche del contesto di riferimento 10 40% 25%
A2 Competenze gestionali ed organizzative del Team Imprenditoriale sulla base delle esperienze formative e lavorative maturate, in contesti omogenei o settori coerenti con l’iniziativa imprenditoriale proposta, ed eventuale presenza di figure tecniche e/o amministrative abilitanti per l’avvio dell’iniziativa 10
A3 Possesso - da parte del Team Imprenditoriale - delle competenze o abilità 10
tecniche necessarie al presidio dell'attività, verificato sulla base delle
esperienze formative, lavorative e/o attraverso la conoscenza e padronanza dei processi produttivi o di erogazione di servizi
Parametro B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed Punteggio CAPO CAPO III
organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale massimo II
B1 Valutazione della combinazione degli aspetti tecnico produttivi ed 10 30% 35%
organizzativi del progetto con gli elementi distintivi e caratterizzanti l’idea imprenditoriale, le aree organizzative presidiate dal Team Imprenditoriale e la ripartizione dei ruoli fra i singoli componenti dello stesso e le risorse coinvolte nelle attività operative
B2 Efficacia delle soluzioni tecniche e produttive proposte, dell’organizzazione e dell’articolazione dei processi con le scelte strategiche connesse alle modalità di fornitura, produzione, comunicazione e distribuzione dei prodotti / servizi e dei vincoli normativi e produttivi richiesti per l’avvio e la realizzazione dell’attività imprenditoriale 10
Parametro C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di Punteggio CAPO CAPO III
riferimento massimo II
C1 Valutazione della potenzialità (opportunità e minacce) del mercato di riferimento, la coerenza dell'offerta proposta rispetto al target di clienti individuato, le strategie di accesso al mercato (canali di accesso e strategie di distribuzione) e la metodologia condotta per la determinazione del fatturato 10 30% 40%
C2 Valutazione della sostenibilità del modello di business proposto rispetto alle strategie di ingresso e consolidamento nel mercato 10
C3 Valutazione della capacità del progetto di generare un vantaggio competitivo 10
per effetto di strategie distintive rispetto all'arena di mercato, alla
qualificazione e quantificazione dei risultati derivanti dal vantaggio stesso, alle modalità di difesa del vantaggio verso i concorrenti diretti ed indiretti
Ai fini dell’ammissibilità e del passaggio alla successiva fase di valutazione, il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro) deve essere pari o superiore a 5,00; il punteggio di valutazione complessivo (dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri ponderati rispetto all’incidenza) deve essere pari o superiore a 6,00.
Premialità:
- ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto si attribuisce un punteggio aggiuntivo di complessivi punti 1, distribuiti
proporzionalmente sul parametro B1 e B2, per imprese che introducono soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo e commerciale, qualora non sia raggiunto il relativo massimo punteggio
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL PUNTO 9.9 INCIDENZA
Parametro D) Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari Punteggio massimo CAPO II CAPO III
connessi all’iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della natura e dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili
D1 Attendibilità delle stime di quantificazione e crescita dei ricavi, dei costi e della loro proporzionalità rispetto al potenziale del mercato individuato 10 50% 50%
D2 Sostenibilità dei principali indicatori economico finanziari nell’anno a regime, anche in funzione della capacità restitutoria del finanziamento concesso 10
D3 Tipologia delle fonti finanziarie, in termini di adeguatezza e coerenza, necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario dell’iniziativa in considerazione del valore delle agevolazioni concedibili 10
Parametro E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del Punteggio massimo CAPO II CAPO III
programma ammissibile e idoneità della sede individuata
E1 Funzionalità e organicità delle spese di investimento e loro coerenza rispetto all'idea progettuale proposta ed al raggiungimento degli obiettivi strategici, organizzativi e tecnico produttivi, anche in relazione alla sede individuata 10 50% 50%
Ai fini dell’ammissibilità, il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro) deve essere pari o superiore a 5,00; il punteggio di valutazione complessivo (dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri ponderati rispetto all’incidenza) deve essere pari o superiore a 6,00.
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ALLEGATO N. 2
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE 4 DICEMBRE 2020 E
DALLA PRESENTE CIRCOLARE
ONERI INTRODOTTI1
1) Domanda di agevolazione
Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 7, Circolare dal punto 8.5 al punto 8.9
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X
Che cosa cambia per l’impresa
La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema disponibile in apposita sezione del sito del Soggetto gestore. Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, sono allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante:
1. la dimensione di impresa sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel
DM 18/04/2005 per la classificazione delle imprese come di piccola, media o grande dimensione;
2. il possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 4 e 5 del decreto ministeriale e di quanto previsto in Circolare ai punti 3 e 4;
b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale) in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, dell’informazione antimafia per i soggetti indicati all’art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
c) atto costitutivo e statuto;
d) piano d’impresa;
e) dichiarazione antiriciclaggio.
L’impresa è tenuta a comunicare tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
Qualora la domanda sia presentata in relazione ad una società costituenda, la domanda dovrà recare in allegato il piano di impresa, mentre gli ulteriori allegati sopra indicati dovranno essere trasmessi al Soggetto gestore entro i termini indicati nella comunicazione al soggetto beneficiario della delibera di ammissione.
1 Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2021, come specificati dalla Circolare. Trattandosi di un nuovo intervento, non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l’accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.
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2) Trasmissione di eventuali chiarimenti e integrazioni
Riferimento normativo interno Circolare punti 9.12,11.5,11.6,11.8
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X
Che cosa cambia per l’impresa
In ogni fase della procedura agevolativa il soggetto gestore può richiedere, per le valutazioni di propria competenza, integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta dal soggetto beneficiario, assegnando un termine di riscontro comunque non superiore a trenta giorni.
3) Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di finanziamento
Riferimento normativo interno Circolare punto 9.10
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X
Che cosa cambia per l’impresa
L’impresa è tenuta a trasmettere al Soggetto gestore, entro 45 giorni dal ricevimento della delibera di concessione delle agevolazioni, la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento.
La documentazione da trasmettere è indicata nella comunicazione con la quale il Soggetto gestore invia all’impresa la predetta delibera di ammissione.
4) Domanda di erogazione
Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 10, Circolare punto 11
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X
Che cosa cambia per l’impresa
La domanda di erogazione è trasmessa per via elettronica dall’impresa al Soggetto gestore utilizzando lo schema disponibile nell’apposita sezione del sito del Soggetto gestore unitamente alla documentazione di cui ai punti 11.5, 11.6 e 11.7 della Circolare.
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5) Comunicazione delle variazioni
Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 12, Circolare punto 15
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X
Che cosa cambia per l’impresa
L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie o variazioni della compagine societaria, nonché quelle afferenti al programma di investimento fornendo una documentata motivazione.
6) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli
Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 13, Circolare punto 14
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X
Che cosa cambia per l’impresa
Il soggetto beneficiario deve consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni ed è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.
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Tabella punteggi (è previsto un punteggio minimo)


RASSEGNA STAMPA 

Imprese a tasso zero: click day per incentivi a donne e giovani (www.pmi.it - 24.3.2022)