4589 - Nozione di "Imprese unica" per il quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato - Dubbi sulla cumulabilità - (Assonime circolare nr.10 dell'1.4.2021)

1.  Rileva la nozione di impresa unica contenuta nel regolamento de minimis (comma 17)

2.   Per quanto riguardo la cumulabilità secondo ASSONIME ci sono ancora dei dubbi.

E' chiaro che gli aiuti delle sezioni 3.1. e 3.12 sono cumulabili con il de minimis. ....

...Le misure del Quadro temporaneo possono essere cumulate fra di loro conformemente alla disposizioni di ciascuna sezione del Quadro...... Al riguarda punto 87 del Quadro temporaneo dispone

che gli aiuti nell'ambito della sezione 3.12 non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

 

 


EUTEKNE 4.2.2021

Nozione di «impresa unica» per il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato

Assonime, con la circolare n. 10 di ieri, analizza lo stato attuale della disciplina relativa al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, alla luce anche delle recenti novità introdotte dal DL “Sostegni” in ambito nazionale (si veda “Nuove disposizioni per gli aiuti di Stato” del 22 marzo). Un ...

/ Pamela ALBERTI

 


 

DECRETO SOSTEGNO - ART. 1 COMMI 13.-17

 

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021

Art. 1

......

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14  a  17  si
applicano  alle  misure  di  agevolazione  contenute  nelle  seguenti
disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti
dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»  e  3.12  «Aiuti  sotto
forma di sostegno a costi  fissi  non  coperti»  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni: 
    a) articoli 24, 25, 120,  129-bis  e  177  del  decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020 n. 77; 
    b)  articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020  n.  77  e
modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; 
    c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; 
    d) articolo 78 comma 3  decreto-legge  14  agosto  2020  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020  n.  126
limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per  l'anno
2021; 
    e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
    g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178; 
    h) commi  da  1  a  9  del  presente  articolo  e  commi  5  e  6
dell'articolo 6 del presente decreto. 
  14. Gli aiuti di cui al comma  13  fruiti  alle  condizioni  e  nei
limiti  della  Sezione  3.1  della   suddetta   Comunicazione   della
Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna  impresa  con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. 
  15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13  che
intendono  avvalersi  anche  della  Sezione   3.12   della   suddetta
Comunicazione della Commissione europea rilevano le  condizioni  e  i
limiti previsti da tale Sezione. A tal  fine  le  imprese  presentano
un'apposita autodichiarazione  con  la  quale  attestano  l'esistenza
delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. 
  16. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13  a  15  ai  fini
della verifica, successivamente all'erogazione  del  contributo,  del
rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni  3.1  e
3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.  Con  il
medesimo decreto viene definito il  monitoraggio  e  controllo  degli
aiuti riconosciuti ai  sensi  delle  predette  sezioni  della  citata
Comunicazione della Commissione europea. 
  17. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  13  a  16  si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.