Aiuti di Stato RICERCA E SVILUPPO

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo - Intensità massima dell'aiuto - Regolamento (CE) n.800/2008

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2008

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 214 del 9/8/2008

 

Articolo 31

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1.   Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

a)

ricerca fondamentale;

b)

ricerca industriale;

c)

sviluppo sperimentale.

Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.

3.   L'intensità di aiuto non supera:

a)

il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b)

il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c)

il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

4.   L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue:

a)

per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e

b)

una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:

i)

se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure

ii)

il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e

l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

iii)

nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

5.   Sono ammissibili i seguenti costi:

a)

spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

b)

i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c)

i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e)

le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

f)

altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

6.   Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

 

 

 

Aiuti di Stato a favore di Ricerca e Sviluppo - Percentuali massima dell'agevolazione (Agg. 15/06/2015)

Link

IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT

 

 

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato


SEZIONE 4

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Articolo 25

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

 

1.   Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

a)

ricerca fondamentale;

b)

ricerca industriale;

c)

sviluppo sperimentale;

d)

studi di fattibilità.

3.   I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

a)

spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)

costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4.   I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a)

il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b)

il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c)

il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d)

il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

6.   L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:

a)

di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b)

di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

il progetto:

prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o

prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii)

i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

7.   Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01)

 

Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C  323/01)

Regolamento (Ce) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categorie)

 

 

Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categorie)

Aiuti di Stato a favore di Ricerca e Sviluppo - Percentuali massime dell'agevolazione (Agg. 15/12/2011)

 

FONTE:  Manuale delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (Agg. 25/2/2009)

 

 

La Commissione ha adottato nel 2006 una disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) e, nel 2008, il regolamento generale di esenzione per categoria, che comprende anch'esso diverse categorie di RSI. Sia la disciplina che il  regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria  contengono  nuove  disposizioni  relative all'innovazione  che,  oltre  ad  essere mirate in modo specifico alle PMI,  contribuiscono  ad orientare  con  maggiore  precisione  gli  aiuti  verso  la  creazione  di  occupazione  e  di  crescita conformemente alle linee indicate dalla strategia di Lisbona. 

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo: tale categoria comprende aiuti per:

- ricerca fondamentale: fino al 100% dei costi ammissibili

ricerca industriale: fino all'80%  dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese ed al 75% nel caso di medie imprese;

- sviluppo sperimentare fino al 60% dei costi ammissibli nel caso delle piccole imrpese e al 50% nel caso di medie imprese

 

Riferimenti normativi:

Disciplina Comunitaria (2006/C 323/01)

Regolamento (CE) n.800/2008