Agevolazioni per i Campionari RASSEGNA STAMPA

Slalom tra Tremonti "ter", "quater" e incentivi statali ( Eutekne 10/4/2010)

Slalom tra Tremonti "ter", "quater" e inventivi statali.

Detassazione per il tessile, possibile il  cumulo con "bonus ricerca" e Tremonti-ter; semaforo rosso, invece, per il decreto incentivi.

Bonus tessile, ecco la percentuale Bonus tessile, ecco la percentuale del risparmio d'imposta (www.nuovofiscooggi.it - 25/3/2011)

 
 
Bonus tessile, ecco la percentuale del risparmio d'imposta
 Via libera all'agevolazione "Tremonti-quater" per le imprese che hanno investito su ricerca e sviluppo
 
 
Definita, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, la taglia della detassazione a favore delle imprese tessili che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La percentuale, pari al 25,1903 per cento, è stata calcolata sulla base del rapporto fra le risorse stanziate, corrispondenti a 70 milioni di euro, e il risparmio d'imposta complessivamente richiesto, in modalità telematica, dai contribuenti.  

La deduzione dal reddito d'impresa dell'ammontare corrispondente agli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo (comprese le addizionali regionale e comunale, quando applicabili) superiore all'importo risultante dall'applicazione della percentuale stabilita dal provvedimento.

Potranno beneficiare del bonus "Tremonti-quater" (articolo 4, Dl 40/2010) tutte le imprese tessili che hanno trasmesso alle Entrate, entro il termine stabilito, il modello "Crt" con i costi sostenuti per la realizzazione di prototipi e campionari.
L'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto al 31 dicembre 2010, data di scadenza delle domande, è di 277.884.229 euro, al netto delle rinunce pervenute entro il 22 marzo.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente le imprese che operano nei settori di cui alle divisioni 13 (industrie tessili), 14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia) e 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) della tabella Ateco 2007, e alla sottocategoria 32.99.20, in relazione alla sola fabbricazione di bottoni.

L'incentivo, come accennato, si concretizza in una deduzione valida ai fini Ires e Irpef da utilizzare nella dichiarazione dei redditi, fruibile pertanto in sede di versamento del saldo d'imposta per l'anno 2010.

Patrizia De Juliis
pubblicato Venerdì 25 Marzo 2011

Bonus tessile, ultima rifinitura in prossimità del filo di lana (www.nuovofiscooggi.it 14/12/2010)

 
 
Bonus tessile, ultima rifinitura
in prossimità del filo di lana
Anticipato al 31 dicembre il termine per comunicare, tramite modello CRT, i dati sugli investimenti effettuati
 
manichini
Un vero e proprio restyling per la “Tremonti-quater” in fase di conversione in legge del decreto che ha introdotto la detassazione per le imprese del settore tessile e della moda che investono in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari: più amplia la platea dei beneficiari, limiti di fruizione meno rigorosi, precisi confini territoriali per la messa a punto dei modelli.
Con la circolare n. 57/E del 14 dicembre, l’Agenzia delle Entrate illustra tutte le novità dell’agevolazione.
 
Il documento di prassi integra, e in parte modifica, le prime indicazioni fornite in base alla formulazione originaria del decreto legge 40/2010 (articolo 4, commi da 2 a 4). Restano fermi i chiarimenti della precedente circolare 22/2010 sugli aspetti della disciplina rimasti invariati, quali quelli riguardanti le attività e i costi ammissibili, le modalità di presentazione della domanda di accesso e quelle di fruizione del beneficio mediante detassazione, nei limiti delle risorse stanziate.
 
Inoltre, i potenziali beneficiari del bonus dovranno presentare la comunicazione tramite modello CRT inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010, non più entro il termine del 20 gennaio 2011 precedentemente indicato con il provvedimento del 10 settembre scorso. Quest’ultima novità (già ufficializzata con provvedimento del 9 dicembre) discende non dalla legge di conversione del Dl 40, ma da una Comunicazione della Commissione europea del 2 dicembre, con la quale è stata riconosciuta la possibilità di concedere aiuti temporanei di importo limitato entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i destinatari presentino la relativa domanda entro il 31 dicembre 2010.

Estensione a nuovi soggetti beneficiari
Una delle modifiche operate dalla legge di conversione riguarda l'ampliamento dell'ambito soggettivo, attraverso l'estensione dell'agevolazione alle imprese che svolgono le attività classificabili nella divisione 15 della tabella Ateco 2007 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e nella sottocategoria 32.99.20, in relazione però alla sola fabbricazione di bottoni. Queste si vanno ad aggiungere alle imprese che il decreto originario aveva individuato come destinatarie dell'agevolazione, quelle cioè operanti nei settori di cui alla divisione 13 (industrie tessili) e 14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia).

Dagli aiuti "de miminis" agli "aiuti temporanei di importo limitato"
Prima della conversione in legge, il decreto aveva previsto l'applicazione della detassazione nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti "de minimis", con la conseguente esclusione delle imprese "in difficoltà", ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".
La legge di conversione, invece, fa rinvio al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli "aiuti temporanei di importo limitato", di cui all'articolo 3 della direttiva emanata con il Dpcm 3/6/2009. Tale provvedimento definisce le modalità applicative nel nostro ordinamento della comunicazione 25/1/2009, con cui la Commissione europea ha individuato particolari categorie di "aiuti temporanei", tra cui figurano anche gli "aiuti di importo limitato", compatibili con i principi della concorrenza, in quanto finalizzati a far fronte alla situazione di crisi finanziaria ed economica che ha coinvolto l'economia mondiale. In base al diverso inquadramento comunitario, è sufficiente che l'Amministrazione verifichi che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

Inoltre, l'applicazione di tale diversa disciplina di fonte europea ha comportato, di fatto, alcune modifiche sostanziali alla misura agevolativa, con effetti riguardanti soprattutto:
  • il nuovo limite di fruibilità del beneficio (500mila euro nel triennio 2008-2010)
  • il termine di effettuazione degli investimenti
  • il termine di presentazione delle domande di accesso all'agevolazione anticipato al 31 dicembre 2010.
Al riguardo, la circolare fa riferimento anche alla recentissima (è stata resa nota il 2 dicembre) comunicazione con la quale la Commissione europea ha modificato in parte il precedente "quadro di riferimento temporaneo" comunitario, tra l'altro prevedendone la proroga fino al 31/12/2011.

Limite di 500mila euro e regole di cumulo dell'agevolazione con altri aiuti
Il limite massimo di 500mila euro fruibile da ciascuna impresa è determinato, in base al citato Dpcm, tenendo conto dell'importo degli aiuti complessivamente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, considerando sia gli aiuti "de minimis", sia eventuali altri "aiuti di importo limitato". In sostanza, solo nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione non abbia beneficiato nel periodo di riferimento né di aiuti "de minimis" né di altri, il risparmio d'imposta derivante dalla detassazione potrà essere pari all'importo massimo di 500mila euro.
La circolare precisa che, per i soggetti con periodo di imposta "a cavallo" che intendono avvalersi dell'agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011, il limite di 500mila euro è riferito al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2011.

In caso di cumulo con altri aiuti di Stato o altre forme di finanziamento comunitario, che abbiano a oggetto gli stessi costi ammissibili, non bisogna superare le intensità di aiuto fissate da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione nell'ambito degli Orientamenti applicabili a ciascuna disciplina.
Inoltre, non c'è incumulabilità con altre misure agevolative di carattere generale non costituenti "aiuti di Stato", a meno che le norme che disciplinano tali misure non dispongano diversamente (è il caso, ad esempio, della deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo - articolo 11, comma 1, numero 5), Dlgs 446/1997).

