4286 - Credito d'imposta Industria 4.0: ok all'interconnessione "tardiva"; adeguata e sistematica reportica (Risposta n.394 dell'8.6.2021)

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RISPOSTA  n. 394 del 8/06/2021

Articolo 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 (beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - pdf

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  (sintesi)

Le 5 + 2/3 caratteristiche devono essere presenti pria dell'utilizzo del bene.

Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni "nuovi", nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

 

Il requisito dell'interconnessione può essere  soddisfatto anche in un momento successivo

Quanto all'interconnessione, requisito il cui soddisfacimento,

come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene

oggetto d'investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema

informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto

anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in

funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all'impresa di potersi dotare o di poter

adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche

al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo, nella citata

circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: "...il "ritardo" nell'interconnessione

(conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla

completa fruizione dell'iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del

momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio." (cfr. pag. 67 e il

successivo paragrafo 6.3). In tal senso, l'interconnessione, per così dire, "tardiva" dei

beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica

indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione

successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al

momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratterisiche

intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. Tali precisazioni, appare opportuno

 

Adeguata e sistematica reportistica

Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto

delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione,

dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.

Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura

dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica

reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle

caratteristiche e dei requisiti richiesti.".


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