2938 - Credito R&S, per le spese la certificazione è semplificata (Il Sole 24 Ore - 16/2/2019

 

NORME E TRIBUTI16 Febbraio 2019Il Sole 24 Ore
AGEVOLAZIONI
Credito R&S, per le spese la certificazione è semplificata
Circolare del ministero dello Sviluppo economico dopo la legge di Bilancio
Il revisore si limita a verificare l’effettivo sostenimento dei costi
La certificazione della documentazione contabile necessaria per ottenere il credito d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 3 Dl 145/2013, modificato dai commi 70 e seguenti della legge di Bilancio 2019) non richiede al soggetto certificatore di operare valutazioni di carattere tecnico sull’ammissibilità delle attività svolte dall’impresa.
Il revisore legale, infatti, nel rilasciare la certificazione si limita a verificare «l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa», senza entrare su aspetti (tecnici) che non gli competono e che restano in capo all’impresa.
È questo il senso delle precisazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 3854 del 15 febbraio, su richiesta di molti operatori e associazioni di categoria. Sul punto, si ricorda che le significative modifiche apportate alla disciplina del credito d’imposta dalla legge di Bilancio hanno riguardato anche gli adempimenti contabili e certificativi da parte delle imprese, peraltro, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, già applicabili per le compensazioni di prossima effettuazione e per le dichiarazioni da presentare nel 2019.
In sintesi, la manovra ha previsto che:
Il credito è compensabile con modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, subordinatamente all’avvenuto adempimento dei previsti obblighi di certificazione (per cui, compensando oggi, 16 febbraio, si afferma di essere già in possesso della certificazione sui costi 2018);
La certificazione delle spese ammissibili deve essere rilasciata dallo stesso soggetto incaricato del controllo legale dei conti, senza più esclusioni per le società di sorta. Per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti, essa è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al Dlgs n. 39/2010 (a tali imprese è riconosciuto, in aumento del credito d’imposta, un importo non superiore a 5mila euro per le competenze di chi certifica);
Oltre alla documentazione già prevista dal decreto attuativo 27 maggio 2015, le imprese devono dotarsi di una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati dell’attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta.
La circolare del Mise conferma, dunque, che l’attività del revisore non si spinge fino a verificare l’ammissibilità delle attività svolte dall’impresa ai fini del beneficio, ma ha un contenuto più formale, attestando l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza di queste ai documenti risultanti dalla contabilità dell’impresa (Circolare n. 5/E/2016).
In proposito, il documento di ricerca Assirevi n. 222 del luglio 2018 (riguardante la certificazione, per certi versi analoga, sulla deducibilità Irap dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a, n.5 del Dlgs n. 446/97), richiamando il principio di revisione internazionale ISA 805, ha optato per un approccio «su base campionaria» della documentazione, pur confermando che «le verifiche da svolgere potranno risultare, di norma, più estese rispetto alle verifiche ritenute necessarie nell’ambito della revisione dell’intero bilancio».
Non è chiaro se questo tipo di procedura possa considerarsi valevole anche agli effetti del credito d’imposta R&S. Il punto andrebbe chiarito dall’agenzia delle Entrate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Giorgio Gavelli