Ambito temporale
L'agevolazione si applica, in base alla formulazione del decreto rimasta invariata, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010".
Tuttavia, occorre tenere conto della comunicazione della Commissione europea del 2 dicembre. Quella precedente aveva fissato al 31 dicembre 2010 il limite per l'applicazione di tali aiuti: anche le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare avrebbero dovuto realizzare gli investimenti agevolabili non oltre quella data. La nuova comunicazione proroga al 31 dicembre 2011 il termine ultimo di concessione degli aiuti di importo limitato. Pertanto:
  • alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2009, ma non oltre il 31/12/2010, si applica il regime della prima comunicazione del 25/1/2009
  • le spese sostenute, dai soggetti con periodo di imposta "a cavallo", dopo il 31/12/2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso a quest'ultima data, sono agevolabili ai sensi della nuova comunicazione (la cui applicazione è subordinata al recepimento nel nostro ordinamento con apposito atto e alla relativa autorizzazione della Commissione europea).

Territorialità

La legge di conversione ha introdotto una limitazione di carattere territoriale, considerando agevolabili gli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari "nell'Unione europea".
Chiarisce la circolare che tale limite va riferito esclusivamente alla fase della "realizzazione del campionario" - non anche alle precedenti fasi di ricerca, ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi - che deve essere, quindi, effettuata in strutture produttive o sedi, principali o secondarie, situate nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Tale principio vale sia se il soggetto beneficiario realizza in proprio il campionario sia se la fase di realizzazione del campionario è commissionata a terzi. In quest'ultimo caso, in particolare, si prescinde dalla residenza fiscale del soggetto che esegue la realizzazione del campionario.
Per i soggetti originariamente ammessi alla detassazione, la limitazione territoriale opera in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto la condizione territoriale. Per i soggetti ammessi all'agevolazione dalla legge di conversione, invece, la limitazione opera con riferimento a tutti gli investimenti effettuati.

Modalità di accesso e fruizione dell'agevolazione.
Quanto alle modalità di accesso e di fruizione dell'agevolazione, non sono state introdotte modifiche alla disciplina originaria.
L'agevolazione è fruibile concretamente apportando, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione della base imponibile ai fini del reddito di impresa di un importo corrispondente agli investimenti effettuati nel periodo agevolabile.

Il risparmio d'imposta derivante dalla detassazione è fruibile nel limite delle risorse complessivamente stanziate (70 milioni di euro). Per tale motivo, l'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una comunicazione, da effettuare in via telematica utilizzando il modello CRT, approvato con provvedimento del 10 settembre 2010 in sostituzione di quello approvato il 2 aprile scorso.
Se le richieste complessive superano lo stanziamento previsto, l'Agenzia delle Entrate applicherà un criterio di ripartizione pro-quota, determinando la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante a ciascun soggetto beneficiario sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta richiesto, risultante dalle comunicazioni inviate. Tale percentuale sarà comunicata con successivo provvedimento pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Quanto alle modalità di compilazione del modello, la circolare chiarisce che nel quadro A, rigo A1, va indicato:
  • nella colonna 1, l'ammontare degli investimenti ammissibili all'agevolazione effettuati, o da effettuare, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010
  • nella colonna 2, l'importo del risparmio d'imposta (comprensivo anche delle addizionali regionale e comunale) corrispondente agli investimenti indicati nella colonna 1, entro i limiti massimo e di cumulo derivanti dal rispetto del quadro di riferimento comunitario.
La parte eccedente il limite massimo di 500mila euro non sarà presa in considerazione nel calcolo della percentuale massima del risparmio d'imposta complessivamente spettante in relazione alle risorse disponibili. Dunque, la deduzione dal reddito d'impresa dell'importo degli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo superiore all'importo risultante dall'applicazione della suddetta percentuale al risparmio d'imposta indicato nella comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

Nuovo termine di presentazione del modello CRT
La nuova comunicazione della Commissione europea prevede che il regime di aiuti temporanei di importo limitato può essere concesso entro il 31 dicembre 2011 se i potenziali beneficiari inoltrano la domanda alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2010. Il provvedimento delle Entrate del 10 settembre, invece, stabilisce che il modello CRT può essere presentato dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011. Per non precludere l'applicazione dell'agevolazione, dunque, il modello CRT dovrà essere inviato inderogabilmente entro il 31 dicembre prossimo, non più entro il 20 gennaio 2011.
Gabriella Goglia
pubblicato Martedì 14 Dicembre 2010

