Definizione PMI - APPROFONDIMENTI

13.10.2022 - REDDITO D'IMPRESA

INDICE

Inerenza

 


INERENZA

NORMATIVA

COMMA 5 DEL TUIR

Articolo 109 

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. (ex artt.75 e 98)  (1)

In vigore dal 01/03/2017

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

RASSEGNA STAMPA

Commercialista telematico  12.10.2022 - L'errata convinzione che l'articolo 109, comma 5, del Tuir sia la fonte dell'inerenza

Si rileva che, in passato, la giurisprudenza (e parte della dottrina) aveva identificato nell’articolo 109, comma 5, del Tuir la norma che disciplina l’inerenza. Di conseguenza, molti uffici accertatori spesso, contestando l’inerenza di una spesa sostenuta dall’imprenditore, richiamano, come norma violata, il menzionato articolo 109, comma 5.

...

Da quanto riportato, è evidente che la norma non disciplina affatto l’inerenza, bensì il diverso aspetto legato alla riferibilità dei componenti negativi ai proventi positivi imponibili, esclusi ed esenti.

...

La Consulta, nella richiamata pronuncia, ha infatti statuito che “costituisce principio imprescindibile della determinazione del reddito d’impresa quello di inerenza del costo da portare in deduzione” e che “il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo”.

 

Fiduciarie

 

COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

TERZA RIUNIONE – 27 giugno 2006 – RISPOSTE AI QUESITI

 

R. I quesiti consentono di effettuare un chiarimento relativo al problema di come valutare i

rapporti tra imprese quando le quote o le partecipazioni azionarie siano intestate a società

fiduciarie. Nel caso in cui le partecipazioni societarie risultino intestate a società fiduciarie che

amministrino questi beni per conto di terzi sulla base di un rapporto di intestazione fiduciaria, le

partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria. È quindi

rispetto al primo che andrà verificata la sussistenza di rapporti di associazione e/o collegamento.

Nel primo dei casi in esame quindi la verifica dell’esistenza di imprese collegate e/o associate

andrà effettuata prendendo in considerazione non la società fiduciaria ma bensì il soggetto

fiduciante. Nel secondo dei casi in esame è da ritenere che le imprese A e C sono tra loro collegate

attraverso una persona fisica in quanto la persona fisica detiene il controllo di entrambe le imprese

(l’impresa C in maniera diretta; l’impresa A in maniera indiretta, attraverso la società fiduciaria

B) ed entrambe le imprese operano nella stessa Divisione ISTAT.

 

 

COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

QUARTA RIUNIONE – 20 febbraio 2007 – RISPOSTE AI QUESITI

R. Ai fini del calcolo della dimensione di un’impresa, non è possibile, secondo quanto stabilito

dalla Commissione europea con la Raccomandazione del 6 maggio 2003, tentare di eludere la

normativa utilizzando qualche scappatoia che consenta il puro rispetto formale delle prescrizioni

normative, ma non quello sostanziale. In particolare, con riferimento alle società fiduciarie, ai fini

di assicurare il rispetto della riservatezza esposto nel quesito, è sufficiente, per il calcolo della

dimensione aziendale, avere a disposizione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la

quale il legale rappresentante della società fiduciaria (assumendosi civilmente e penalmente la

responsabilità di quanto afferma) attesti che il soggetto fiduciante non si trovi in una relazione di

associazione e/o di collegamento, così come definite dalla citata Raccomandazione della

Commissione europea e dal decreto ministeriale 18/4/2005, rilevanti ai fini del calcolo della

dimensione dell’impresa in questione, senza fornire ulteriori informazioni circa lo stesso soggetto

fiduciante. Altrimenti non risulterebbe possibile determinare, per carenza di informazioni, la

dimensione dell’impresa, con le conseguenze che ciascuna procedura prevede al riguardo.

Variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (Faq del Ministero relative alla legge Sabatini Bis - Agg. 10/03/2014)

Faq del Ministero relative alla  legge Sabatini Bis - Agg.  10/03/2014

DIMENSIONE D’IMPRESA

L’allegato n. 1 della Circolare MISE al punto 8 a) prevede una dichiarazione riguardante i requisiti sui parametri per la definizione della dimensione d’impresa che recepisce la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il D.M. 18 aprile 2005.
In termini di applicazione dei parametri vogliamo evidenziare che il legislatore italiano nulla ha disposto in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale, non accogliendo, di fatto, la previsione comunitaria secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell’allegato della raccomandazione CE).

4.1 Quale previsione si applica per l’accesso ai finanziamenti previsti?

La dimensione d’impresa viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda. Nel caso di specie si rimanda al parere della “commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive “ reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 (pubblicato sul sito del Ministero)

 

 
INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
QUINTA RIUNIONE – 19 LUGLIO 2010 – RISPOSTE AI QUESITI
 
 
N. 32
D.
Quali sono i collegamenti tra Raccomandazione
2003/361/CE e Decreto D. M. del Ministero
delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, e più in
particolare è corretto
ritenere che il Decreto
interpreta in modo restrittivo la normativa co
munitaria (cioè che es
clude i due anni di
transizione ammessi invece dalla Raccomand
azione), oppure Decreto
e Raccomandazione sono
coerenti sia sui parametri di riferimento dei calco
li dimensionali che sui due anni di transizione?
Nel caso in cui ci fossero dei punti di diverg
enza sulla questione specifica, prevarrebbe la
normativa nazionale o que
lla comunitaria? Infine, quando si
parla di chiusura dei conti è
corretto ritenere che i dati di riferimento si
ano sempre quelli relativi
all’ultimo bilancio
approvato?
(
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI NOVARA
– 5^ RIUNIONE - 19/07/2010)
(PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI)
R.
Premesso che la Raccomandazione, nella tipologia
degli atti previsti dai Trattati istitutivi
dell’Unione europea, non ha alcun valore cogente
intrinseco, laddove altro atto legislativo
giuridicamente vincolante vi faccia riferiment
o (poco importa se a livello europeo, nazionale o
regionale), prevedendo trattament
i diversificati in f
unzione della dimensione aziendale, la
definizione di micro, piccola e media impres
a data dalla Raccomandazione 2003/361/CE (nel
seguito “la Raccomandazione”) acqui
sisce, indirettamente, a sua vo
lta valore cogente. Questo
vale, in particolare, nella materia
degli aiuti di Stato (ma non solo
), dove da ultimo il Regolamento
(EC) 800/2008 del 6 agosto 2008 (cd GBER – GU
CE L 379 del 28.12.2006) l’ha recepita nella sua
interezza.
Anche se il quesito non lo
specifica, è verosimile ch
e esso si riferisca precisamente ad un caso di
applicazione di un regime agevolati
vo, in quanto tale tenuto al risp
etto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato. A
questo riguardo, dubitare che il D.M.
18 aprile 2005 (nel seguito “il
Decreto”) possa interpretare “in modo restrittiv
o” la normativa comunita
ria equivale a dubitare
della sua legittimità, non potendo,
nella gerarchia delle fonti, un
Decreto derogare ad una fonte
primaria ove ciò non sia espressamente previsto.
La soluzione di questo apparente paradosso sta nell’i
nterpretazione di entram
bi gli atti alla luce
dei normali principi di equità e proporzionalit
à, che devono guidare l’a
ttività legislativa.
L'articolo 4, comma 2 dell'allegato alla Raccom
andazione (“Se un'impresa,
alla data di chiusura
dei conti, constata di aver s
uperato, nell'uno o nell'altro sens
o e su base annua, le soglie degli
effettivi o le soglie finanziarie di
cui all'articolo 2 essa perde o
acquisisce la qualifica di media,
piccola o microimpresa solo se questo superamento
