4332 - D.L. N. 104/2020 - Fondo per le attività economiche e commerciali nei centri storici L’articolo 59 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (di 500 milioni di euro per l’anno 2020) ai soggetti esercenti attività di impresa d

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5.3. D.L. N. 104/2020 - Fondo per le attività economiche e commerciali nei centri storici

 

L’articolo 59 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (di 500 milioni di euro per l’anno 2020) ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi in questione, realizzati nelle zone A dei comuni di cui alle lettere a) e b), sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni in questione.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti in questione, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui sopra. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.