Bonus tessile: riflessi in Unico Sc. Il posto ad hoc per l’agevolazione (www.nuovofiscooggi.it - 11/4/2011)

 
 
 
 
Bonus tessile: riflessi in Unico Sc.
Il posto ad hoc per l’agevolazione
Dalla quantificazione della deduzione alla dichiarazione, passando per il provvedimento di marzo
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo scorso, è stata resa nota la misura massima dello sconto d’imposta concesso alle imprese del settore tessile per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari.
La percentuale spettante è pari al 25,1903 per cento del risparmio d’imposta prenotato dai contribuenti mediante la presentazione, in via telematica, della comunicazione contenente i dati degli investimenti, redatta sull’apposito modello Crt, approvato con provvedimento direttoriale del 10 settembre 2010.

In attuazione di quanto disposto al punto 4 del provvedimento di approvazione del modello, tale quota è stata calcolata con troncamento alla quarta cifra decimale, sulla base del rapporto tra le risorse stanziate (corrispondenti a 70 milioni di euro) e l’importo del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, risultante dalle comunicazioni (modello Crt) validamente presentate. La cifra in questione, alla data del 31 dicembre 2010, al netto delle rinunce presentate entro il 22 marzo 2011 (data di conclusione delle elaborazioni), è risultata pari a 277.884.229 euro.

L’agevolazione, nella misura massima indicata, è concessa esclusivamente alle imprese del comparto tessile e abbigliamento (svolgenti attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 – in relazione alla fabbricazione di bottoni – della tabella Ateco 2007) che, entro il 31 dicembre dello scorso anno, hanno prenotato le risorse disponibili, trasmettendo il modello Crt.
Tali contribuenti possono beneficiare dello sconto d’imposta, derivante dall’esclusione dalla tassazione sul reddito d’impresa, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari nell’ambito dell’Unione europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010. Il bonus, di conseguenza, è fruibile in sede di dichiarazione dei redditi, mediante esposizione, nel modello Unico 2011, dell’ammontare degli investimenti agevolabili.

La deduzione dal reddito d’impresa non dovrà comportare per il beneficiario un risparmio d’imposta effettivo (comprese, ove applicabili, le addizionali regionale e comunale) superiore all’importo risultante dall’applicazione della percentuale del 25,1903 al risparmio d’imposta indicato nell’ultima comunicazione presentata, esattamente nel quadro A, colonna 2, del modello Crt.
Ai fini del calcolo, qualora l’importo indicato nella colonna 2 sia superiore a 500mila euro, deve essere preliminarmente ricondotto entro tale ammontare, che costituisce il limite massimo degli aiuti temporanei di importo limitato fruibili nel triennio 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, ovvero nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011 per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo” che intendano avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011.

L’importo su cui applicare la percentuale è quello esposto nell’ultima comunicazione validamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2010. Tuttavia, in caso di rinuncia parziale presentata successivamente al termine stabilito, per la determinazione della misura dell’agevolazione spettante occorre fare riferimento a tale ultima comunicazione.

Nella tabella sotto riportata, sono esposti alcuni esempi di determinazione del risparmio d’imposta, nonché di compilazione della dichiarazione dei redditi Unico SC 2011, relativi a soggetti Ires che hanno realizzato gli investimenti in misura pari a quella indicata nel modello Crt trasmesso all’Agenzia.
 
