Personale altamente qualificato: come fruire del credito di imposta
Il contributo dovrà essere utilizzato con modello F24 (codice tributo 6847) esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione
Stabiliti modalità e termini per la fruizione, tramite compensazione, del credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (articolo 24 del Dl 83/2012).
A disporle, un provvedimento e la risoluzione 18/E del 16 febbraio 2015.
L’agevolazione, rivolta a tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, titolari di redditi di impresa, consiste in un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di un anno dalla data di assunzione di lavoratori in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
Per fruire del bonus, pena lo scarto dell’operazione versamento, è necessario che il modello F24 sia presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici (Entratel e Fisconline) messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Va utilizzato il codice tributo “6847”, da indicare nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, qualora il contribuente debba restituire il credito, nella colonna “importi a debito versati”); nel campo “anno di riferimento” va riportato quello di assunzione del personale altamente qualificato.
L’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, tramite controlli automatizzati, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione già fruita.
Per consentire la verifica della regolarità della compensazione, il ministero dello Sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e la misura del credito concesso, indicando le eventuali variazioni (relative ai dati delle imprese ammesse e all’importo del bonus concesso). In tale ultima ipotesi, il modello F24 andrà presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle stesse.
Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 sarà scartato e i relativi pagamenti saranno considerati non effettuati. La circostanza sarà comunicata a chi ha trasmesso l’F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia.
A disporle, un provvedimento e la risoluzione 18/E del 16 febbraio 2015.
L’agevolazione, rivolta a tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, titolari di redditi di impresa, consiste in un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di un anno dalla data di assunzione di lavoratori in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
Per fruire del bonus, pena lo scarto dell’operazione versamento, è necessario che il modello F24 sia presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici (Entratel e Fisconline) messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Va utilizzato il codice tributo “6847”, da indicare nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, qualora il contribuente debba restituire il credito, nella colonna “importi a debito versati”); nel campo “anno di riferimento” va riportato quello di assunzione del personale altamente qualificato.
L’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, tramite controlli automatizzati, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione già fruita.
Per consentire la verifica della regolarità della compensazione, il ministero dello Sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e la misura del credito concesso, indicando le eventuali variazioni (relative ai dati delle imprese ammesse e all’importo del bonus concesso). In tale ultima ipotesi, il modello F24 andrà presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle stesse.
Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 sarà scartato e i relativi pagamenti saranno considerati non effettuati. La circostanza sarà comunicata a chi ha trasmesso l’F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia.
r.fo.
pubblicato Lunedì 16 Febbraio 2015