4020 - Imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 61/2014 (Fonte: www.fondidigaranzia.it)

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FONTE: Faq del MedioCredito Centrale gestore del Fondo Pmi.

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/05/FAQ-DL-Liquidità.pdf


28. D. Tra i requisiti di ammissibilità previsti dal Quadro temporaneo, la garanzia può essere concessa a imprese che non sono “in difficoltà” (ai sensi del Regolamento UE 651/2014) e/o a imprese che non erano “in difficoltà” al 31 dicembre 2019, ma che si sono trovate “in difficoltà” successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19. Da chi e in quale modo deve essere verificato tale requisito?

R: R. Il Regolamento UE 651/2014 prevede che un’impresa sia “in difficoltà” qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti circostanze:

a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI neisette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La verifica di tale requisito è effettuata dal soggetto richiedente sulla base:

• dell’ultimo bilancio depositato in CCIAA o dell’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate dal soggetto beneficiario finale, in riferimento alle circostanze di cui alle lettere a), b) ed e). A tal riguardo, si precisa che la verifica che l’impresa non fosse “in difficoltà” alla data del 31/12/2019 può essere effettuata, laddove non sia ancora stato depositato il bilancio in CCIAA o trasmessa la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate relativi all’esercizio 2019, sulla base del bilancio depositato in CCIAA o della dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate relativi all’esercizio 2018;

• della documentazione anagrafica del soggetto beneficiario finale disponibile presso i pubblici registri, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera c); • di una dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario finale, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera d)