I
 
Soggetti
Ires
 
II
 
Investimenti indicati nel modello Crt (quadro A-
colonna 1)
 
III
 
Risparmio d’imposta indicato nel
modello Crt
(quadro A - colonna 2)
IV
 
Investimenti
effettuati
V
 
Risparmio d’imposta spettante (25,1903% dell’importo di colonna 2, quadro A, modello Crt)
VI
 
Unico SC 2011
quadro RS,
rigo RS107,
colonna 1
(investimenti
effettuati)
VII
 
Unico SC 2011,
quadro RS,
rigo RS107, col. 2
(investimenti
agevolabili)
e quadro RF,
rigo 50, col. 4
(importo deducibile)
A
300.000
82.500
 
 300.000
20.781
 (82.500 x 25,1903%)
300.000
75.567
(20.781 x 100 / 27,5)
 
B
2.500.000
687.500
 
2.500.000
125.951
(500.000 x 25,1903%)
2.500.000
458.004
(125.951 x 100 / 27,5)
 
C
2.000.000
500.000
 
2.000.000
125.951
(500.000 x 25,1903%)
2.000.000
458.004
(125.951 x 100 / 27,5)
 
 
Dagli esempi illustrati emerge chiaramente che l’importo massimo del risparmio d’imposta fruibile (colonna V della tabella) non potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare derivante dall’applicazione della percentuale alla cifra indicata nel quadro A, colonna 2, del modello Crt e, comunque, non superiore a 125.951 euro.
 

Inoltre, per quanto concerne la compilazione di Unico SC 2011, quadro RS, rigo RS107, nella colonna 1 vanno riportati gli investimenti effettivamente realizzati mentre, nella colonna 2, devono essere indicati quelli che comportano un risparmio d’imposta pari all’importo spettante, calcolato quest’ultimo applicando la percentuale del 25,1903 all’ammontare indicato nel quadro A, colonna 2, del modello Crt, ricondotto entro il limite di 500mila euro.
La deduzione dal reddito d’impresa può essere determinata secondo la seguente proporzione:
 
100 : Aliquota Ires o Irpef = X : Risparmio d’imposta spettante

Peraltro, ai fini della verifica della correttezza del calcolo è sufficiente applicare l’aliquota Ires o Irpef all’importo deducibile risultante dall’anzidetta operazione.
Giuliana Pulita
pubblicato Lunedì 11 Aprile 2011
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Aziende tessili, pronto il software per richiedere il bonus campionari (www.nuovofiscooggi.it 19/11/2010)

 
 
 
 
Aziende tessili, pronto il software
per richiedere il bonus campionari
Disponibile sul sito dell'Agenzia, consentirà di trasmettere i dati sugli investimenti ricerca e sviluppo
 
On line, sul sito dell'Agenzia "AgevolazioneCRT", il software che consente alle imprese che hanno sostenuto costi di ricerca industriale e sviluppo "precompetitivo" per la realizzazione di  campionari nell'Unione europea, di inviare la domanda per fruire delle agevolazioni previste dal Dl 40/2010.

I dati sugli investimenti dovranno essere inviati all'Agenzia, tramite modello CRT approvato con provvedimento direttoriale 81380 del 10 settembre 2010 e reperibile gratuitamente sul sito delle Entrate, a partire dal 1° dicembre 2010.

Potranno accedere al beneficio le imprese tessili che svolgono deerminate attività, individuate nella tabella Ateco 2007 (allegata al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 16 novembre 2007) Si tratta della preparazione e filatura di fibre tessili (voce 13), abbigliamento, pelli e pellicce (voce 14) articoli in pelle e similari (voce 15) e produzione di bottoni (voce 32.99.20).

Il bonus sarà ripartito tra tutte le aziende in possesso dei requisiti, senza tener conto della data di invio del modello. Se, dunque, le richieste supereranno gli importi stanziati dalla legge, l'incentivo, pari a 500mila euro a contribuente, sarà ripartito pro quota indipendentemente dal momento in cui è avvenuta la spedizione. Il termine per le richieste scade il 20 gennaio 2011.

La normativa
L'agevolazione è stata introdotta con il Dl 40/2010, che ha "escluso dall'imposizione sul reddito, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo" destinati alla realizzazione di campionari nell'Unione europea. La deduzione riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

Fra le novità apportate dalla legge di conversione del decreto (legge 73/2010), i limiti dell'agevolazione, stabiliti dal Dpcm del 3 giugno 2009, che non può superare i 500mila euro ad azienda nel triennio 2008-2010.

