Reti di Impresa - Normativa Civile

(3257) Contratti di Rete senza il notaio (ItaliaOggi 9/1/2015)

DECRETO 10 aprile 2014, n. 122

Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. (14G00134) (GU Serie Generale n.196 del 25-8-2014)

 

 

 

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3676/C dell’8 gennaio 2015

 

Reti di Imprese - Evoluzione normativa

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Documenti - Normative "Contratto di rete"

Evoluzione normativa

Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc..

 


L’art. 6-bis della Manovra Economica (legge n. 133/2008, di conversione del DL n. 112/2008), prevedeva che con decreto del MiSE di concerto con il MEF avrebbe dovuto essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese. Tale disposizione estendeva alle reti così individuate i benefici previsti a favore dei distretti industriali dalla legge finanziaria 2006 (agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca).
 



La legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi), recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, disciplina il contratto di rete di imprese. Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi con esse si possono realizzare.


La legge Sviluppo (legge n. 99/2009), ha abrogato l’art. 6-bis della Manovra Economica e ha introdotto significative correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33. In particolare, è stato esteso l’ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell’attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), mentre prima dell’intervento la norma riguardava solo le S.p.A.. Inoltre, è stata disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete autonomia patrimoniale perfetta.



D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010: L’ultima modifica alla normativa sul contratto di rete ha introdotto importanti novità. In primo luogo, rende facoltativa l’istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete. Inoltre, prevede una rilevante novità dal punto di vista fiscale: “una quota degli utili dell’esercizio destinati […] al fondo patrimoniale comune […]” potranno non concorrere alla formazione del reddito d’impresa e, sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete.