4331 - D.L. N. 104/2020 - Fondo per la filiera della ristorazione

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5.2. D.L. N. 104/2020 - Fondo per la filiera della ristorazione

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, l’articolo 58 prevede la istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite di spesa.

Tale fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare una istanza secondo le modalità che saranno fissate con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Con lo stesso decreto sarà fissato anche i criteri, le modalità e i limiti di importo del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa.

Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Per l’accesso ai benefici il richiedente è tenuto a registrarsi all’interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

Qualora l’attività d’impresa cessi successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.

L’eventuale atto di recupero sarà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche tramite l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede alle verifiche concernenti i contributi erogati.