L'impresa che a partire dal 1 gennaio 2008 abbia ricevuto eventuali importi de minimis lo deve comunicare all'amministrazione: gli aiuti nel triennio 2008-2010, infatti, non devono superare la predetta soglia (articolo 3 Dpcm 3 giugno 2010). Se ad esempio l'azienda ha già fruito di incentivi de minimis nel 2008 e nel 2009 rispettivamente per 200mila e 300mila euro, non potrà accedere al beneficio.

L'agevolazione, inoltre, non può essere concessa alle imprese che dal 1° luglio 2008 erano in difficoltà (articolo 2 Dpcm 3 giugno 2009) e cioè:

  • le srl che hanno perso più della metà del capitale sociale di cui, oltre un quarto negli ultimi dodici mesi
  • le società di cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti, che hanno perso più della metà dei fondi propri e la perdita di più di un quarto del capitale sia avvenuta negli ultimi dodici mesi
  • tutte le società nei confronti delle quali si sia aperta una procedura concorsuale.

(come indicato nella Comunicazione della Commissione 2004/C244/02). Le imprese in crisi successivamente al 1° luglio 2008, invece, possono avvalersi della detassazione.

Le modalità di richiesta
L'agevolazione non spetta in modalità automatica come per la Tremonti-ter, ma nel rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate (70 milioni di euro) ed è quindi subordinata all'invio della domanda.

La compilazione è molto semplice e comprende i dati personali e identificativi del soggetto, la somma precisa degli investimenti nel settore tessile e il risparmio d'imposta. Infine, come accennato, nell'ipotesi in cui le domande presentate siano superiori ai 70 milioni di euro stanziati, l'erogazione del bonus avverrà in modo proporzionale al risparmio d'imposta che è stato richiesto.

La domanda può essere trasmessa direttamente dalle imprese beneficiarie, se abilitate dall'Agenzia delle Entrate, oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf o altri soggetti abilitati).
Dall'esame della domanda, l'Agenzia potrà verificare se l'azienda ha diritto di usufruire del beneficio fiscale, vale a dire la detassazione dal reddito d'impresa: come chiarito dalla circolare 22/2010, l'agevolazione spetta solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini dell'Irap.

Attività ammissibili
Le imprese devono aver sostenuto, nel triennio 2008-2010, costi per attività di ricerca industriale e sviluppo "precompetitivo" per realizzare campionari nell'Unione europea.

Sono classificabili nella ricerca industriale: le attività di indagini per acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o il miglioramento di beni già esistenti; la creazione di componenti di sistemi per la validazione delle tecnologie. Fanno parte, invece, dello sviluppo precompetitivo l'acquisizione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali per progettare o disegnare prodotti; la realizzazione di prototipi e progetti pilota destinati a scopi commerciali; la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi (i dettagli di attività e costi, nella circolare delle Entrate 22/E/2010).

Per la concreta individuazione delle attività che fanno parte del processo di creazione di un campionario, nello specifico settore del tessile e della moda, la circolare 22/2010 richiama le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico (circolare 46586/2009). Quest'ultimo documento di prassi evidenzia le fasi di realizzazione del campionario e delle collezioni:
a) ricerca e ideazione estetica
b) realizzazione dei prototipi
c) preparazione del campionario o delle collezioni
d) promozione del campionario
e) gestione del magazzino campioni.

Chiarisce, poi, che le attività di "ricerca e ideazione estetica" e quelle di "realizzazione dei prototipi", che precedono la fase di preparazione del campionario o della collezione, sono comunque riconducibili alla nozione di ricerca e sviluppo, in quanto collegate alla fase ideativa del processo di realizzazione di un nuovo prodotto, modificato o migliorato, in base alle tendenze del mercato. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario, o delle collezioni, e per la realizzazione dei prototipi. Anche le attività di preparazione e di promozione del campionario o delle collezioni e di gestione del magazzino campioni sono agevolabili, ma solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.

Patrizia De Juliis
pubblicato Venerdì 19 Novembre 2010