3802 - De minimis - Le istruzioni riportate nel bando Por Marche Made in Italy filiere sisma

Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – OS 23 - AZIONE 23.1 – INTERVENTO 23.1.1

SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ DEL MADE IN ITALY AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE COLPITE DAL TERREMOTO

 

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

 

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

 

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

 

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

 

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso.

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.

 

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.

 

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010

Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell’amministrazione concedente).

 

Sezione C: Campo di applicazione

Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

 

 

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

 

 

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.

Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.