Newsletter 219 del 14/10/2014 - Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Newsletter 219 del 14/10/2014 

  

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

(d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 116/2014)

 

PREMESSA -  Lo studio non segue questa agevolazione in quanto, come la legge tremonti,  saranno i commercialisti  delle ditte  ad applicarla

 

  

Soggetti  Beneficiari (comma 1)

Titolari di reddito d’impresa (non ci sono limitazioni per quanto riguarda la  dimensione, l’attività svolta ed il tipo di contabilità adottato).

(Non sono agevolabili i titolari di reddito di lavoro autonomo e le società semplici. Il punto 1 della circolare 44/e del 27/10/2009 riporta l’elenco dei soggetti  agevolabili)

 

Ambito territoriale (comma 1)

Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (non ci sono quindi limitazioni territoriali)

 

Decorrenza dal 25/6/2014 al 30/6/2015 (comma 1)

 

Modalità di acquisizione dei beni  agevolabili (il leasing è ammesso) (agenzia delle entrate circolare 44/E/2009, tremonti ter)

  •  
    • Acquisto diretto del bene (l’agevolazione compete con riferimento alla data di consegna o spedizione del bene, ex art. 109 del Tuir; il requisito della data di entrata in funzione è richiesto solo per la deduzione dell’ammortamento);
    • Contratto di leasing (rileva alla data di consegna del bene dalla società concedente al soggetto utilizzatore);
    • Contratto di appalto (data di ultimazione dell’opera, ovvero Sal se previsti  contrattualmente);
    • Beni realizzati in economia (costi imputabili per competenza nell’esercizio).

 

Beni agevolabili - nuovi di fabbrica  (comma 1)

Investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28 della  tabella  ATECO di  cui  al   provvedimento   del   Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

(la circolare n.44/e del 2009 ha comunque chiarito che è irrilevante il fatto che il venditore degli stessi abbia o non abbia un codice attività appartenente a tale voce)

 

Nella divisione 28 sono compresi macchinari ed attrezzature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione

 

Misura dell’agevolazione (comma 1)

Credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla 

media   degli investimenti in beni  strumentali    compresi  nella  suddetta  tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.

(la Tremonti-ter consisteva in una detassazione dell’investimento e quindi non poteva essere fruita dalle aziende che chiudevano l’esercizio in perdita).

 

Non è un aiuto di stato

 

Non è in de minimis

 

Non è sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva, è soggetto solo a particolari vincoli per quanto  riguarda l’utilizzo

  

Modalità di utilizzo – tramite F24  (comma 4)

Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre quote annuali di pari importo. 

La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato effettuato.

 

Esempio

  • investimento effettuato nel 2014
  • è riconosciuto un credito d’imposta peri a 90
  • lo stesso può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016;
  • in ognuno dei periodi d’imposta 2016,  2017 e 2018 può essere utilizzato un massimo di 30

 

Non è tassato (comma 4)

  

E’  cumulabile con altre agevolazioni  (fonte: Eutekne.info  17/9/2014)

L’art.18 del DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni.

 

 

Bonus investimenti è cumulabile con la “Nuova Sabatini” – (fonte: Eutekne.info  17/9/2014)

Le regole per l’utilizzo congiunto, nei limiti delle intensità massime, sono previste dal DM 27 novembre 2013.

 

 

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 -  Sintesi

 -  Circolare dello studio Astolfi

 -  Normativa