avviene per due esercizi consecutivi.” - ripreso
in forma semplificata all'articolo 2, comma 6 del d
ecreto) nasce come norma di tutela nei confronti
di PMI che, in ragione di eventi eccezionali,
abbiano visto occasionalmente crescere i propri
parametri fondamentali al punto
di superare le soglie st
abilite dalla Raccomandazione.
4
L'espressione “nell'uno e nell'altro senso” non può e
ssere interpretata in senso “restrittivo” e deve
applicarsi, mutatis mutandis
, nel caso, non infrequente nella realt
à, in cui la norma si applichi solo
alle imprese di dimensioni
superiori
a tali soglie.
Pertanto, nell’esperienza pratica se un’impresa
(A), all’atto di pr
esentare una domanda di
agevolazione presenta, con riferime
nto all’anno cui si riferisce l’ul
timo esercizio contabile chiuso
ed approvato(anno t) le caratteris
tiche proprie di una PMI, nessuno è tenuto a chiederle da quanti
anni ne era in possesso
. Qualora invece; nel caso eccezionale in
cui un’impresa (B), all’atto di
presentare una domanda di agevolazione,
non
presenti le caratteristiche
proprie di una PMI, dovrà
dimostrare che le possedeva con riferimento a
ll’anno precedente a quello cui si riferisce l’ultimo
esercizio contabile chiuso ed appr
ovato (anno t-1). Tanto basta a dimo
strare il rispetto del criterio
dei due anni di transizione. Ques
ta interpretazione è perfettame
nte compatibile sia con il testo
comunitario, sia con il testo del decreto.
Lo stesso vale, a contrario, ove la norma agevo
lativa si applichi solo
alle grandi imprese.
Una interpretazione alternativa, oltre a rendere il decreto difforme dalla norma europea e dunque
illegittimo e inapplicabile, condurrebbe a conclusioni
aberranti: da un lato
occorrerà chiedere a
tutte
le imprese di tipo A, all’a
tto di presentare una domanda di age
volazione, di dimostrare il
possesso dei requisiti di PMI per
due anni consecutivi, dall’altro a
lle imprese di tipo B non ci si
potrà limitare a chiedere il risp
etto dei limiti dimens
ionali nell’anno t-1, ma
anche nell’anno t-2. In
entrambi i casi, laddove
non omogenei, si renderebbe necessario
procedere indietro nel tempo, al
limite fino alla data di costituzione dell’impresa!
Come ampiamente argomentato, qui
ndi, non vi sono, né vi potrebbero
essere, punti di divergenza
fra la normativa nazionale (il Decreto) e quella
comunitaria (la Raccomandazione), che la prima
intendeva declinare in termini compatibili con
l’ordinamento giuridico nazionale al fine di
semplificarne l’applicazione.
Infine, si conferma che quando si parla di chiusura
dei conti, i dati di riferimento sono sempre
quelli relativi all’ultim
o bilancio approvato.
 
 

(3216) Faq Sabatini - Definizione di PMI - Importante chiarimento in merito al superamento dei parametri per due anni consecutivi (ItaliaOggi 13/07/2014)

 

FAQ  del  Mese di  Giugno  2014

 

DIMENSIONE D’IMPRESA

4.1 L’allegato n. 1 della Circolare MISE al punto 8 a) prevede una dichiarazione riguardante i requisiti sui parametri per la definizione della dimensione d’impresa che recepisce la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il D.M. 18 aprile 2005.
In termini di applicazione dei parametri il legislatore italiano non ha disposto nulla in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale. Ciò significa che non è stata accolta la previsione comunitaria secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell’allegato della raccomandazione CE)? Quale previsione si applica per l’accesso ai finanziamenti previsti?

Nel caso di specie si rimanda al parere della “commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive “ reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 (pubblicato sul sito del Ministero). 

4.2 Relativamente ad una impresa di nuova costituzione (Start Up) come ci si deve comportare dal punto di vista della dimensione di impresa ed in particolare con il numero di occupati (che è zero) ed il fatturato (che è zero)?

Come previsto dall'art. 2 comma 7 del dm 18/04/2005, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.