CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI BENI E
DELLE AREE CONTENENTI AMIANTO (ai sensi dell’art.56 legge n.221/2012)
RIFERIMENTO NORMATIVI: Art. 56 - Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Decreto attuativo del ministero dell’ambiente del 15 giugno 2016 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 15 giugno 206)
DATA PRESENTAZIONE DOMANDA: dal 16/11/2016 al 31/3/2017
L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
AMBITO TERRITORIALE: Intero territorio nazionale
FONDI STANZIATI: 17 mln
DECORRENZA DELLE SPESE: investimenti effettuati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (solo domande a consuntivo).
SOGGETTI BENEFICIARI: soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e dalle dimensioni aziendali
ATTIVITA AMMISSIBILI: non sono previste limitazioni
SPESE AMMISSIBILI - Interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive.
Non sono ammissibili a contributo dunque gli interventi di incapsulamento e confinamento.
Una faq ha chiarito che non è ammesso il rifacimento del tetto.
Gli interventi oggetto della richiesta di agevolazione devono essere conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo.
Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10%
delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun
progetto di bonifica unitariamente considerato.
SPESA MINIMA: € 20.000,00
SPESA MASSIMA: € 400.000,00
L'agevolazione è in DE MINIMIS
AGEVOLAZIONE: credito d'imposta del 50% da utilizzare in compensazione con il modello F24
MODALITA' DI UTILIZZO - Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal l° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica
NON E' TASSATO
DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
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ALCUNE FAQ
I proprietari di immobili possono presentare domanda di contributo?
I proprietari di immobili possono presentare domanda di contributo purché siano titolari dell’attività presente nell’immobile oggetto di richiesta di contributo, che produce reddito d’impresa. Può fare domanda anche chi non è proprietario dell’immobile (es. affittuario) se vi esercita la propria attività, previa dichiarazione del proprietario che autorizzi la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.
Le società immobiliari possono presentare domanda di contributo?
Le Società immobiliari possono presentare domanda di contributo a condizione che svolgano la propria attività nell' immobile oggetto di richiesta di contributo.
Se in un immobile sono presenti più attività è possibile presentare domanda di contributo e chi deve presentare la domanda? Può essere presentata una sola domanda di contributo da parte di una delle imprese presenti nell'edificio, sia che si tratti di un proprietario o di un affittuario, in accordo con tutte le altre imprese nelle forme consentite dalle norme vigenti. L'impresa che presenterà la domanda sarà individuata dal Ministero come unico beneficiario del contributo e pertanto tutta la documentazione di spesa relativa all'intervento dovrà essere intestata alla stessa.
Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili?
No, non sono finanziabili.