3712 - De Minimis ed Aiuti alla Formazione - Fag Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Agg. 7/9/2018)

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https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/faq#7.

 

Faq aggiornata al 7/9/2018


6. AIUTI ALLA FORMAZIONE

6.1 Nel caso di aiuti alla formazione (aiuti in de minimis e aiuti ex reg. 651/2014) si verifica frequentemente che il progetto formativo sia presentato e gestito da enti di formazione e che quindi il soggetto che “realizza il singolo progetto” e quello che “riceve l’aiuto” siano diversi. Potrebbero essere quindi considerati beneficiari dell’operazione (aiuto alla formazione) sia l’ente di formazione che realizza il progetto sia l’impresa o le imprese (in caso di progetti pluriaziendali) che ricevono l’aiuto e che producono la dichiarazione de minimis e la dichiarazione d’impresa nella quale indicano il regime d’aiuti al quale sono sottoposti. Nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dovrà essere registrata l’azienda che riceve l’aiuto (o tutte le aziende coinvolte in caso di progetti pluriaziendali) o solo l’Organismo di formazione accreditato?

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del regolamento di cui al D.M. n. 115/2017, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è considerato Soggetto beneficiario “il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l’aiuto individuale o, nel caso degli aiuti di cui all’articolo 10, che fruisce dell’aiuto individuale”.
L’identificazione del Soggetto beneficiario è condizione fondamentale per completare la registrazione di un Aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Nel caso specifico, esiste un disallineamento tra il soggetto percettore del contributo economico (enti di formazione che realizzano il progetto) e il soggetto beneficiario del servizio di formazione (aziende).
In particolare, i soggetti che percepiscono il contributo economico sono gli enti di formazione, mentre le aziende sono destinatarie della formazione e beneficiano materialmente del servizio. In tal caso l’azienda coinvolta nel progetto è considerata l’effettivo beneficiario dell’aiuto, non in termini di erogazione diretta, ma in termini di abbattimento dei costi della formazione che determina il vantaggio sotteso all’aiuto di Stato. Ai fini della corretta registrazione del beneficiario dell’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, pertanto, l’aiuto si intende concesso al beneficiario della formazione, vale a dire all’azienda o alle aziende, in caso di progetti pluriaziendali, destinatarie degli interventi formativi. Ciò detto, non si esclude che possano essere state istituite misure che prevedono al contempo l’attribuzione di aiuti anche all’ente di formazione. In tal caso, dovranno essere inseriti nel Registro anche gli aiuti concessi a quest’ultimo.
6.2 Nel caso di aiuti alla formazione destinati a soggetti disoccupati è corretto considerare beneficiari dell’operazione gli enti di formazione che erogano il servizio?

Ai fini della registrazione del Soggetto beneficiario e dell’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è necessario in primis verificare che si tratti effettivamente di aiuto ossia che il beneficiario dello stesso svolga attività economica sul mercato. In particolare, tenendo conto che, in linea con la nozione di aiuto di Stato della Commissione europea, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è un'impresa, intesa come qualsiasi ente che esercita un'attività economica, non costituisce aiuto di Stato la formazione rivolta a individui non riconducibili a soggetti che svolgono attività economica così come non configurano aiuti di Stato le misure dettate a favore di qualunque persona fisica che non favoriscono determinate imprese o settori. La registrazione, prevista esclusivamente in caso di aiuti, dovrà pertanto essere effettuata solo nel caso in cui il soggetto destinatario della formazione sia dipendente di un’impresa, e non anche nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto disoccupato.