Agg. 5/11/2015
CIPAQ: nuovi termini per presentazione istanza
Modificati i termini di apertura per la presentazione delle istanze per l’accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, individuati per mero errore materiale nel decreto direttoriale 28 luglio 2014, in giorni festivi.
In base al decreto direttoriale 10 ottobre 2014, le domande di accesso al credito d’imposta possono essere presentate dalle imprese dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell’anno 2013 e dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell’anno 2014.
Per maggiori informazioni
Decreto 10 ottobre 2014 (pdf, 139 kb)
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Con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2014 sono state definite le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato, istituito dall’articolo 24 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 23 ottobre 2013.
Le istanze potranno essere presentate dalle imprese, in modalità telematica attraverso una specifica piattaforma informatica, a partire dal 15 settembre 2014 per le assunzioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012. Per le assunzioni effettuate nel corso del 2013, le istanze potranno essere presentate a partire dal 10 gennaio 2015.
Le risorse finanziarie effettivamente disponibili per la concessione del credito d’imposta, come comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono le seguenti:
per le assunzioni effettuate nell’anno 2012: 25.000.000 di euro
per le assunzioni effettuate nell’anno 2013: 59.000.484 di euro
per le assunzioni effettuate nell’anno 2014: 35.468.754 di euro
per le assunzioni effettuate nell’anno 2015: 35.489.489 di euro
Gli importi sopra indicati sono stati ridotti rispetto a quelli stanziati dal decreto legge n. 83/2012, per effetto dell’accantonamento effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014.
Per maggiori informazioni:
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Sistema CIPAQ: Credito d’imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati
A far data dal 15 settembre p.v. alle ore 9.00 sarà disponibile l’applicazione on-line per la presentazione delle istanze di Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato.
- Filmato illustrativi per la registrazione al portale
- Filmato illustrativi per il funzionamento del portale
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134
- Decreto direttoriale 28 luglio 2014
Contatti:
- Per problematiche tecniche è attivo un help desk contattabile all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Per problematiche di tipo amministrativo in ordine all’interpretazione della norma l’utenza può inviare mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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SINTESI DELLA NORMATIVA
CONTRIBUTO TRAMITE CREDITO DI IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI (D.L. n.83 del 22 Giugno 2012)
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto legge 22 giugno 2012 n.83 (pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 26 giugno 2012 n. 147)Coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" dell'11 agosto 2012 n.187)
- Decreto del ministero dello Sviluppo Economico 23 ottobre 2013 (Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 21 gennaio 2014 n.16)
- Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014)
SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dal 15 SETTEMBRE 2014 al 31 deicembre 2014 Per le assunzioni fatte dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012
Dal 12 GENNAIO 2015 Per le assunzioni fatte nell'anno 2013
Dal 12 GENNAIO 2016 Per le assunzioni fatte nell'anno 2014
FONDI STANZIATI
per le assunzioni effettuate nell’anno 2012: 25.000.000 di euro
per le assunzioni effettuate nell’anno 2013: 33.190.484 di euro
per le assunzioni effettuate nell’anno 2014: 35.468.754 di euro
NON SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2015
Legge n.190 del 23 dicembre 2014 "Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83……. cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto"
PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E’ PREVISTO UN CLICK DAY - Art. 3 punto 4
4. Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dell'importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente sul sito www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonche' il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse.
SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE art. 1
Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.
[non ci sono limitazioni per quanto riguarda le dimensioni dell’impresa ed il tipo di attività svolta (es. commercio, turismo, industria, artigianato, ecc..). L’unica condizione posta è che il soggetto deve essere titolare di reddito d’impresa]
COSTI AGEVOLABILI - Art. 2
E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato (compreso apprendistato) in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 (vedere l’elenco ) ' impiegate in attivita' di Ricerca e Sviluppo
2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, e' agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi
(L’apprendistato è quindi ammesso solo per le start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese)
Per «costo aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori …………… e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.
LE ASSUNZIONI DEVONO ESSERE AGGIUNTIVE infatti il diritto a fruire del credito decade se: (art. 24 punto 4 del dl 22/6/2012 n.83)
a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta prevedente all’applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese
DECORRENZA DELLE ASSUNZIONI - Art. 2 nr.4
Dal 15 SETTEMBRE 2014 Per le assunzioni fatte dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012
Dal 12 GENNAIO 2015 Per le assunzioni fatte nell'anno 2013
Dal 12 GENNAIO 2016 Per le assunzioni fatte nell'anno 2014
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Art. 2 nr.5
Il contributo sotto forma di credito d'imposta e' pari al 35 per cento dei costi aziendali (la spesa ammessa è pari al costo aziendale per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla dell’assunzione),
I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale, possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro
L’AGEVOLAZIONE NON E’ UN AIUTO DI STATO
Vista la nota n. COMP/H-2/GA/is - 2013/52184 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato introdotta dall'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto misura generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione.
CUMULABILITA’ (faq )
Il credito d’imposta non costituisce Aiuto di Stato, ad eccezione che per le imprese start-up innovative, incubatori d’impresa e imprese con sede e unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che accedono alle specifiche risorse finanziarie loro riservate. Pertanto, se il credito è concesso sulle risorse di carattere generale e non su quelle riservate alle suddette tipologie di imprese, non concorre a formare cumulo con altri Aiuti di Stato.
L’AGEVOLAZIONE E’ IN REGIME DE MINIMIS SOLO NEI SEGUENTI DUE CASI
Art. 3
5. Le domande presentate da soggetti con sede o unita' locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, gestite separatamente in regime «de minimis», punti 5 e 6
6. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in regime «de
minimis»,
IL CREDITO D’IMPOSTA NON E’ TASSATO Art. 4 nr.2
Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'impostaregionale sulle attivita' produttive
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Art. 4 nr.2
Il contributo sotto forma di credito d'imposta ……. puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 ……….
In generale, possono essere compensate le imposte sui redditi e relativa addizionali, le ritenute fiscali, l’Iva, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, i contributi previdenziali ed assistenziali, l’Inail, oltre ad altre imposte.
E’ OBBLIGATORIO INDICARE IL CREDITO D’IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilita', viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e'maturato.
CAUSE DI REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI Art. 5 nr. 5
5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:
a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui e' stata effettuata
ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
NON VIENE APPLICATO IL LIMTE DI € 250.000,00 PER I CREDITI D’IMPOSTA
Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo il quale non trova applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;
IL PERSONALE DEVE ESSERE IMPIEGATO NELLE SEGUENTI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO
art. 24 punto 3 del dl 22/6/2012 n.83)
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili.
RASSEGNA STAMPA
L'agevolazione è cumulabile con altri contributi (ItaliaOggi 19/1/2015)
Il credito d'imposta non costituisce aiuto di Stato, a eccezione che per le imprese start-up innovative, incubatori d'impresa e imprese con sede e unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che accedono alle specifiche risorse finanziarie loro riservate. Pertanto, se il credito è concesso sulle risorse di carattere generale e non su quelle riservate alle suddette tipologie di imprese, non concorre a formare cumulo con altri aiuti di Stato